Alle origini della Riforma e gli uomini e gli eventi della Riforma.
Questo testo si compone di due parti.
La prima riguarda alcuni appunti su benefici ecclesiastici e indulgenze e brani tratti dal Concilio di Trento che riguardano l’argomento.
Le seconda è una
cronologia, alcune note biografiche e l’indicazione di alcune sintesi dei
processi che riguardano
I benefici ecclesiastici
Introduzione
Il sistema beneficiale nasce dal diritto romano e si perfezione nel diritto canonico nel corso dell’VIII-IX secolo. Tutta la struttura della Chiesa cattolica e una parte della Chiesa riformata (il luteranesimo delle campagne) si è retta sul sistema dei benefici ecclesiastici sino al secolo XIX. Il beneficio ecclesiastico è il diritto di godimento di un patrimonio costituito da un insieme dei beni che sono stati destinati a produrre reddito. Il beneficio ecclesiastico è legato all’ufficio ricoperto: il titolare del beneficio (e quindi dell’ufficio) potrà godere del reddito derivante dal patrimonio che gli è stato affidato e in tal modo potrà dedicarsi interamente all’esercizio di quei doveri che si collegano con l’ufficio del quale è stato investito (come la direzione di una parrocchia, la gestione di un altare, la direzione di un oratorio, l’assistenza spirituale ad una confraternita o ad un ospedale). Nel momento in cui il titolare di un beneficio ecclesiastico muore il patrimonio che gli era stato affidato ritorna all’autorità che ha il potere di nominare a quel beneficio (il vescovo, il signore feudale, i magistrati di una città, etc.) che quindi potrà procedere alla nomina di un nuovo titolare.
I benefici si distinguono in varie classi o tipi. Sono benefici semplici quelli che non comportano nessun obbligo di residenza e si legano piuttosto all’adempimento di un certo numero di celebrazioni liturgiche (messe). Sono benefici residenziali quelli che sono associati all’obbligo di residenza nel luogo dove è istituito il beneficio: appartengono a questo gruppo di benefici quelli delle chiese cattedrali e delle parrocchie. I benefici semplici si possono cumulare (con le dovute dispense), quelli residenziali di norma non si possono cumulare.
I benefici possono essere di “libera collazione” (la scelta viene fatta dal vescovo o dal superiore) o di “patronato” (la scelta viene fatta da colui che ha istituito il beneficio). La creazione di un beneficio deve essere autorizzata dal vescovo e deve essere accompagnata dalla creazione di una “dote”, cioè da beni immobili o da capitali che consentano l’esercizio degli obblighi spirituali che si legano al beneficio. Un beneficio di patronato può contenere clausole (nello statuto istitutivo) che destinano il godimento di tale beneficio ad un membro della famiglia che lo ha istituito.
I benefici possono essere assegnati a
chierici e a presbiteri. I chierici devono avere ricevuto almeno la prima
tonsura. Oltre a ciò in alcuni casi vi è il vincolo dell’età, dei costumi, dei
“natali legittimi” e di una preparazione scolastica adeguata.
Colui che è diventato titolare di un beneficio ecclesiastico deve provvedere alla corretta ed efficace amministrazione del patrimonio che gli è stato affidato. Questo significa che dovrà dare in affitto la terra, le case o dovrà impegnare le somme che gli sono state affidate nel migliore dei modi, cioè ricavandone il massimo di reddito. Abitualmente i beni immobili venivano dati in affitto mentre –se si trattava di denaro- questo veniva dato in prestito o utilizzato per comprare titoli del debito pubblico (i “luoghi di monte” nello Stato pontificio). Il titolare del beneficio deve tenere una contabilità dalla quale risulti la sua corretta amministrazione, contabilità che verrà controllata dal suo superiore o dal vescovo nel corso delle visite episcopali o pastorali. Era prassi diffusa (anche se spesso contrastata) che questi beni fossero dati in affitto ai parenti del titolare del beneficio e questi tendevano ad avere le migliori condizioni possibili (cioè a pagare affitti bassi o a prolungare la durata degli affitti soprattutto in periodi di ascesa dei prezzi). I controllori dell’amministrazione di tali benefici verificavano anche l’esatto adempimenti degli obblighi che erano connessi con il beneficio: il parroco doveva risiedere nella parrocchia che gli era stata affidata, celebrare le messe nelle festività, amministrare i sacramenti; il beneficiato semplice doveva celebrare tutte quelle messe che erano richieste dalle regole collegate con il beneficio e doveva tenere un registro delle messe (spesso chiamato degli “onera missarum” cioè degli obblighi delle messe) che periodicamente veniva controllato dal vescovo.
Si è detto che alcuni benefici potevano essere ricevuti anche dai chierici. I chierici sono coloro che hanno ricevuto la “tonsura” al momento dell’ingresso nell’ordine clericale ed hanno l’obbligo di vestire l’abito ecclesiastico ma non sono ancora investiti del sacramento dell’ordine sacro (sacerdozio). L’ordine clericale si sviluppa attraverso 7 gradi o ordini e si distinguono i prima quattro in ordini minori e gli ultimi tre in ordini maggiori. Sono ordini minori l’ostiariato (chi lo ottiene si chiama ostiario), l’esorcistato (esorcista), il lettorato (lettore) e l’accolitato (accolito). Sono ordini maggiori il suddiaconato (suddiacono), il diaconato (diacono) e il presbiterato (presbitero o sacerdote) che si riceve non prima dei 25 anni per il Concilio di Trento.
