Lettura integrativa:
Le trasformazioni nella vita quotidiana. La Chiesa e l’amministrazione della giustizia. Appunti
1. La giurisdizione ecclesiastica nei decreti del Consilio di Trento
Le ultime sessioni del Concilio di Trento, che avevano definitivamente fissato il ruolo dei vescovi nella riforma della Chiesa, erano ripetutamente intervenute per precisare i loro poteri: il risultato del lavoro di mediazione che si era sviluppato nel corso delle ultime sessioni non aveva soddisfatto quei padri conciliari che avrebbero voluto vescovi ancor più autorevoli ma rappresentò comunque un notevole passo avanti per dare strumenti efficaci per avviare la riforma[1].
Nei rapporti con lo stato e con le altre autorità dotate di potere e presenti a livello del governo del territorio, certamente era il tema della giurisdizione civile e criminale e quello della subordinazione al vescovo dell’intera struttura della chiesa diocesana i punti che erano suscettibili di provocare le maggiori resistenze.
A proposito della giurisdizione dei vescovi, il Concilio aveva deciso che:
Causae omnes ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentes, etiam si beneficiales sint, in prima instantia coram ordinariis locorum dumtaxat cognoscantur atque omnino, saltem infra biennium a die motae litis, terminentur; alioquin post id spatium liberum sit partibus vel alteri illarum, iudices superiores, alias tamen competentes, adire, qui causam in eo statu, quo fuerit, assumant et quam primum terminari curent; nec antea aliis committantur nec avocentur, neque appellationes, ab eisdem interpositae, per superiores quoscumque recipiantur, eorumve commissio aut inhibitio fiat, nisi a diffinitiva vel a diffinitivae vim habente et cuius gravamen per appellationem a diffinitiva reparari nequeat. Ab his excipiantur causae, quae iuxta canonicas sanctiones apud sedem apostolicam sunt tractandae, vel quas ex urgenti rationabilique causa iudicaverit summus Romanus pontifex per speciale rescriptum signaturae, sanctitatis suae manu propria subscribendum, committere aut avocare. Ad haec causae matrimoniales et criminales non decani, archidiaconi aut aliorum inferiorum iudicio, etiam visitando, sed episcopi tantum examini et iurisdictioni relinquantur, etiam si in praesenti inter episcopum et decanum seu archidiaconum aut alios inferiores super causarum istarum cognitione lis aliqua in quacumque instantia pendeat; coram quo si pars vere paupertatem probaverit, non cogatur extra provinciam, nec in secunda, nec in tertia instantia in eadem causa matrimoniali litigare, nisi pars altera et alimenta et expensas litis velit subministrare. Legati quoque, etiam de latere, nuntii, gubernatores ecclesiastici aut alii, quarumcumque facultatum vigore, non solum episcopos in praedictis causis impedire, aut aliquo modo eorum iurisdictionem iis praeripere aut turbare non praesumant, sed nec etiam contra clericos aliasve personas ecclesiasticas, nisi episcopo prius requisito eoque negligente, procedant; alias eorum processus ordinationesve nullius momenti sint, atque ad damni satisfactionem partibus illati teneantur. Practerea, si quis in casibus a iure permissis appellaverit, aut de aliquo gravamine conquestus fuerit, seu alias ob lapsum biennii, de quo supra, ad alium iudicem recurrerit: teneatur, acta omnia, coram episcopo gesta, ad iudicem appellationis expensis suis transferre, eodem tamen episcopo prius admonito, ut, si quid ei pro causae instructione videbitur, possit iudici appellationis significare. Quodsi appellatus compareat, cogatur tunc is quoque, actorum, quae translata sunt, expensas pro portione sua, si illis uti voluerit, subire, nisi aliter ex loci consuetudine servetur, ut scilicet ad appellantem integrum hoc onus pertineat. Porro ipsam actorum copiam teneatur notarius, congrua mercede accepta, appellanti quanto citius, et ad minus intra mensem, exhibere; qui notarius, si in differenda exhibitione fraudem fecerit, ab officii administratione, arbitrio ordinari~a, suspendatur et ad dupli poenam, quanti ea lis fuerit, inter appellantem et pauperes loci distribuendam, compellatur. Iudex vero, si et ipse impedimenti huius consclus particepsve fuerit aliterve obstiterit, ne appellanti integre acta intra tempus traderentur: ad candem dupli poenam, prout supra, teneatur. Non obstantibus, quoad omnia suprascripta, privilegiis, indultis, concordiis, quae suos tantum teneant auctores, et aliis quibuscumque consuetudinibus[2]
All’apparenza questo canone XX non interveniva in maniera diversa da quanto era stato definito in precedenza se non per ristabilire quanto era di diretta ed esclusiva spettanza del vescovo e del suo foro. Il fatto era che non comprendeva un elenco di materie di competenza del foro vescovile e quindi tutto era lasciato al rapporto di forza che si sarebbe venuto a stabilire caso per caso. Questa indeterminatezza era uno dei risultati di quell’opera di mediazione che era stata ricordata in precedenza. Ma dall’indeterminatezza i vescovi, alcuni vescovi uscirono nel momento in cui la loro giurisdizione, e non solo nelle cause civili e criminali, risultò gravemente limitata dall’azione dei poteri civili che, nello Stato pontificio, erano i poteri dello stato retto dal Papa.
2. I conflitti dei vescovi nella Provincia del Patrimonio
All’indomani della chiusura del Concilio di Trento, le questioni che emergono dalle costituzioni sinodali riguardano quasi esclusivamente l’ordine nuovo che si intende promuovere nelle diocesi intorno alla presenza e all’azione di governo del vescovo. Nel sinodo di Girolamo Maccabei, vescovo di Castro, celebrato nel 1564, due sono le questioni sollevate dai rappresentanti del clero che portano all’emanazione di specifici decreti. La prima riguarda il mancato pagamento delle decime da parte di quei fedeli che per antica consuetudine erano tenuti al tributo. Il sinodo ribadisce l’obbligo e così facendo ristabilisce un ordine fiscale che le popolazioni tendevano a modificare. La seconda si riferisce ad un’altra questione di carattere fiscale: i magistrati di alcuni luoghi pii, in occasione dei funerali, si fanno versare dai parenti offerte che invece dovrebbero andare alle chiese e così facendo interferiscono nei diritti in passato esercitati solo dalle parrocchie. Il decreto emesso per sanare la situazione solo in parte risponde alle attese perché ribadisce i diritti delle chiese ma sottolinea anche le situazioni nelle quali una iniziativa da parte dei laici può venire a sostituirsi a quella degli ecclesiastici inadempienti. In tutti due i casi si tratta di questioni che impediscono all’autorità ecclesiastica di proseguire nell’esercizio di prassi che le sono contestate dai fedeli o dai magistrati di confraternite che non riconoscono l’autorità superiore del vescovo.
Il sinodo di Sebastiano Gualterio (Viterbo, 1564) ribadisce la disciplina dei rapporti tra il clero e in particolare tra il vescovo e i capitoli delle chiese cattedrali e delle collegiate e interviene per regolare la condotta e le funzioni degli ecclesiastici secolari. L’ultima parte del sinodo interviene in modo preciso su alcune questioni che più direttamente hanno a che fare con l’equilibrio dei poteri turbato dall’estendersi di altre giurisdizioni. La prima riguarda il divieto di vendere o di rendere di fatto indisponibili i beni che costituiscono il patrimonio ecclesiastico o il patrimonio legato ai benefici ecclesiastici. La seconda riguarda il controllo sulla vita delle confraternite che il vescovo impone che siano più strettamente soggette al suo governo. Nel primo caso si tratta della necessità di sventare la progressiva occupazione del patrimonio ecclesiastico da parte delle famiglie e dei parenti di coloro che erano insigniti di benefici ecclesiastici: ma il pericolo in questo caso proveniva da quei ceti che esprimevano i candidati al sacerdozio, quindi i piccoli e medi proprietari, gli esercenti arti e professioni. Nel secondo caso si ritorna ai difficili rapporti con il mondo confraternale.
Le regole per la vita degli ecclesiastici che il visitatore apostolico Alfonso Binarino emana dopo la sua ispezione alle diocesi di Viterbo e di Tuscania, nel 1574 sono quasi esclusivamente orientate a definire le modalità dell’amministrazione dei sacramenti e i doveri degli ecclesiastici. Le norme intervengono nella vita dei fedeli in maniera più evidente quando definiscono il calendario delle festività liturgiche e precisano le modalità dell’osservanza della festa con l’elencazione delle attività ammesse e di quelle incompatibili con l’onore da rendere a Dio.
E’ nei sinodi successivi che si possono cominciare a trovare tracce di una tensione che non si esprimeva solo tra il vescovo e le associazioni di preti e di laici della chiesa diocesana ma che coinvolgeva anche le magistrature locali e i rapporti con Roma.
Nel primo sinodo Muti (Viterbo, 1614) compare un capitolo intitolato “De foro Episcopali”. Nel sinodo Zacchia del 1622 (Montefiascone-Corneto, 1622) vi è un paragrafo sui danni dati e un capitolo dedicato a “De Foro Ecclesiastico et Canceòòaria”. Nel primo sinodo Gozzadini (Civita Castellana, 1626) si parla “De tribunali eiusque ministris”; nel primo sinodo Brancaccio (Viterbo, 1639) si presentano le regole che debbono essere seguite nel tribunale diocesano (“De Observandis in Nostro Tribunali”) e nel terzo sinodo dello stesso vescovo (Viterbo, 1649) si dedica un capitolo a “De Foro Episcopali”. Ancora il Gozzadini a Civita Castellana, nel suo terzo sinodo (1646) dedica un capitolo al tema dell’immunità ecclesiastica e un altro al funzionamento del suo tribunale.
Da questo momento in avanti, proseguendo nell’esame dei sinodi, si potrebbe constatare una presenza praticamente costante del tema della giurisdizione episcopale nei suoi rapporti con le altre giurisdizioni, in particolare con i tribunali dipendenti dai governatori o con gli stessi tribunali romani. E le pagine che a questi temi dedicano il sinodo Zacchia e il sinodo Gozzadini ora citato consentono di fare luce sui cambiamenti che erano intervenuti e che erano in corso anche nei territori vicini a Roma a proposito dei conflitti di giurisdizione.
Sulla materia dell’estensione della giurisdizione ecclesiastica il sinodo Zacchia era stato molto preciso e perentorio:
“Cum causae omnes ad forum Ecclesiasticum quomodo pertinentes, iuxta Sacrorum Canonum et Sacri Concilij Tridentini Decreta, coram Ecclesiastico Iudice dumtaxat conosci debeant, innovamus Constitutionem Synodalem sub Reverendissimo Episcopo Bentivolio predecessore nostro sancitam praecipiendo Administratoribus Hospitalium et aliorum piorum locorum quorumcumque ne in supradictis causis et occasione rerum Ecclesiasticarum seu piorum locorum tam agendo quam exciupiendo in sudicio vel foro speculari comparere vel eidem se subijcere praesumant sed ad nostrum Tribunal pro complemento Iustitiae recurrant, alias processus et acta ac omnia inde secuta nullius roboris et momenti sint et qui contrafecerint, censuris et ponis arbitrarijs severe punientur.
Antiquam consuetudinem, qua personae Ecclesiasticae, laicos reos in nostro Tribunali hucusque convenere sub censuris et poenis arbitrio nostro infligendis servasi mandamus.
Si quis adeo temerarius fuerit ut Iurisdictionem nostram impedire audeat sive praecepta, litteras et mandata a Nobis et a nostra Curia emanata quominus praesentari aut exequi possint, et Notarios, Nuncios et Bailivos ne officium a Nobis et a nostra Curia iniunctum obire valeant, directe vel indirecte, per se vel per alios impedire, perturbare vel detenere aucthoritate laicali praesumserit, sciat se, cuiuscumque gradus, conditionis, officij, dignitatisve extiterit, tam quam Ecclesiasticae libertatis violatorem excommunicationis poenam ipso iure, aliasque severissimas poenas incurrisse”[3]
Sul tema dell’immunità ecclesiastica, il sinodo del Gozzadini aveva riprodotto per intero una lettera scritta dal cardinale d’Etruria o cardinale di Firenze per ordine del papa Paolo V l’11 aprile 1611 che poneva dei limiti chiari all’abuso dell’immunità locale o reale, cioè all’impossibilità di essere arrestati se si aveva trovato ricovero all’interno di una chiesa o di un convento o monastero (l’altra immunità era quella personale, cioè legata all’ufficio ricoperto dalla persona):
“Non piace a Nostro Signore che le chiese e altri luoghi sacri servano d’asilo e de ricettacolo de’ tristi; onde ne ha fatto commandare di scrivere a V.S. che faccia proibire e intimare per parte di Sua Beatitudine a i Superiori de Monasterij de Regolari di tutti gli Ordini con il mezzo degli Ordinarij o come meglio parerà a lei, che per l’avenire non diano ricetto a sorte alcuna de’ condennati, né Banditi, Ladri o altre genti di mal’affare, né a Falliti e Debitori sotto pena della privatione d’Officio, se havrà avuto notizia del ricetto, ancorché non siano trovati questi tali nelli Monasteri, e sotto altre pene anco maggiori ad arbitrio della Santità Sua e vuol in oltre che se stia avvertito per punir quelli che avranno ardire di contravvenire a quest’Ordine”[4].
Subito dopo c’era il decreto sul funzionamento del tribunale dipendente dal vescovo che esprimeva un’alta considerazione della giurisdizione episcopale:
Acta, citationes et mandata nostri Tribunali a nemine impediantur sub poena excommunicationis maioris latae sententiae, quod si aliquid in contrarium pretenderint ad Nos recurrant consequturi sommarie, quod de iure eisdem non est denegandum, et quilibet subditus non excusetur illis parere sine consensu Baronum quorum iura sempre intacta reliquimus et in posterum relinquemus.
In causis criminalibus si Rei appellantes appellationem interpositam et non terminatam infra sex menses non prosequanrur, sententiae exequantur ad praescriptum Bullae foelicis recordationis Pij Papae Quinti incipientem “Licet iuri”.
Affidationes dannorum datorum a nemine concedantur sub poena excommunicationis maioris latae sententiae.
Ad sublevationem subditorum et consequtionem debitae mercedis officialium nostrorum Taxam in prima Synodo registratam moderavimus, ampliavimus, declaravimus et publicavimus illamque in calce praesentis Synodi imprimi, et observari mandavimus sub poenis in eadem contentis.
Licet in causis inobservationem festorum possit procedere tam Iudex Ecclesiasticus, quam Laicus; nihilominus obtenta licentia a Iudice Ecclesiastico, non possunt a saeculari molestari.
Ut omnibus pateat quantam auctoritatem habeant Commissarij Reverendae Fabricae Sancti Petri de Urbe, nostram non perturbent eiusdem Sacrae Congregationis decreta imprimi mandamus.
Cause Viduarum, miserabiliumve personarum possunt cumulative cognosci a foro Episcopali sine variatione fori ad forum[5]
Alcuni dei documenti allegati ai decreti sinodali del Gozzadini chiariscono il senso delle disposizioni inserite nel capitolo sulle immunità e sul tribunale.
Una lettera della Sacra Congregazione dei vescovi, a firma del Cardinale di Sant’Onofrio e datata 8 maggio 1637, invitava il Gozzadini ad assolvere il Governatore di Civita Castellana dalla scomunica che lo stesso vescovo gli aveva lanciato perché si era rifiutato di rilasciare alcuni uomini che egli aveva imprigionato per aver lavorato in giorno di festa: avevano lavorato però per ordine del Vicario del Vescovo e per utilità pubblica[6] e quindi, a tenore del decreto del sinodo, in futuro non dovevano essere più molestati.
Alcuni decreti della Sacra Congregazione della Reverenda Fabbrica di San Pietro avevano vietato ai commissari della Reverenda Fabbrica di esigere alcunché da coloro che erano tenuti all’esecuzione di legati pii e li avevano già assolti, sotto pretesto del rilascio delle quietanze o di altro attestato dell’avvenuta esecuzione del legato. Il primo decreto era del 25 settembre 1632, il secondo del 13 novembre 1632[7]; altre due disposizioni erano dell’anno successivo e precisamente del 23 maggio 1633 e del 13 giugno dello stesso anno[8]: era da questi comportamenti che era scaturito quel comma del decreto sul funzionamento del tribunale del vescovo che dichiarava l’autorità dei Commissari della Reverenda Fabbrica di San Pietro purché non turbassero la giurisdizione episcopale e le regole della vita comune nella sua diocesi.