I benefici possono essere conferiti a membri di un capitolo di una chiesa collegiata o di un capitolo di una chiesa cattedrale. Quando il beneficio è affidato ad un membro di un capitolo, quel beneficio può prendere il nome di prebenda. Le prebende diventano canonicali quando quel membro del collegio o del capitolo che ha ricevuto il beneficio (e che è diventato prebendato) è anche canonico.
All’interno di un capitolo vi sono dignità (arcidiacono, arciprete) e personati o pretendati (gli altri canonici) con compiti e mansioni diverse ma tutti accomunati dalla preghiera che doveva essere recitata insieme nel coro della chiesa cattedrale (la cattedrale è la principale chiesa di una diocesi ed è la chiesa dove celebra abitualmente la messa il vescovo della diocesi) e dovevano assistere il vescovo sia durante le celebrazioni liturgiche sia durante le decisioni di maggior peso che dovevano essere prese nella vita della diocesi.
Su questa materia i Concili e
Concilio di Trento, Sessione XXI (16 giugno 1562). Decreto di riforma, Canoni I-VII (Decisioni dei Concili ecumenici, a cura di Giuseppe Alberigo, Torino, 1978, pp. 638-640)
Introduzione
Lo stesso sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, a lode di Dio onnipotente e a gloria della santa chiesa cattolica, crede bene stabilire, al presente, quanto segue, sul problema della riforma.
Canone I
Poiché dall' ordine ecclesiastico deve esulare qualsiasi sospetto di avarizia, i vescovi e gli altri che conferiscono gli ordini o i loro rappresentanti, anche se venisse offerto spontaneamente, non devono ricevere nulla con nessun pretesto; per il conferimento di qualunque ordine, - anche per la tonsura clericale -, per le lettere dimissorie o testimoniali, per il sigillo o per qualsiasi altro motivo.
Quanto ai notai, solo in quei posti dove non vi è la lodevole consuetudine di non prendere nulla, potranno ricevere per ogni lettera dimissoria o testimoniale la decima parte di uno scudo d'oro, purché non vi sia, già stabilito, un salario, per l'esercizio del loro ufficio. Né al vescovo potrà provenire su quanto percepisce il notaio un qualche guadagno, direttamente o indirettamente, per il conferimento degli ordini. Essi dovranno prestare la loro opera del tutto gratuitamente. Altrimenti il sinodo annulla e proibisce assolutamente le tasse, gli statuti, le consuetudini contrarie, anche immemorabili, che possono piuttosto essere chiamate abusi e corruzioni, e che favoriscono la triste simonia.
Quelli che agissero diversamente, sia col dare che col ricevere, oltre la divina vendetta, incorrano ipso facto nelle pene stabilite dal diritto.
Canone II
Poiché non è conveniente che quelli che sono entrati al servizio di Dio, con disonore del loro ordine debbano mendicare o esercitare un mestiere ignobile come mezzo di guadagno e poiché è noto che moltissimi, in moltissime parti, vengono ammessi ai sacri ordini senza alcuna selezione, ed affermano, con arti e menzogne, di avere un beneficio ecclesiastico o mezzi sufficienti, il santo sinodo stabilisce che in futuro nessun chierico secolare, anche se adatto per costumi, scienza ed età, venga promosso ai sacri ordini, se prima non risulti legittimamente che egli ha il pacifico possesso di un beneficio ecclesiastico, che gli sia sufficiente per un onesto sostentamento.
Né potrà rinunziare a questo beneficio, se non facendo menzione che è stato promosso a titolo di quel beneficio; e la rinunzia non sia accettata, se non risulterà che possa vivere tranquillamente con altri mezzi; altrimenti la rinunzia sia nulla.
Quanto a quelli che hanno un patrimonio o una pensione, non potranno essere ordinati, in futuro, se non quelli che il vescovo giudicherà doversi assumere per la necessità o per la comodità delle sue chiese e non senza essersi 'prima ben assicurato che quel patrimonio e quella pensione essi li hanno davvero, e che sono sufficienti a sostentarli. Questi, inoltre, non potranno, in seguito, esser alienati, o estinti, o ceduti in alcun modo senza licenza del vescovo, fino a che non abbiano avuto un beneficio ecclesiastico sufficiente, o abbiano donde possono vivere. In ciò si rinnovano le pene degli antichi canoni.
Canone III
Dato che i benefici sono stati costituiti per assicurare il culto divino e compiere i doveri ecclesiastici, perché in nessun modo il culto divino languisca, ma gli venga reso il dovuto rispetto in ogni cosa, questo santo sinodo stabilisce che nelle chiese, sia cattedrali che collegiate, in cui non vi sono distribuzioni quotidiane o in cui siano talmente esigue da essere probabilmente trascurate, vi si debba destinare la terza parte dei frutti e di qualsiasi provento ed introito, tanto delle dignità che dei canonicati, dei personati, delle porzioni e degli uffici e si debba: trasformare in distribuzioni quotidiane. Queste saranno divise proporzionalmente fra quelli che hanno le dignità e gli altri presenti ai divini uffici, secondo la divisione che dovrà essere fatta dal vescovo, anche come delegato della sede apostolica, in occasione della prima percezione dei frutti. Restano salve, naturalmente, le consuetudini di quelle chiese, nelle quali quelli che non risiedono o che non servono nei divini uffici, non percepiscono nulla o meno di un terzo. Tutto ciò, non ostante qualsiasi esenzione, qualsiasi altra consuetudine, anche immemorabile e qualsiasi appello. Qualora la contumacia di quelli che non servono cresca, sia lecito procedere contro di essi secondo quanto dispongono il diritto e i sacri canoni.
Canone IV
I vescovi, anche come delegati della sede apostolica, in tutte le chiese parrocchiali, o battesimali, nelle quali il popolo è talmente numeroso, che un solo rettore non basta ad amministrare i sacramenti della chiesa e a compiere il culto divino, costringano i rettori o gli altri, a cui tocca, ad associarsi tanti sacerdoti, in questo ufficio, quanti siano sufficienti a dare i sacramenti e a compiere il servizio divino.
In quelle chiese, poi, nelle quali per la distanza o la difficoltà dei luoghi i parrocchiani non possono recarsi a ricevere i sacramenti o ad assistere ai divini uffici se non con grande incomodo, anche se i pastori fossero contrari, possono costituire nuove parrocchie, secondo quanto prescrive la costituzione di Alessandro III, che inizia con le parole: Ad audientiam. A quei sacerdoti, inoltre, che per la prima volta devono esser preposti alle chiese di nuova erezione, venga assegnata, a giudizio del vescovo, una giusta porzione dei frutti, che in qualsiasi modo appartengono alla chiesa madre. Se fosse necessario, potrà costringere il popolo a provvedere a ciò che è necessario per il sostentamento di questi sacerdoti, non ostante qualsiasi riserva, generale o particolare su queste chiese. Queste ordinazioni, inoltre, ed erezioni non potranno esser tolte o impedite da qualsiasi provvista, anche in forza di una rinuncia o di qualsiasi altra deroga o sospensione.
Canone V
Perché anche lo stato delle chiese, in cui si compiono gli uffici divini, sia conservato decorosamente, i vescovi, anche come delegati della santa sede, - nella forma del diritto e senza pregiudizio di chi le ha - potranno fare unioni perpetue di qualsiasi chiesa parrocchiale e battesimale e di altri benefici, con o senza cura d'anime, con altri benefici curati, a causa della loro povertà e negli altri casi permessi dal diritto, anche se tali chiese o benefici fossero riservati in modo generico o specifico.
Queste unioni non potranno neppure esser revocate o in qualche modo infrante, in forza di qualsiasi provvista, anche a motivo di rinunzia, di deroga, o di sospensione.
Canone VI
Poiché i rettori di chiese illetterati ed imperiti sono meno adatti ai divini uffici ed altri, per la loro vita disonesta, piuttosto che edificare distruggono, i vescovi, in quanto delegati della sede apostolica, potranno assegnare a quelli che sono illetterati ed imperiti - se, d'altronde, conducono vita onesta - dei coadiutori o dei vicari temporanei e destinare ad essi parte dei frutti per un onesto sostentamento, o provvedere ad essi in altro modo, senza alcuna ammissione d'appello o di esenzione.
Reprimano, invece, e castighino, dopo averli ammoniti, quelli che vivono disonestamente e scandalosamente. Se poi continuassero, incorreggibili, nella loro malvagità, avranno facoltà di privarli dei loro benefici, secondo le prescrizioni dei sacri canoni, senza alcuna possibilità di appello e di esenzione.
Canone VII
Bisogna avere molta cura anche di questo: che ciò che è destinato ai sacri ministeri, col passare del tempo non vada affievolendo e non se ne perda dagli uomini la memoria. Quindi i vescovi, anche in qualità di delegati della sede apostolica, potranno trasferire a loro volontà i benefici semplici - anche di diritto di patronato, - da quelle chiese che per vecchiezza od altro motivo fossero andate in rovina e non potessero per mancanza di mezzi essere restaurate, alle chiese madri o ad altre chiese degli stessi luoghi o di luoghi vicini, dopo aver convocato quelli cui la cosa interessa. In queste chiese erigano altari e cappelle sotto le stesse invocazioni o li trasferiscano in altari o cappelle già erette, con tutti gli emolumenti e gli oneri, che gravavano sulle chiese originarie.
Procurino anche di rifare e di restaurare le chiese parrocchiali cadute, anche se fossero di diritto di patronato, ciò, coi frutti e proventi di qualsiasi natura, che in qualsiasi modo appartengono alle stesse chiese. Se questi non bastassero, inducano con ogni mezzo opportuno tutti i patroni e quelli che percepiscono qualche frutto da queste chiese, o, in mancanza di questi, i loro parrocchiani, perché compiano questo loro dovere, senza che si possa addurre alcun appello, esenzione o altra cosa in contrario.
Nel caso che tutti fossero molto poveri, siano trasferiti, alle chiese madri o a quelle più vicine, con facoltà di destinare tanto le suddette chiese parrocchiali, quanto le altre che fossero in cattivo stato, ad usi profani, ma non ignobili, lasciandovi una croce.
[…]
Sessione XXV (3-4 dicembre 1563). Decreto di riforma generale (Ivi, pp. 732-737)
Capitolo IV
Avviene spesso in alcune chiese che il numero delle messe da celebrarsi per i vari lasciti dei defunti sia tanto grande, da non potersi soddisfare ad esse nei singoli giorni voluti dai testatori o che l'elemosina da essi lasciata per celebrare sia tanto modesta, da non potersi trovare facilmente chi voglia sobbarcarsi a questo incarico. Per cui restano inadempiute le pie volontà dei testatori e si gravano le coscienze di coloro cui incombono questi doveri.