Ancora riferita alle competenze dei tribunali dei vescovi e dei governatori era una lettera del cardinale Giovanni Battista Panfili, titolare della Sacra Congregazione dei vescovi e diretta al cardinale Francesco Brancaccio vescovo di Viterbo, datata 27 agosto 1641, nella quale si ribadiva la competenza del tribunale del vescovo nella causa contro due chierici che erano stati arrestati dalle guardie del vescovo (la competenza era riconosciuta al tribunale vescovile perché era arrivato per primo all’arresto: quindi la competenza nel caso specifico era condivisa dai due tribunali, sembrerebbe; non si conosce la causa dell’arresto). Nella stessa lettera si chiariva che le cause riferite alle vedove e alle persone “miserabili” potevano essere svolte “comulative” dal tribunale vescovile e che però, una volta avviate in un tribunale, non potevano essere proseguite da altro tribunale[9]: da questa lettera era disceso il comma del decreto sul tribunale vescovile che riguardava le competenze sulle vedove e i poveri indigenti.
Le disposizioni del Gozzadini, anche se temperate dalle precisazioni romane, ribadiscono l’ampiezza della giurisdizione vescovile che subisce però sempre più la concorrenza della giurisdizione statale e che convive accanto alla giurisdizione baronale.
Il cardinale-vescovo di Viterbo Brancaccio, nel sinodo che pubblica nel 1645 non fa cenno alla lettera del Panfili e riferisce invece di un altro caso di conflitto di giurisdizione relativo alla diocesi di Tarquinia.; narra che il vescovo di Corneto aveva promosso causa contro il Commissario della stessa Città che intendeva escludere il vescovo dal trattare cause tra laici. La Congregazione del clero, che era stata interpellata, aveva ribadito il valore di un suo decreto del 26 febbraio 1636 che affermava che il vescovo poteva trattare “cause laicali”, cause riguardanti gli orfani, le vedove e altre “persone miserabili” se non vi era un pronunciamento esplicito di definizione del foro competente e se da parte del vescovo si riusciva a provare una legittima consuetudine a conoscere, quindi ad intervenire anche nella cause che riguardavano i laici[10].
3. Le competenze in materia di “danni dati”
Un capitolo importante della giurisdizione che veniva esercitata quotidianamente su un numero assai ampio di persone era quella che rientrava tra i “danni dati”. Le competenze dei vescovi in materia di “danno dato” risalivano a tempo immemorabile: certamente erano state tra le prime giurisdizioni esercitate, tenendo conto che interessavano un pubblico così ampio e che la finalità precipua era quella di salvaguardare i frutti delle proprietà terriere e, quindi, in primo luogo quelli della proprietà ecclesiastica.
Il Concilio di Trento non aveva detto nulla in materia forse perché, allora, non si poteva pensare che sulla materia potesse nascere contestazione da parte delle altre giurisdizioni civili.
Nella prima metà del XVII secolo le Congregazioni romane erano intervenute ripetutamente a disciplinare questa materia a testimonianza delle questioni che vi erano insorte dintorno e i sinodi del Lazio settentrionale le avevano citate e avevano anch’essi legiferato in materia.
Il sinodo Zacchia (Montefiascone-Corneto, 1622), nel capitolo 44°, dopo aver richiamato quanto disposto in materia dagli statuti della città di Montefiascone, proclamava il divieto di arrecare danni alle messi, ai frutti, agli alberi, agli animali e a tutti gli altri beni delle chiese e delle persone ecclesiastiche sotto pena di non ricevere l’assoluzione del confessore finché non era stato pagato il danno arrecato e aggiungeva:
“Super his omnibus, per accusationem, quae recipitur a quocumque delatam, cum certa condemnationis portione, ipsi accusatori destinata, et villico soluta, vel per diligentissimam inquisitionem, omni adibita solertia procedemus, salvis tamen Summorum Pontificum Constitutionibus et precipue Sixti V.
Sciant preterea qui huic se decreto opposuirent, vel damna intulerint, se a sacrosanta Tridentina Synodo ipso iure excommunicatos et a Nobis carceris per tres menses, et funis ictuum trium poenis mulctandos fore”[11].
Il titolo XXXIV del sinodo…………del………. è intitolato “De danno dato” e riporta un decreto della Sacra Congregazione sopra le controversie giurisdizionali del 6 novembre 1627 che stabiliva che:
Causas damnorum datorum per clericos, et ecclesiasticos seu per eorum animalia necnon per familiares, ministros et colonos Episcoporum et mensae Episcopalis etiam laicos seu in bonis quibuscumque tam ecclesiarum et personarum ecclesiasticarum quam etiam laicorum spectare ad curiam episcopalem privative. Si vero laici eorumque ministri et animalia damnificent bona ecclesiarum et personarum ecclesiasticarum, curiam episcopalem procedere posse tamquam in causis mixti fori. At quando coloni et ministri ecclesiarum et clericorum damnificant, cognitionem tam quoad bona, quam quod personas laicorum et eorum animalia spectare ad iudicem laicum privative. Sed si cum animalibus ecclesiasticorum vel ecclesiarum quoad personas spectare ad laicum; quo vero ad animalia spectare ad curiam ecclesiasticam.
E l’11 agosto 1631 la stessa Congregazione aveva stabilito che le pene per i danni inferti non potevano essere richieste dai coloni e dai custodi degli animali di proprietà degli ecclesiastici a meno che non vi fosse dolo da parte dei coloni e dei custodi[12]
4. Conflitti di giurisdizione tra tribunali ecclesiastici
Il riferimento più noto a conflitti tra giurisdizioni è quello che emerge in occasione della celebrazione del Concilio romano del 1725. Una protesta dei vescovi della Provincia del Patrimonio richiama l’attenzione del Concilio sulle pretese di diversi tribunali romani di intervenire per esercitare il giudizio su richiesta delle parti in cause che sarebbero di competenza dei vescovi stessi:
Notizie, che si danno da alcuni Vescovi della provincia del Patrimonio di diversi abusi, alli quali si potrebbe rimediare nel presente Concilio.
Primieramente parerebbe necessario dar riparo all’abuso intollerabile introdotto in diversi Tribunali di Roma, e specialmente dell'Auditor Camerae di spedire ad ogni semplice istanza de' malevoli, o delle parti, commissario nelle cause criminali con facoltà di procedere contro qualsivoglia persona ecclesiastica, regolare o secolare, li quali commissarii poi per estorcere i loro viatici, con ignominia insoffribile del carattere, che si riceve ne' sacri ordini, carcerano e strapazzano tanto li sacerdoti, come li chierici e le persone ecclesiastiche, e non solo li pretesi rei, ma anche altri per testimonio.
Item viene ristretta la facoltà de' poveri vescovi da Tribunali di Roma, che spesso deputano giudici perpetui nelle diocesi, con facoltà amplissime di poter procedere anche contro persone ecclesiastiche, li quali commissarii alzano poi tribunali, e fanno mille estorsioni con discapito, e vergogna dell'ordine ecclesiastico.
Item li poveri vescovi ne' meno in tempo di visita possono essercitare le loro facoltà ordinarie, o delegate dal Concilio di Trento, e specialmente nel decretare l'adempimento de' legati pii, poiché con troppa facilità si spediscono dall'A.C. innibitioni che legano le mani a' medesimi vescovi, dal che ne nasce, che né le povere anime del purgatorio hanno i loro suffragii, né la mente de' testatori vien adempita, se per farla adempire li poveri vescovi non assumono sopra di sé una lite lunga e dispendiosa in Roma avanti il medesimo tribunale dell'A. C.
Item le cause d'immunità, le quali doverebbero vedersi e discutersi nella Sagra Congregazione dell'Immunità, si tirano avanti la Congregazione del Buon Governo, il che non pare proprio.