Il santo sinodo, desiderando che questi lasciti ad usi pii siano soddisfatti quanto più pienamente ed utilmente è possibile, dà facoltà ai vescovi, abati e generali di ordini, perché gli uni nel sinodo diocesano, gli altri nei loro capitoli, generali, dopo aver diligentemente studiato la questione, possano stabilire secondo la loro coscienza, quello che a loro sembrerà giovare maggiormente all' onore e al culto di Dio e alla utilità delle chiese in modo, però, che sia fatta la commemorazione dei defunti che hanno lasciato legati pii per la salute delle loro anime.
Capitolo V
La logica richiede che a quelle cose che sono bene ordinate, non si rechi pregiudizio con disposizioni contrarie.
Quando, perciò, nella erezione o fondazione di benefici di qualsiasi natura, o in altre costituzioni si richiedono certe qualità, o sono annessi ad essi determinati oneri, nel conferimento di qualsiasi beneficio o in qualsiasi altra disposizione non si deve derogare a queste prescrizioni.
Le stesse norme si osservino per le prebende teologali, magistrali, dottorali, presbiterali, diaconali, suddiaconali, quando fossero state così costituite, di modo che in nulla si venga meno, in nessuna provvista, a ciò che riguarda le loro qualità o gli ordini. Ogni provvista fatta in deroga a queste norme, sia considerata illegittima.
[…]
Capitolo VII
Poiché nei benefici ecclesiastici tutto ciò che dà la sensazione di una successione ereditaria è odioso alle sacre costituzioni e contrario ai decreti dei padri, a nessuno, in futuro, sia concesso, anche col consenso degli interessati, l'accesso e il regresso a qualsiasi beneficio ecclesiastico. Quelli concessi finora non siano sospesi, estesi o trasferiti.
Questo decreto dovrà essere osservato per qualsiasi beneficio ecclesiastico, per le chiese cattedrali, e per qualsiasi persona, anche per quelle rivestite della dignità cardinalizia.
Anche per quanto riguarda le coadiutorie con futura successione sia osservata la stessa norma e non dovranno essere concesse a nessuno, di qualsiasi beneficio ecclesiastico si tratti. E se qualche volta la necessità urgente di una chiesa cattedrale o di un monastero o una evidente utilità richiederà che si dia al prelato un coadiutore, questi non sia concesso mai con futura successione, se prima il caso non è stato diligentemente considerato dal pontefice romano e non sia certo che in esso concorrono tutte le qualità, che secondo il diritto e i decreti di questo santo sinodo, si richiedono nei vescovi e nei prelati. In caso diverso, le concessioni fatte su questo punto siano considerate illegali.
Capitolo VIII
A quanti hanno benefici ecclesiastici, secolari o religiosi, il santo sinodo ricorda che si abituino ad esercitare con pronta benignità il dovere dell' ospitalità, così frequentemente comandato dai santi padri, per quanto, naturalmente, lo permetteranno i loro proventi; e ricordino che quelli che amano l'ospitalità, ricevono Cristo nei loro ospiti.
Quelli che hanno in commenda, in amministrazione o a qualsiasi altro titolo, quelli che nel comune linguaggio sono chiamati “ospedali” o altri luoghi pii, istituiti principalmente per l'utilità dei pellegrini, degli infermi, dei vecchi o dei poveri; o che li avessero perché uniti alle proprie chiese; o se le chiese parrocchiali fossero per caso unite agli ospedali, o erette in ospedali, e concesse in amministrazione ai loro patroni il santo sinodo comanda assolutamente che essi svolgano l'incarico ed esercitino l'ufficio loro imposto, e con i frutti a ciò destinati pratichino davvero quella ospitalità che devono praticare, secondo la costituzione del concilio di Vienne, già altra volta rinnovata in questo stesso sinodo
sotto Paolo III, di felice memoria, e che inizia con le parole: Quia contingit.
Se questi ospedali sono stati istituiti per accogliere un determinato genere di pellegrini, di infermi o di altre persone, e nel luogo ove essi si trovano, non vi fossero tali persone o ve ne fossero pochissime, si comanda ancora che i loro redditi siano devoluti a altro uso pio, che sia simile il più possibile al loro scopo, e, considerato il luogo o il tempo, il più utile, come sembrerà meglio al vescovo e a due membri del capitolo, che per la loro esperienza siano tra i più capaci, scelti dal vescovo stesso; a meno che nella loro fondazione o costituzione non sia stato disposto diversamente, anche per questo caso. Allora il vescovo dovrà aver cura di fare eseguire quanto è stato ordinato, o, se non fosse possibile, provveda utilmente egli stesso secondo le direttive date sopra.
Se, quindi, tutti quelli, di cui abbiamo parlato, ed ognuno di essi, di qualsiasi ordine o istituto religioso e di qualsiasi dignità, anche se quelli che hanno l'amministrazione degli ospedali fossero laici - non soggetti, però, a religiosi, dove è in vigore l'osservanza della regola - ammoniti dall'ordinario, avessero, in concreto, cessato dall'esercitare con tutti i mezzi necessari, cui sono tenuti, il dovere dell'ospitalità, potranno essere costretti a ciò con le censure ecclesiastiche e con altri mezzi legali. Potranno anche essere privati per sempre dell'amministrazione e della cura dello stesso ospedale e sostituiti con altri. Coloro saranno tenuti, in coscienza, alla restituzione dei frutti che avessero percepito contro lo scopo degli stessi ospedali, che non potrà essere in nessun modo condonata o attenuata da una composizione.
L'amministrazione o il governo di tali luoghi non sia mai affidata in futuro alla stessa, identica persona, a meno che nelle tavole di fondazione non si trovi scritto diversamente. Per quanto riguarda tutte queste disposizioni, intendiamo che abbiano valore, non ostante qualsiasi unione, esenzione e consuetudine in contrario, anche immemorabile, indulti e privilegi di qualsiasi natura.
Capitolo IX
Come non è giusto abolire i legittimi diritti di patronato e violare le pie volontà dei fedeli, così non deve permettersi che con questa scusa si assoggettino i benefici ecclesiastici, come da molti svergognatamente si sta facendo. Perché, quindi, in ogni cosa si osservi il debito modo, il santo sinodo stabilisce che il “diritto di patronato” abbia origine da fondazione o da istituzione, che possa provarsi con documenti autentici e con gli altri elementi richiesti dal diritto; o anche da presentazioni che si siano ripetute per un tempo lunghissimo, che ecceda la memoria d'uomo; o anche in altro modo, secondo le disposizioni del diritto.
Quando, invece, si tratta di persone, comunità, o università, nelle quali si suppone per lo più che tale diritto abbia avuto origine facilmente da usurpazione, dovrà richiedersi una documentazione più nutrita e più scrupolosa, per poter provare questo titolo. E la prova del tempo immemorabile non sarà loro sufficiente, se non nel caso che -oltre agli altri elementi necessari - si possano provare da atti autentici anche le presentazioni per non meno di cinquant'anni continui, e che abbiano sortito tutte il loro effetto.
Tutti gli altri patronati sui benefici, sia secolari che regolari o parrocchiali, sulle dignità o su qualsiasi altro beneficio, su una chiesa cattedrale o collegiata; e così pure le facoltà e i privilegi concessi, - sia in forza del patronato, che per qualsiasi altro diritto, - di nominare, scegliere e presentare ad essi quando si rendono vacanti (eccetto, i legittimi patronati sulle chiese cattedrali e gli altri che appartengono all'imperatore, ai re, a quanti hanno un regno e agli altri prìncipi supremi, che hanno diritto di comando sui loro sudditi, e quelli che sono stati concessi in favore degli studi generali), tutti questi, dunque, si devono considerare abrogati e nulli, insieme col quasi possesso che ne sia seguito. Questi benefici potranno esser conferiti, da quelli che hanno il diritto di darli, come benefici liberi e le provviste abbiano pieno effetto giuridico. I vescovi, inoltre, potranno respingere quelli che sono stati presentati dai patroni, se non fossero adatti. Se il diritto di istituzione appartenesse ad inferiori, i candidati siano esaminati dal vescovo, conformemente a quanto altrove è stato stabilito da questo santo sinodo. In caso contrario, il conferimento fatto dagli inferiori, sia nullo e vano.
Quanto ai patroni dei benefici di qualsiasi ordine e dignità, anche se fossero comuni, università, collegi di qualsiasi qualità di chierici o di laici, quando si tratta della riscossione dei frutti, dei proventi, delle entrate di qualsiasi beneficio, anche se avessero su di essi, per fondazione e dotazione, il diritto di patronato, non si intromettano in nessun modo e per nessun motivo ed occasione ma, non ostante qualsiasi consuetudine, li lascino liberamente al rettore o beneficiario, perché li distribuisca. Né osino trasferire ad altri tale diritto di patronato con titolo di vendita, o con qualsiasi altro titolo, contro le disposizioni del diritto. Se facessero diversamente, siano sottoposti alla scomunica e all'interdetto, e siano per ciò stesso privati del diritto di patronato.
Le accessioni, inoltre, - fatte per via di unione - di benefici liberi alle chiese soggette al diritto di patronato, anche di laici, a chiese parrocchiali ed altri benefici di qualsiasi specie, anche semplici, alle dignità o agli ospedali, così da trasformare questi benefici liberi in benefici della stessa natura di quelli cui vengono uniti, e da sottoporli al diritto di patronato, se non hanno ancora conseguito completamente il loro effetto, si deve supporre che le stesse unioni siano state concesse con la simulazione, non ostante qualsiasi formula usata o derogazione espressa. Lo stesso sarà di quelle fatte in futuro, da qualsiasi autorità, anche apostolica. Tali unioni non dovranno più essere eseguite; e gli stessi benefici uniti, quando si renderanno vacanti, siano assegnati liberamente come prima.
Quelle fatte da non più di quarant'anni, malgrado avessero ottenuto il loro effetto e la piena incorporazione, siano rivedute ed esaminate dagli ordinari, come delegati della sede apostolica; quelle che fossero state ottenute con la falsità o con !'inganno, siano dichiarate nulle assieme con le unioni; i benefici siano separati e conferiti ad altri.