Item, la medesima Sagra Congregazione del Buon Governo in qualche causa communitativa, come di datii, gabelle, o d'altro, ne' quali pretendono compresi anche gl'ecclesiastici, ne ha proibita la cognizione alli vescovi e l'ha commessa a monsignor Governatore della medesima Provincia del Patrimonio, il che non solamente pare cosa impropria, ma di più ne nascono mille sconcerti poiché le parti lese, cioè gl'ecclesiastici, per non pigliarsi l'incommodo di partire dalla diocesi, piuttosto lasciano correre e pagano ciocché non devono.
A tutti li suddetti et altr'inconvenienti si rimediarà, se nel presente Concilio Romano s'inculcarà l'osservanza esatta del Concilio di Trento, e specialmente del capitolo causae omnes cb'è il vigesimo della sessione 24 de reformatione, del cap. 10 della sess. 25, e del cap. 8 della sess. 22 de reformatione, e del cap.lo della sess. 24, et inoltre se si confermaranno alli vescovi tutte le facoltà ordinarie, e delegate, che loro vengono date dal Concilio di Trento, e da diverse risoluzioni della Sagra Congregazione del medesimo Concilio e specialmente da una emanata d'ordine espresso dalla S. M. d'Urbano ottavo, che vien riferita dal Nicolio nelle sue risoluzioni civili e canoniche al lib. 2 tit. 28 de appellat., n. 93 tom. 2[13]
E’ certo che altre ragioni di contrasti di giurisdizione tra autorità dei vescovi e Curia romana e tra vescovi e magistrature statali e comunali a livello locale si possano dedurre da una attenta considerazione dei sinodi e dalle relazioni “ad limina”. E ulteriore documentazione sarà possibile aggiungere quando sarà possibile consultare gli incartamenti della corrispondenza dei vescovi negli archivi diocesani.
Ma, come detto prima, l’indagine è appena avviata.
5. La materia di
competenza dei tribunali del Sant’Ufficio
Il processo davanti l’Inquisizione
romana
Tra il 1542 e il 1588 i pontefici intervennero più volte per dare nuova organizzazione agli interventi dei tribunali dell’Inquisizione. Paolo III (1534-1549) con la costituzione Licet ab initio istituì una commissione di sei cardinali con compiti di sovraintendere a tutte le questioni in materia di fede. Con Giulio III (1550-1555) e Pio IV (1559-1565) la commissione divenne un vero e proprio dicastero denominato da Sisto V (1585-1590) “Congregazione della santa Inquisizione” mentre in seguito prevalsero i nomi di “Congregazione della Romana ed universale Inquisizione” e di “Congregazione del Sant’Offizio o del Sant’Ufficio”: quest’ultimo nome rimase in vigore sino alla riforma promossa nel 1965 da Paolo VI quando la nuova denominazione di “Congregazione per la dottrina della fede” venne a precisare le nuove competenze riservate a quell’ufficio.
La Congregazione ebbe a lungo una duplice funzione: di stimolo e di coordinamento degli interventi nelle questioni di fede; di tribunale di prima istanza per i giudizi nella stessa materia. Dapprima furono immediatamente soggetti solamente i tribunali dei ministri delegati ma in seguito anche quelli degli ordinari rientrarono sotto il suo controllo. Copia delle abiure e delle condanne che venivano emesse da ogni collegio giudicante dovevano essere inviate a Roma e talvolta gli atti completi di un processo venivano richiesti per una più attenta valutazione della causa; in alcuni casi - ma tale comportamento rimase eccezione e non divenne regola - vi fu avocazione della causa e trasferimento dell’accusato a Roma.
E’ in questo periodo di ristrutturazione dell’Inquisizione che le competenze dei giudici furono conferite sulla base di quella interpretazione amplissima del concetto di eresia e di sospetto d’eresia già avvenuta nei secoli precedenti, dell’affidamento a quei tribunali della punizione dei delitti riguardanti l’abuso dei sacramenti, dei precetti riguardanti la santificazione delle feste, i digiuni e l’astinenza, l’inosservanza dei voti per i chierici, la magia, i sortilegi, il concubinato, le bestemmie ereticali, l’ebraismo.
E’ importante sottolineare come la conferma delle competenze non sia avvenuta sulla base dell’emanazione di nuovi decreti dei concili generali: il V Concilio Lateranense (1512-1517) aveva ribadito la necessità di individuare e punire gli eretici e gli ebrei, espellendoli dalla chiesa di Roma ma non più con il corredo di norme che aveva caratterizzato gli interventi dei concili del XIII e XIV secolo; il Concilio di Trento (1545-1563), pur avendo indicato nella seduta di apertura la lotta all’eresia come uno degli obiettivi che si proponeva, non ebbe più modo di ritornare sull’argomento . Inoltre i concili provinciali e i sinodi diocesani svoltisi in Italia dopo la chiusura dei lavori a Trento, ribadirono la necessità della lotta agli eretici ma senza indicare gli strumenti che dovevano essere adoperati ed evitando accuratamente di addentrarsi nella complessa questione di chi fosse da perseguire come eretico. Solo il Concilio provinciale di Amalfi, nel 1597, fece obbligo ai parroci di denunciare al vescovo o al ministro delegato i casi di eresia o di sospetta eresia manifestatisi nelle loro parrocchie, aggiungendo la lista dei fedeli che si dichiaravano pronti a testimoniare. Si precisavano con grande cura quali fossero i pericoli cui erano soggette le comunità dei fedeli (i turbamenti e le deviazioni provocate da maghi, malefici, incantatori, il sussistere di costumi e tradizioni superstiziose, il cattivo esempio dei bestemmiatori, delle meretrici, dei concubini, il cancro degli usurai, della simonia), si affermava che i vescovi e i parroci dovevano provvedere ad estirpare queste “piante” nocive, si elencavano i numerosi casi per i quali l’assoluzione era riservata al vescovo (quelli citati di sopra ed altri ancora), si interveniva cioè più volte e con grande ampiezza nel settore che era competenza dei tribunali dell’Inquisizione senza accennarvi mai, senza permettere un collegamento esplicito tra le decisioni di quei consessi e l’attività di questi tribunali.
Nei primi anni del sec. XVI e più ancora negli anni successivi al Concilio di Trento tutta la materia trovò sistemazione in una serie di opere a stampa. I trattati di procedura o ‘formulari’ e ‘direttorii’ come erano chiamati, sulla base della giurisprudenza raccolta nel Corpus juris canonici e in particolare delle Decretali di Gregorio IX, del Sesto di Bonifacio VIII, delle Clementine di Clemente V e delle lettere e costituzioni di Urbano IV, Clemente IV, Innocenzo IV e Gregorio XI, avevano definito particolareggiatamente doveri e metodi dei tribunali dell’Inquisizione.
E’ probabilmente questa la
ragione che spiega la mancanza di riferimenti alla lotta agli eretici nello
stesso Concilio di Trento. Tutta la materia era stata già ampiamente regolata. Rimane il fatto che fu
La competenza dei vescovi a conoscere in materia d’eresia non fu mai seriamente contestata, nemmeno nel XIII secolo quando maggiore era stata la diffusione dei tribunali affidati ai ministri delegati. Dopo l’accentramento delle funzioni di controllo nelle mani della Congregazione, talvolta si preferì lo strumento più docile e direttamente collegato del tribunale del ministro delegato ma senza giungere mai a modificare i rapporti tra i due collegi, subordinando uno all’altro. Non si conosce quale sia stata la soluzione adottata nello Stato pontificio anche se l’impressione è che i vescovi siano intervenuti spesso in quella parte della competenza dei tribunali dell’Inquisizione che si sovrapponeva alla loro competenza abituale (in materia sacramentale ad esempio).
Una limitazione all’azione del vescovo era data dal fatto che solamente i diocesani potevano essere giudicati dal suo tribunale. In una situazione particolare si trovava l’arcivescovo di Napoli il quale, per il gran numero dl persone che trafficavano o studiavano in città pur avendo famiglia e averi in centri diversi, per il frequente ricambio di popolazione in alcuni quartieri, per l’afflusso continuo in altri, finiva per avere giurisdizione assai ampia. E’ frequente il caso di fatti denunciati in Napoli, avvenuti in città o rivelati da residenti in città, che diventavano competenza di quel tribunale pur se accusati e testimoni erano ritornati ai luoghi d’origine: per l’occasione il tribunale dell’arcivescovo chiedeva l’intervento degli altri ordinari i quali conducevano gli interrogatori secondo le indicazioni fornite da Napoli e rimettevano il materiale cosi raccolto a questo tribunale,
Il tribunale era composto da un numero variabile di persone con funzioni differenziate. Il responsabile era il vescovo o il suo vicario generale per le cause di fede da un lato; il ministro delegato o il suo vicario per l’altro. Erano coadiuvati da uno o più “consultori” scelti tra gli esperti di diritto e di teologia (in quest’ultimo caso chiamati “qualificatori”); da un “avvocato fiscale” o “promotore fiscale” con compiti di giudice istruttore e di pubblico ministero, il quale riceveva testimonianze, faceva carcerare gli accusati, li interrogava, convocava nuovi testi, partecipava ad ogni fase del processo con ruolo che spesso era determinante; da un “avvocato dei rei” o “avvocato dei poveri” con il compito di garantire la difesa dell’accusato (ma non di ottenere benefici qualora l’accusato fosse manifestamente colpevole); da un”segretario” o “cancelliere” o “notaio” (talvolta da tutti tre) al quale competeva il ricevere le denunce, cioè verbalizzare e controfirmare la denuncia presentata da persona che compariva dinanzi a lui, compilare e sottoscrivere i verbali degli interrogatori dei testimoni e degli accusati (per indicare tali documenti spesso veniva usato il termine “costituti”), registrare le decisioni del tribunale, presenziare e descrivere le torture, raccogliere ogni sorta di atti inerenti al processo (verbali di confische, dichiarazioni, documenti di genere più diverso). Quella che si definiva “famiglia” dell’inquisitore poteva comprendere ancora un tesoriere, carcerieri, scrivani, servitori, soldati, corrieri. Nella curia napoletana raramente superarono la decina di persone, mentre abbiamo già visto che in alcuni casi erano giunte a superare le cinquanta persone, perché molte funzioni erano comuni ad altri uffici (i tribunali per le cause civili e criminali, gli uffici per i “monitoria” di cui si parla in altra parte di queste dispense),
Subito dopo aver parlato della composizione dei tribunali, i trattati passavano ad affrontare la questione della definizione di eresia e perciò della identificazione degli eretici: era questo il momento in cui le competenze genericamente riconosciute a quegli organi diventavano minuziose e particolareggiate indicazioni di poteri assegnati agli inquisitori.
L’esigenza di certezza delle norme-guida accelerò i tempi del dibattito e l’azione e gli scritti di Francesco Pegna, uno tra i massimi esperti di diritto e certo il primo per ciò che riguardava i tribunali dell’Inquisizione, vissuto nella seconda metà del Cinquecento, definirono compiutamente la questione. Il Carena, per gran parte rifacendosi proprio ai commenti del Pegna, scriveva:
Dicendun est, quod Haeresis est error intellectus voluntarius contra aliquam fidei veritatem, cum pertinacia assertus ab eo, qui fidem recipit... In hac Haeresis definitione dicitur primo loco, quod est error loco generis, nam omnis Haeresis est error, sed non omnis error est Haeresis... Secundo, dicitur Intellectus, tum ad differentiam aliorum errorum, qui citra intellectum committuntur...
Tertio, additur particula, Voluntanius, quoniam de ratione Haeresis est , ut voluntarie comittatur, et qui ex ignorantia errat, Haereticus dici non potest...
Quarto dicitur, circa aliquam fidei veritatem:
Tum quia error in alijs non est Haeresis...
Quinto dicitur, cum pertinacia, quoniam consumata, et perfecta Haeresis non dicitur, nisi superveniente pertinacia...
Sexto,
tandem additur assertus ab eo, qui fidem recepit, ad
differentiam infidelis, qui nequaquam potest Haereticus dici....
Anche la definizione di eretico si venne precisando con il passare del tempo. Alla fine del Cinquecento fra Bernardo da Como scriveva:
Haereticus dicitur qui privilegium Romanae Ecclesiae vult auferre...Similiter dicitur haereticus qui novas opiniones et falsas invenit aut sequitur vel dogmatizat... Est etiam haereticus qui de sacramentis Ecclesiae vel de confessione aliter sentit quam tenet et observat Romana Ecclesia... Non recipiens communionem singulo anno est haereticus...
Un secolo più tardi Philip van Limborch, raccogliendo i risultati di una giurisprudenza ormai consolidata, diceva:
Ut quis vere et proprie haereticus dicatur, tria requiri docent. Primum, ut fidem Catholicam sit professus, id est, ut sit baptizatus. Secundum, error eorum in intellectu, quae fidei sunt. Quaenam vero fidei sint autores Pontificii disquirunt; verum omnia tandem eo reducuntur, ut fidei sint omnia illa quae aut a Concilio Generali, aut a Papa definita sunt ut necessario credenda, aut tamquam traditio Apostolica praescripta. Idque dicitur facere haereticum initiative et dispositive. Tertium est pertinacia in voluntate.
Proprio la definizione di ciò che si doveva intendere per materia appartenente alla fede veniva a creare il presupposto per la giustificazione dell’ampliamento delle competenze del tribunale. E per questa strada si giunse a precisare una fittissima casistica, esemplarmente espressa nello pagine del Sacro arsenale di Eliseo Masini, nel quale le linee generali esposte in altri trattati vengono interpretate e applicate alle situazioni più diverse, finendo non solo con lo spiegare ma con il creare addirittura nuove norme per il tribunale.
Contro a quai persone proceda il Santo Officio.
Sicome cinque generalmente sono i casi, e i delitti
appartenenti a questo Santo Tribunale, cioè Primo, l’Herezia formale, la sospitione d’essa. Secondo
Degli Heretici.
Heretici
sono quelli, che dicono, insegnano, predicano, o scrivono cose contro
De’ sospetti d’heresia.
Sospetti d’heresia sono
quelli, i quali dicono, le volte in materia di Fede certe propositioni, le
quali offendono l’orecchio degl’uditori, e non le dichiarono. Quelli, che se
bene non dicono parole, fanno però fatti hereticali, come abusare i Santissimi
Sacramenti, e in particolare l’ostia consacrata, e il santo
Battesimo, battezzando cose inanimate, come calamita, carta vergine, imagini,
fave candele, o altre cose simili. Quelli, che abusano cose sacramentali, come
Olio santo, Cresima, parole della consecrazione del corpo, e sangue di Nostro
Signore, acqua benedetta, candele benedette, ecc. Quelli, che dileggiano,
feriscono, spezzano, imbrattano, o percuotono
De’ Fautori degli Heretici.
Fautori degli Heretici sono quelli, i quali difendono, favoriscono, e danno aiuto a quelli, contro de’ quali procede il Santo Officio. Quelli, i quali sapendo, alcuno esser Heretico, o fuggitivo dalle forze del Santo Officio, o citato, l’alloggiano, o nascondono, lo consigliano, o gli danno qualsivoglia altro aiuto, acciò non venga nelle mani del Santo Officio. Quelli, che aiutano i carcerati a fuggire, o rompere le carceri, dando loro qualsivoglia strumento. Quelli, che senza licenza parlano co’ carcerati, o li consigliano, od istruiscono a tacere la verità, o gli scrivono. Quelli, che con fatti, o con parole minaccevoli impediscono i Ministri del Santo Officio nell’esecutioni connesse, come di citare, o carcerare, o punire alcun delinquente. Quelli, che scientemente porgono consiglio, aiuto, o favore a’ sopradetti impeditori del Santo Officio. Quelli, i quali trafficano con Heretici, mandando loro robbe, denari, lettere, e simili, o ricevendone da essi. Quelli, i quali subornano i Testimoni a tacere il vero contro alcuno nel Santo Officio. Quelli, i quali nascondono, rubano, abbruciano processi, o altre scritture pertinenti al Santo Officio. Quelli, i quali conoscendo Heretici, o sopetti, come di sopra, non gli depongono al Santo Officio.
De’ Maghi, Streghe, Incantatori e simili.