Allo stesso modo, qualunque patronato sulle chiese e su qualsiasi altro beneficio o dignità prima libero, acquistato da non oltre quarant’anni, e quelli che saranno acquistati in futuro, per aumento della dote, per una nuova costruzione o per altra simile causa, siano diligentemente esaminati dagli ordinari, anche con l'autorità della sede apostolica, quali suoi delegati, come già detto sopra, senza che in ciò possano trovare impedimento nelle facoltà o nei privilegi concessi a chiunque. Quelli che non fossero stati legittimamente costituiti per un'evidentissima necessità di una chiesa, di un beneficio o di una dignità, siano revocati, senza danno di chi li ha, e dopo aver restituito al patrono quello che egli avesse dato per ottenere il diritto, restituiscano tali benefici al primitivo stato di libertà, non ostante i privilegi, le costituzioni e le consuetudini, anche immemorabili.
[…]
La dottrina delle
indulgenze
“Il termine indulgenza indica la remissione delle pene che, pur essendo già perdonata la colpa nel sacramento della penitenza, rimangono da scontare sulla terra o in purgatorio per i peccati commessi.
Essa
trae origine dall’istituto delle “redenzioni” o “commutazioni” del X secolo che
introduceva la possibilità di commutare le dure penitenze allora imposte e
ammetteva, accanto all’offerta di elemosine, anche pagamenti in denaro, cosa
che i confessori iroscozzesi seppero sfruttare per primi nelle loro confessioni
private. Al contrario l’indulgenza, per sciogliere degli obblighi di penitenza,
richiedeva opere di pubblica utilità come la costruzione di chiese (la prima
indulgenza concessa da un papa risale al 1091). Si offrì inoltre la possibilità
di collegare una indulgenza “completa” (plenaria) di tutte le pene a imprese
che coinvolgevano
Simili “indulgenze crociate” furono concesse da Alessandro II (1063) per la lotta contro i Mori di Spagna e da Urbano II per la prima crociata (1095). Del resto, tutti i documenti relativi a indulgenze papali precedenti il 1100 si sono rivelati falsi. Questo vale anche per l’indulgenza della Porziuncola, attribuita a Onorio III e che si presume impetrata da S. Francesco nel 1216, testimoniata come indulgenza plenaria dal 1277.
Bonifacio
VIII collegò l’anno santo del
Nel sec. XIV ottenne per la prima volta approvazione ufficiale la dottrina, sviluppata dai teologi del XII e XIII sec., secondo la quale il “potere delle chiavi”, cioè il papato, poteva disporre di un patrimonio di grazia della Chiesa (il “thesaurus ecclesiae”) accumulato tramite la sovrabbondanza dell’opera salvifica. Nella controversia sulle indulgenze fra Lutero e l’arcivescovo Alberto di Magonza (1517 e ss.) la degenerazione commerciale si fece spudoratamente evidente. …L’attuale dottrina sulle indulgenze è contenuta nella costituzione “Indulgentiarum doctrina” di Paolo VI (1967).” (C. Andresen, G. Denzler, Dizionario storico del cristianesimo, Cinisello Balsamo 1992, pp. 347-348)
Nel medioevo tra le opere di espiazione più diffuse sono i pellegrinaggi (le crociate ne sono un esempio), le autoflagellazioni, le donazioni di beni in cambio di preghiere per impetrare la remissione delle pene.
Lo sviluppo di queste pratiche si spiega con il progressivo definirsi nella teologia ufficiale dell’esistenza del “purgatorio” come di una fase, precedente la fine dei tempi, durante la quale era possibile per i defunti giovarsi di quel tesoro di grazie posseduto dalla Chiesa e attivato attraverso le preghiere e le opere di pietà dei fedeli che finalizzavano a tal fine le loro donazioni e le loro pratiche di espiazione.
Nel tempo e per una pratica distorta nella Chiesa, queste pratiche furono sempre più spesso sostituite dalla semplice offerta di denaro del tutto scollegata con il pentimento del peccatore e di colui che espiava o offriva risorse per pregare per l’anima di un defunto che era “in purgatorio”.
“Nel supplemento alla Summa di san Tommaso (+ 1274) il problema dei «suffragi» è fatto oggetto (quaestio LXXI) della trattazione più approfondita che si abbia sull'argomento prima del XIX secolo.
I morti vivono nella memoria dei vivi, afferma Tommaso, e quindi i suffragi dei vivi possono essere utili ai morti. Come i sacramenti sono efficaci in se stessi, anche se colui che li amministra non è in stato di grazia, così giovano ai morti i suffragi dei peccatori, che, inoltre, possono essere utili anche a coloro che li offrono, se si trovano in stato di grazia. Il cumulo dei suffragi che si possono sommare insieme può annullare la pena. I tre suffragi più efficaci sono le elemosine, le preghiere e le messe, in particolare quelle che comprendono preghiere speciali per i defunti. I suffragi sono specialmente utili a coloro a cui sono destinati, perché chi prega non è in grado di provvedere, con una stessa preghiera, tanto a molti che a uno solo; ma si può credere che, per effetto della misericordia divina, il sovrappiù dei suffragi particolari (nel caso che il loro numero ecceda le necessità dei destinatari) venga attribuito ad altri defunti privi di suffragi e bisognosi d'aiuto.