Perché simili sorte di persone abbondano in molti luoghi d’Italia, e anche fuori, tanto più conviene esser diligente; e perciò s’ha da sapere, che a questo capo si riducono tutti quelli, ch’hanno fatto patto, o implicitamente, o esplicitamente, o per se, o per altri, col Demonio. Quelli, che tengono costretti (com’essi pretendono) i Demoni in anelli, specchi, medaglie, ampolle, o in altre cose. Quelli, che se gli sono dati in anima, e in corpo, apostatando dalla Santa Fede Catolica, che hanno giurato d’esser suoi, o glie n’hanno fatto scrito, anche col proprio sangue. Quelli, che vanno al ballo, o (come si sud dire) in striozzo. Quelli, che maleficiano creature ragionevoli, o irragionevoli, sacrificandole al demonio. Quelli, che l’adorano, o esplicitamente, o implicitamente, offerendoli sale, pane, allume, o altre cose. Quelli, che l’invocano, domandandogli gratie, inginocchiandosi, accendendo candele, o altri lumi, chiamandolo Angelo santo, Angelo bianco, o Angelo negro, per la tua santità, e parole simili, servendosi in ciò di persone vergini: o fanno l’incanto, “cinque deti pongo al muro, cinque Diavoli scongiuro”, e altri simili. Quelli, che gli domandano cose, ch’egli non può fare, come sforzare la volontà humana, o sapere cose future dependenti dal nostro libero arbitrio. Quelli, che in questi atti diabolici si servono di cose sacre, come Sacramenti, o forma, e materia loro, e cose sacramentali,e bene dette, e di parole della divina Scrittura. Quelli, che mettono sopra Altari, dove s’ha da celebrare, fave, carta vergine, calamita, o altre cose, accioché sopra d’esse si celebri empiamente la santa Messa. Quelli, che tengono, scrivono, o dicono orationi non approvate, anzi riprovate dalla Santa Chiesa, le quali sono delle maniere infrascritte, cioè. Quelle, che si recitano per farsi amare d’amore disonesto, come sono l’orationi di S. Daniele, di S. Marta, e di S. Elena. Quelle, che si dicono per sapere cose future, o occulte, come la già detta Angelo santo, Angelo bianco, ecc, e quella, Dolce Vergine, e simili. Quelle, che contengono nomi incogniti, nè si sa il loro significato, con caratteri, circoli, triangoli, ecc, quali si portano adosso, o per farsi voler bene, o per essere sicuri dall’armi de’ nemici, o per non confessare il vero ne’ tormenti, Sotto questo capo si contengono ancora quelli, che tengono scritture di Negromantia, e fanno incanti, e essercitano Astrologia giudiciaria nelle attioni pendenti dalla libera volontà. Quelli, che fanno (come si dice) martelli, o mettano al fuoco pignattini per dar passione, e per impedire l’atto matrimoniale. Quelli, che gettano le fave, smisurano il braccio con spanne, fanno andare attorno i fedazzi, levano la pedica, guardano, o si fanno guardare su le nani per sapere cose future, o passate, e altri simili sortilegi,
De’ Bestemiatori.
Quantunque ogni bestemmia sia degna di gran
punitione, con tutto ciò il Santo Officio non procede
se non contro coloro, i quali proferiscono bestemmie hereticali, e sono quelli,
che dicono parole, le quali contradicono a quelle verità, che si contengono
negli articoli della Santa Fede, e quanto più abbondano i delinquenti in questi
tempi, tanto più devono esser vigilanti i Giudici. E per dare alcune regole per
conoscere quali bestemmie siano hereticali, e quali no, deve avvertirsi, che si
chiamano Bestemmiatori ereticali. Quelli, che negano i titoli dati a Dio nel Simbolo,
come l’Onnipotenza sua, dicendo al dispetto ecc., Dio poltrone. Io farò la tal
cosa, ancorchè Dio non voglia. Tu m’hai fatto tutto il
male, che hai potuto, e simili;
Di quelli, che s’oppongono al Santo Officio, e l’offendono.
Molti di questi tali sono compresi sotto il capo de’ Fautori, e per hora si nominano questi per essempio di tutti gli altri, contro de’ quali hassi a procedere, cioè Quelli, che offendono le persone del Santo Officio, cioé, Inquisitori, Vicari, Consultori, Fiscali, Notari, Custodi, e altri Essecutori mandati dal Superiore, siasi l’offesa, o nella vita, o nella robha, o nella fama, o in qual si voglia altro modo, o pur anca li minacciano, Quelli, che offendono, o fanno offendere i Denunciatori e Testimoni essaminati nel Santo Officio, o con percosse, o con ingiurie, o con minaccie, Quelli, che rubano scritture, o libri., o qualsivoglia altra cosa del Santo Officio. Quelli, che fanno in pezzi gli Editti del Santo Officio, acciò non siano letti; overo gli levano dal luogo dove sono stati affissi.
Degli Hebrei, e altri Infedeli.
Benchè i Giudei, gl’Idolatri,
i Maomettani, e gl’Infedeli d’altre sette, non soggiaciono ordinariamente al
giudicio della Santa Inquisitione, in molti casi nondimeno. i
quali sono anche espressi nelle Bolle de’ Sommi Pontefici, possono essere dal
Santo Officio castigati. I Giudei, se negassero quelle cose della Fedc, le quali a noi Christiani, e a loro sono communi, come Iddio
esser uno, eterno, onnipotente, creatore dell’universo, e altre simili. Se
invocassero, o consultassero i Demoni, o facessero loro sacrifici, suffumigi,
orationi, e ossequio, per qual si voglia fine: e se insegnassero, o inducessero
altri a fare tali cose. Se empianente
dicessero, che il Salvator nostro Giesù Christo fosse stato puro huomo, e non
Dio, o peccatore, e che la sua Santissima Madre non fosse stata Vergine, e
altre simili bestemmie. Se inducessero in qualsivoglia
modo alcun Christiano a rinegare
E, nonostante il lunghissimo elenco, una serie di situazioni non sono considerate dal Masini mentre comunemente sono indicate dagli altri autori, e verificate nella pratica dei tribunali; ad esempio la punizione dei poligami, dei concubini, dei sollecitatori in confessione.
6. I vescovi e le cause in materia di fede
Tutti i trattati sull’Inquisizione si sono occupati di descrivere le competenze dei vescovi diocesani in materia di fede: l’indicazione più frequente era che essi erano competenti a meno che, sul posto non vi fosse un tribunale dell’Inquisizione nominato da Roma perché allora la competenza del tribunale dell’Inquisizione diventava esclusivo (J. Tedeschi, Il giudice e l’eretico. Studi sull’Inquisizione romana, Milano, Vita e Pensiero, 1997, p. 93-94). A questa regola però le eccezioni furono così frequenti da diventare un problema per la determinazione delle competenze di giurisdizione e oggi da costituire un problema di natura storiografica. In questo paragrafo non si intende affrontare la questione – che sarebbe complessa anche per un saggio intero – ma solo presentare alcuni testi tratti da sinodi che si riferiscono a come questa materia era trattata in quei documenti del Primo Seicento nell’Alto Lazio.
1. Diocesi di Viterbo-Toscanella, Sinodo del 1614
“Archipresbyteri, Vicari foranei ac Testes Synodales assidue invigilent et diligenter perquirant an quis in Ditione sua reperiatur qui in haeresim vel apostatim a fide lapsus aut de his se suspectum reddiderit. Quod exactius in illis invigilent qui tamquam recenter ad Fidem conversi quaestuandi gratia per oppida divagantur. Ac si tale quid invenerint ne nobis statim detegere praetermittant.
Constitutiones fel. rec. Innocentii Papae iiii et Nicolai ii quae incipiunt Noverint ut sub anathematis poena haereticos quilibet compellitur per viam judiciij denuntiare ad illos etiam extendimus qui aliquem de haeresi aut a fide apostasis suspectum esse cognoverint. Quos sub eodem anathematis poena nobis denunciari praecipimus. Nec interim id scientes sacramentalem peccatorum absolutionem a quorumcumque obtineat et de hac obligatione saepe Parochi et aliquando Concionatores admoneant Populum. Quod si denunciaturi legitime praepediti aut Mulieres fuerint, Vicari Foranei denunciationem scriptam recipiant nec ad ulteriora procedant sed denuncianti silentio indicto illam ad Nos clausam ac obligatam statim per fidelem veredarium transmittant” (p. 2-3).
(Constitutiones et decreta edita a Tiberio Muto Dominicello romano episcopo viterbien. et tuscanen.
in dioecesana synodo celebrata Viterbii die 15. 16. et 17 ianuarii MDCXIIII , Viterbii, apud Hieronymum Discipulum, s.d.)
2. Diocesi di Montefiascone-Corneto. Sinodo del 1622
“De Haereticis et de Haeresi suspectis denunciandis. Cap. II.
Quamvis pro summa Dei gratia in nostra Dioecesi Fides Cattolica omnino pura, sinceraque conservetur, tamen cum haeresis sit nimis impia et Evangelicae veritatis inimica, quaeque non portionem aliquam laedere, sed ipsa Christianae religionis conatur fondamenta convellere, mandamus ex sacrorum Conciliorum et litterarum Apostolicarum praescripto omnibus, tam Clericis quam laicis quibuscumque ut si quos in nostris Civitatibus et Dioecesi Haereticos aut de haeresi suspectos, eorundem sectatores, fautores, defensores vel tandem ipsorum libros apostolica authoritate prohibitos legentes aut retinentes noverino, Nobis vel Vicario nostro Generali quamprimum sub excommunicationis poena ipso facto incurrenda, denuncient.
Qui sacram Communionem ultra annum distulerit et qui in axcommunicatione, neglecta absolutionis cura, permanserit vel qui statutis ab Ecclesia temporibus, cibis vetitis, fine rationabili causa et nostra licentia vescuntur, si semel correcti non resipuerint, tamquam de haeresi suspecti habendi sunt.
Parochi de supradictis ad haeresim spectantibus singulo quoque anno copulo moneant. Quod si denuntiaturi legittime impediti aut mulieres fuerint, denunciationes secretissime recipiant et sub sigillo ad Nos transmittant.
[…]
De Sacrosanta Inquisitione. Cap. IIII.
Sacrae Inquisitionis Congregatio
a Nobis instituenda erit quae certo Virorum numero a Nobis designando constabit
qui ad causarum consultationem adhibendi erunt. Haec congregatio semel in singulos menses
convocetur et crebrius si opus fuerit. In ea nihil agatur nisi quod ad
eiusdem sanctae Inquisitionis officium pertinet. Omnes in ea admissi secretum
iurent.
[…]
Constitutiones illustrissimi et reverendiss. D.D. Laudivii Zacchiae episcopi Montisflasconis et Corneti editae in synodo dioecesana habita in cathedrali ecclesia Montisfalisci coram Vicario generali die 20. 21. et 22 octobris MDCXXII, Viterbii, ex typographia Augustini Discipuli, 1623, p. 4-6.
3. Diocesi di Civita Castellana Orte e Gallese. Sinodo del 1626
De Custodienda fide Orthodoxa et Haereticis eorumque libris vitandis.
Cum simus invicem membra et omnes unum corpus in Christo, sicut omnes uno spiritu vivificamur, sic unius oculo fidei omnes pariter illustramur. Unumquodque etiam Christiani operis corpus, vel totum ab huius oculi luce et simplicitate perficitur vel caligatione damnatur dicente Domino, si oculus tuus simoplex fuerit, totum corpus lucidum erit, si autem nequam fuerit, totum corpus tenebrosum erit. Nihil igitur aeque curandum est in hoc corpore, quam ut fidei oculus non solum ab omni nube perfidiae, et haereticae prauitatis, sed a levissimo quoque pulvere suspicionis illibatus custodiatur. Si qua vero caliginem (quod Deus avertat) ulla ex parte contraxit, solertissime repurgetur.
Quamobrem ne perniciosa haeresis lues Domini gregem nobis creditum corrumpat, Archipresbyteri, Vicarij Foranei ac testes Synodales invigilent seduloque perquirant an haeretici, schismatici, apostatae aut alij de his suspecti in eorum ditione reperiantur. Diligentiam vero ac curam in eorum indagationem exactius convertant, qui se nuper ad fidem conversos profitentes ad quaestum captandum divagantur. Si quos invenerint, statim nobis deferant.
Quilibet non modo haereticos iuxta praescriptum Constitutionis fel. Rec. Innocentij Papae IV et Nicolai III verum etiam de haeresi suspectos sun anathematis poena denunciare nobis per viam iudicij teneatur. Qui conscius non obtemperaverit, Sacramentali careat absolutione. Parochi vero, et Concionatores populis hanc saepe obligationem accurate insinuent. Denunciaturis autem legitime impeditis, vel si mulieris fuerint, Vicarius Foraneus denunciationem in scriptis recipiat, nec ad ulteriora progrediatur. Sed indicto denuncianti silentio illam nobis clausam et obsignatam fideliter subito transmittat.
Parochi diligenter inquirant, an Aegyptiorum, seu Cingarorum fallax ac errabundum hominum genus Catholicae fidei veritatem profiteatur, an statis temporibus Ecclesiasticis Sacramentis se muniat, an pèraeceptis Ecclesiae pareat. An ad sortilegia, ac divinationes incumbat, atque elusoria vultus, manuumque inspectione simplices fideles decipiat. Eos autem si culpabiles inveniant, nobis subito deferant.
(…)
(Constitutiones et decreta edita in prima dioecesana synodo Civitatis Castellanae ab Angelo Goçadino i.u.d. olim archiepiscopo naxien. et parien. nunc vero Dei et apostolicae Sedis gratia Civitatis Castellanae et Hortanae perpetuo unitarum episcopo, celebrata die 18. 19. et 20 mensis ianuarii anno Domini 1626. Roncilioni, apud Franciscum Mercurium, 1627, p. 5-8)
4. Diocesi di Civita Castellana, Orte e Gallese. “Editto Sopra il denuntiare l’Heretici e sospetti d’Heresia e quelli che leggono e hanno appresso di se libri prohibiti” [1626].
Angelo Gozadino dell’una e l’altra legge Dottore già Arcivescovo di Naxia e hora per la Dio gratia e della S. Sede Apostolica di Civita Castellana e Horte Vescovo.
Appartenendo al Nostro Pastorale officio, procurare con ogni sforzo che nel Gregge a noi commesso si mantenghi pura e incorrotta quella fede che insegnata da’ Santi Apostoli, si è nella santa Madre Chiesa Romana conservata sempre intatta, e sapendo che nessuna altra cosa tanto contamina la purità di quella quanto l’infettione e peste di Heresia, la quale a guisa di zizzania da’ ministri di Satanasso, mentre in altra maniera non li sia permesso, si cerca almeno andar disseminando con vari libri, ripieni di mille empietà e sceleraggini. Per questo mossi da zelo del culto divino e della salute delle anime, seguendo la disposizione dell’ordini di N. Signore e del Santo Officio, conforme al decreto fatto nella nostra Sinodo, con questo Editto comandiamo a tutte e singole persone di questa nostra Città e Diocese di qualsivolgia dignità, grado e honore, che in virtù di santa obbedienza e sotto pena di Scomunica latae sententiae, se alcuno di essi saprà o haverà notizia che siano nella nostra giurisdizione Heretici e loro seguaci, fautori e difensori e credenti a loro o altri che abbiano detto alcuna parola ereticale o fatto qualsivoglia atto contra la nostra fede o sappia che alcuno legga, tenga e habbia appresso di se libri prohibiti o sospetti d’heresia o composizioni prohibite dall’Indice, debbia al più longo fra diece giorni denuntiarlo a noi.
Et se per l’avvenire saprà tal cosa, sia tenuto parimente fra detto termine di diece giorni, doppo che l’haverà saputo, rivelarlo.
Commandiamo in oltre espressamente alli Parochi et Curati che due volte l’anno debbiano nelle loro Chiese pubblicare il presenta Editto: una volta nel Principio della Quaresima e l’altra nell’Avvento del Signore, infra Missarum Solemnia, sotto pene a noi arbitrarie.