Dato per scontato che nel purgatorio non è possibile acquistare meriti per se stessi, il testo presenta la dottrina della comunione dei santi nella sua dimensione più ampia, e quindi più rassicurante: da una parte - ed era molto utile ripeterlo al pubblico - anche una persona in stato di peccato mortale può ottenere indulgenze per altri; dall'altra, i suffragi vanno più particolarmente a quelli a cui sono destinati, ma il loro sovrappiù può essere stornato a beneficio della comunità degli abitanti del purgatorio. Questa dottrina tranquillizzante era un incitamento a moltiplicare all'infinito elemosine, preghiere e messe, così da ottenere, per se medesimi e per altri, il massimo di indulgenze. Dietro al discorso sui suffragi c'erano, infatti, due idee traumatizzanti: sono pochi coloro che dopo la morte salgono direttamente al cielo; le pene del purgatorio sono più atroci delle più strazianti sofferenze terrene.
Se è così, come non precipitarsi sulle indulgenze? Tra fedeli e clero c'era una gran gara al rialzo: quanto più forte era la domanda, tanto più grandi le concessioni.” (J. Delumeau. Rassicurare e proteggere. Devozione, intercessione, misericordia nel rito e nel culto dell’Europa medievale e moderna, Milano 1992, p. 366)
Questa
prassi, che già era stata condannata dall'Università di Parigi nel 1482, fu
frequentemente ripresa e in Germania, negli anni di Lutero, fu utilizzata per
raccogliere offerte per la costruzione di San Pietro, per consentire ad
arcivescovi e vescovi di pagare le tasse che
Gli appunti su questa parte del programma si dividono in tre parti: 1. La cronologia; 2. Le biografie; 3. I processi. La prima ricapitola i fatti salienti dello sviluppo del movimento riformatore. La seconda traccia sinteticamente le biografie dei maggiori riformatori. La terza tende a cogliere i movimenti d'insieme che hanno originato e favorito lo sviluppo della Riforma.
1. La cronologia
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PROCESSI |
EVENTI |
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GLI UOMINI |
GLI EVENTI |
I TESTI |
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1480-1541: Andrea Rodolfo Bodenstein detto Carlostadio |
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Lo sviluppo del luteranesimo in Germania: la formazione della Lega di Smalcalda e della Lega Cattolica; il confronto sul campo di battaglia
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1483-1546: Martin Lutero |
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1484-1531: Ulrich Zwingli |
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1488 o1489-1525: Tommaso Muntzer |
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1497-1560: Filippo Melantone |
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1509-1564: Giovanni Calvino |
1510: Lutero è a Roma per incarico dei suoi superiori |
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1512-1517: V Concilio Lateranense |
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31 ottobre 1517: affissione delle 95 tesi |
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1518: Lutero è dichiarato eretico dal Papa |
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1519: rottura con Roma |
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1520: bolla “Exurge Domine” di scomunica che Lutero brucerà a Wittemberg a dicembre |
1520: Alla nobiltà cristiana della nazione tedesca sulla riforma dell’ordine cristiano; 1520: La cattività babilonese della Chiesa; 1520: Della libertà interiore del cristiano |
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1521: Dieta di Worms. Lutero si difende ma viene messo al bando (Editto di Worms) Si rifugia nel castello di Warburg sotto la protezione del principe elettore Federico il Saggio |
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1522: Lutero traduce, dal greco, il Nuovo Testamento e poi l’Antico Testamento in tedesco |
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1522-1523: la rivolta dei “cavalieri” |
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1524: Erasmo da Rotterdam scrive il De libero arbitrio |
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1524-1525: la rivolta dei contadini |
1525: Lutero scrive Contro le bande dei contadini assassini e saccheggiatori |
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1525: Lutero pubblica De servo arbitrio in risposta al De libero arbitrio di Erasmo |
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1526: I^ Dieta di Spira e revoca temporanea dell’Editto di Worms |
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1527: Sacco di Roma; in Danimarca e Svezia viene introdotto il luteranesimo |
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1529: 2^ Dieta di Spira e conferma dell’Editto di Worms. I riformatori vengono definiti “protestanti”. Colloquio di Marburgo tra Zwingli e Lutero |
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1530: Carlo V incoronato
Imperatore; Dieta di Augusta convocata per tentare la riunificazione; viene
presentata |
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Calvino a Ginevra e l’affermazione del calvinismo |
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1531: battaglia di Kappel; si forma
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1531-1533: |
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1534: Atto di Supremazia in Inghilterra,
nasce 1534-1538: dopo |
1534: esce la prima edizione completa della Bibbia in tedesco ad opera di Lutero |
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1536: Calvino a Ginevra |
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1536: Calvino pubblica |
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1539: “Confessio Helvetica” (unione con la chiesa ginevrina di Calvino) |
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1540-1541: Colloqui di Worms e di Ratisbona per la riconciliazione luterani-cattolici senza risultati |
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1541: introduzione a Ginevra delle Ordonnances Ecclésiastiques |
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1542: viene istituita |
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1543: è pubblicato postumo De revolutionibus orbium coelestium di Niccolò Copernico che confuta la teoria geocentrica |
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1545: a Trento si riunisce il Concilio |
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1546: Lutero muore nella sua città natale e vene sepolto nella chiesa del castello di Wittenberg |
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1547: nella battaglia di Muhlberg Carlo V sconfigge l’esercito della Lega di Smalcalda |
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La creazione della Chiesa anglicana |
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1549: è pubblicato in Inghilterra il Libro delle preghiere comuni |
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1553: viene mandato a morte Michele Servito; in Inghilterra Maria Tudor (la “Sanguinaria”) cerca il riavvicinamento con Roma |
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1554: Maria Tudor sposa Filippo II di Spagna |
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1555: Pace di Augusta (Cuius regio eius religio; Reservatum ecclesiasticum; Tregua tra cattolici e luterani) |
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1558-1559: con l’avvento di Elisabetta I c’è il “Giuramento di Supremazia” e l’“Atto di Uniformità”. Si ristabilisce la liturgia anglicana in Inghilterra |
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Martin Lutero (1483-1546).