In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium praemissorum has praesentes litteras manu nostra subscriptas fieri et per infrascriptum Notarium et Cancellarium nostrum scribi sigillique nostri iussimus et fecimus appensione muniri.
Datum Civitatis Castellanae in nostro Episcopali Palatio sub anno a Nativitate Domini….Indictione……Die vero……Mensis…….Pontificatus Sanctiss. D. N. …..Praesentibus N.N testibus, ad praemissa specialiter vocatis, habitis, atque rogatis.
(Sequuntur Edicta in Synodo Dioecesana Prima Civitatis Castellanae anno 1626 Edita,…..Roncilioni, Apud Franciscum Mercurium, MDCXXVII, p. 3-4)
5. Diocesi di Viterbo-Toscanella, Sinodo del 1639
“De Fide Cattolica, et Divino Cultu, Magica Arte, Blasphemijs et Incantationibus. Cap. I.
Cum sine Fide, Apostolo teste “impossibile sit placere Deo, meritoque Ianua Christianae Religionis dicatur, et fundamentum omni opera atque industria summoque studio elaborandum est, ut ea non solum a cunctis amplectatur sed etiam integra et illibata perpetuo servetur, quapropter in his nostris Synodalibus Constitutionibus ab illa exordium sumentes, statuimus et mandamus Ut Archibresbyteri, Vicarij Foranei, ac Testes Synodales assidue invigilent et diligenter perquirant, an quis in ditione sua reperiatur, qui in haeresim, vel apostasiam a Fide lapsus sit, aut de his se suspectum reddiderit. Quod exactius in illis investigent qui tamquam recenter ad Fidem conversi quaestuandi gratia per oppida divagantur; ac si tale quid invenerint statim ad nos deferant.
Illud ad Parochorum etiam officium pertinere dignoscitur videlicet et procurare ut Aegyptiorum seu Cingarorum sortilegium fallax et vaguum genus hominum Catholicae Veritatis signa demonstret; quamobrem inquirant Parochi an hi statutis temporibus Sacramenta percipiant Ecclesiastica, an Ecclesiae praeceptis obtemperent; an sortilegijs et ex manuum inspectione divinationibus simplices decipiant fideles, si quos culpabiles repererint, ad nos deferant statim et reos carceribus mancipari curent”(p. 2).
(Constitutiones editae in dioecesana synodo habita Viterbii ab eminentiss. et reverendiss. D.Card. Brancacio episcopo viterbien. et tuscanen. die XXV. septembris MDCXXXIX. Viterbii, apud Marianum Diotallevium, s.d. )
Appendice: La struttura degli statuti comunali di alcune località dell’Alto Lazio
Negli anni in cui si accendeva il dibattito sulla estensione delle competenze degli ecclesiastici in materia giudiziaria i comuni continuavano a regolarsi sulla base di statuti che erano stati emessi nel Medioevo e che avevano subito qualche aggiustamento nella prima età moderna. Nelle schede che seguono ci sono gli indici degli statuti di alcune comunità del territorio viterbese dalle quali traspare il ruolo importante che era affidato all’amministrazione della giustizia a livello locale.
Statuto di Orte
(Ente ottava medievale di Orte, Statuti della città di Orte, a cura di Delfo Gioacchini, Aulo Greco e Maria Teresa Graziosi, Orte 1981, pp. 313)
Frammento del 1380, il testo è del 1584
Libro I: I doveri e i compoiti del Signor Podestà e della Curia (De observantia et officio domini Potestatis et Curiae)
Libro II: La procedura civile (De modo procedendi in causis civilibus)
Libro III: I procedimenti penali (De modo procedendi super maleficiis)
Libro IV: Il modo di procedere nelle situazioni straordinarie e l’obbligo della manutenzione dei fossati Cammellini (De modo procedendi in extraordinariis et de fossatis Camellinis manutenendis)
Libro V: Il modo di procedere circa i danni civili (De modo procedendi super damnis datis)
Statuto di Civitella d’Agliano
Quirino Galli, Alessandro Pascolini, “Statuimo et ordinamo.” Statuto di Civitella d’Agliano trascritto, annotato e commentato, Grotte di Castro 1985, pp. 310
Primo statuto del 1467; copia di questo del XVII e copia del XVIII secolo con aggiunta del 1517
Tabula Libri primi (Del Podestà…)
Tabula libri secanti (Delle cause civili…)
Tabula Libri tertii (Dei malefici)
Tabula Quarti Libri (Dei danni dati e degli extraordinari)
Tabula quinti libri ([Varie])
Statuto di San Michele in Teverina (oggi frazione di Civitella d’Agliano)
Quirino Galli, “Et pacifico stato delli Signori”. Statuto di Castel di Piero del 1579, Montefiascone 1995, pp. 349.
Lo statuto del 1579.
Tabula statuti Castri Peri
Libro primo Del reggimento
Libro secondo Delle civili cause
Libro terzo Delli malefici
Libro quarto Delli extraordinari
Libro quinto Delli danni dati
Statuto di Viterbo
Ignazio Ciampi, Cronache e statuti della città di Viterbo, Bologna, Arnaldo Forni Editore, 1976 (ristampa dell’edizione di Firenze, 1872), pp. 653
Lo statuto è del 1252.
Sectio prima. Officia
Sectio secunda. Pars civilium
Sectio termia. Extraordinaria
Sectio quarta. Maleficia
Statuto di Bagnoregio
G. Capocaccia, F. Macchioni, Statuto della città di Bagnoregio del MCCCLXXIII, Bagnorea 1922, pp. 241
Lo statuto è del 1373. Una prima revisione tra il 1496-1497, una seconda revisione nel 1545.
Primis liber de redimine
Liber secundus causarum civilium
Liber tertius malleficiorum
Liber quartus damnorum datorum
Liber quintus extraordinariorum
Statuto di Tarquinia
Gli statuti della città di Corneto MDXLV, a cura di Massimo Ruspantini, Tarquinia, Società Tarquiniense di Arte e Storia, 1982, pp. 531.
Lo statuto è del 1545. I primi statuti sono del XII secolo. Una versione precedente è del 1523
Liber primis [Il governo del comune]
Liber secundus civilium
Liber tertius mallificiorum
Liber quartus damnorum datorum
Liber quintus Extraordinariorum
[1] Lo Jedin dice che una parte consistente dei padri conciliari presentò note per la revisione del decreto sulla riforma che era stato messo in votazione l’11 novembre 1563 e che riguardava per gran parte i poteri dei vescovi: cfr. ,H. Jedin, Storia del Concilio di Trento, cit., vol. IV. T. II, pp. 231-234.
[2] Conciliorum Oecumenicorum Decreta, cit., pp. 748-749.
[3] Constitutiones illustrissimi et reverendiss. D.D. Laudivii Zacchiae, Episcopi Montisflasconis et Corneti…, Viterbii 1623, p. 104-105. Il capitolo proseguiva poi con l’indicazione dei libri nei quali i notai dovevano raccogliere gli atti giudiziari e tutto quello che spettava alla giurisdizione episcopale che erano: “Actorum Civilium, Testium Civilium, Actorum Criminalium, Querelarum, Testium Criminalium, Sententiarum, Processuum diversorum, Damnorum datorum, Registri Supplicationum, Iurium Ecclesiaticorum, Instyrumentorum Ecclesiasticorum, Bullarum, Fideiussionum, Pacium et Praeceptorum Sacrae Inquisitionis, Actorum in Visitatione” (p. 105)
[4] Constitutiones et decreta edita in termia synodo Civitatis Castellanae ab Angelo Gozadino…, Viterbii, apud Marianum Diotallevium, s.d., p. 18.
[5] Ivi, p. 20-21
[6] Ivi, p. 55
[7] Ivi, p. 55-57
[8] Ivi, p. 57-58
[9] Ivi, p. 59
[10] Cfr. Constitutiones …MDCXXXXV,
cit. Appendice
3.
[11] Constitutiones illustrissimi et reverendiss. D.D. Laudivii Zacchiae, Episcopi Montisflasconis et Corneti…, Viterbii 1623, p. 92-93.
[12] “De damno Dato. Tit. XXXIV”, in …………………p. 113-114
[13] L. Fiorani, Il Concilio romano, cit., p. 225-226.