Entrato fra gli Agostiniani (1506), studiò teologia ad Erfurt e dal 1513 fu professore
di esegesi biblica, maturando la sua "scoperta del Vangelo", cioè la
dottrina della giustificazione dei peccati "per sola fede". Nel 1517
pubblicò a Wittemberg le 95 tesi, in cui criticava la prassi
ecclesiastica delle indulgenze, dei voti, dei pellegrinaggi, dei digiuni.
Lutero non riteneva meritorie tali azioni, convinto dell'impossibilità di
surrogare la mancanza di fede con le opere. Dichiarato eretico dal papa Leone X
(1518), rifiutò di ritrattare le proprie posizioni; nella disputa di Lipsia
(1519) negò il primato papale, l'infallibilità dei concili e dichiarò che
Andrea Rodolfo Bodenstein, detto Carlostadio (1480-1541) aveva studiato
all’Università di Erfurt e poi a Colonia. Nel 1510 si trasferì a Wittenberg
dove ottenne il dottorato in teologia e conobbe Lutero. Studioso di
sant’Agostino, già nel novembre del 1517 era sulle posizioni di Lutero anche se
ben presto le differenze tra i due apparvero nette. Nel 1521, mentre Lutero era
al riparo alla Wartburg, Carlostadio aveva avviato riforme radicali a
Wittemberg e nel 1523 era entrato in contatto con Muntzer con il quale
condivise anche obiettivi di rivolgimento in campo sociale. Lutero, con lo
scritto Contro i profeti celesti (1524), si scagliò contro i due,
accomunandoli. Carlostadio, dopo la morte di Muntzer, abbandonò ogni intento di
riforma sociale e viaggiò per l’Europa finendo poi a fare il predicatore a
Basilea. Ciò però non attenuò la violenta ostilità di Lutero che lo accusava di
essere un fanatico, iconoclasta, sedizioso. Egli fu un umanista e uno
spiritualista, senza un complesso definito di dottrine anche se la sua
attenzione fu rivolta in particolare all’eucarestia e alla celebrazione della
messa: sosteneva la comunione sotto le due specie e la messa in lingua tedesca.
Fu deciso nel sostenere il dovere dei laici di leggere
Tommaso Muntzer (1488 o
1489 - 1525) studiò prima a Lipsia e poi a Francoforte, apprese l’ebraico e
il greco, ottenne titoli accademici. Nel
Filippo Melantone
(1497-1560) fu il collaboratore più importante di Lutero. Pronipote di
Giovanni Reuchlin, celebre ebraista, conseguì il titolo all’Università di
Heidelberg nel 1511, poi passò all’Università di Tubinga dove divenne
professore di letteratura classica. Ammirò Erasmo con il quale entrò in
contatto. Fu poi professore di ebraico e greco a Wittenberg dove conobbe e fece
amicizia con Lutero e con le sue idee. Il più importante contributo di
Melantone alla causa della Riforma è la sua riflessione in campo teologico
riassunta nell’opera Loci communes rerum theologicarum (1521): egli si
propone di guidare alla lettura della Sacra Scrittura nel suo complesso a
partire da alcune idee teologiche-guida come il peccato, la legge, la grazia
così come le aveva ricavate dalla lettura della lettera ai Romani. Redasse
Huldrych Zwingli (1484-1531), riformatore svizzero che introdusse nella città di Zurigo i principi della riforma seguendo un percorso indipendente da Lutero. Aveva studiato a Vienna e a Basilea ma nel 1506 era già parroco. Studiò il greco da autodidatta, seguì i soldati svizzeri nelle loro battaglie al soldo del Papa fino alla sconfitta di Marignano (1516). Fu costretto a lasciare la parrocchia ma nel 1519 divenne arciprete della cattedrale di Zurigo e cominciò a predicare commentando il Vangelo di Matteo e a seguire tutto il Nuovo Testamento. Nello stesso anno cominciò a diffondere gli scritti di Lutero che egli condivideva pur ribadendo la via originale che egli aveva seguito nella nuova interpretazione del Nuovo Testamento. Nel 1520 vi fu la rottura con Roma. Tra il 1522 e il 1523 Zurigo si convertì alla Riforma nella versione disciplinata da Zwingli. Di qui la sua riforma si estese ai cantoni di Berna, Basilea e Sciaffusa. Zwingli cadde nella battaglia di Kappel che vide lo scontro dei suoi seguaci con l’esercito dei cantoni cattolici nel 1531. Fu a lungo diviso tra giustificazione attraverso la fede e una concezione più ampia della salvezza. Egli dava la massima importanza alla predestinazione perché per questa via Dio sceglie i suoi eletti e dà loro il mezzo per obbedire alla Sua legge. Il battesimo e l’eucarestia per lui erano cerimonie simboliche e questo lo divise da Lutero
Giovanni Calvino (1509-1564) nome italianizzato di Jean Cauvin, aveva studiato a Parigi prima di trasferirsi a Basilea dove, nel 1536, pubblicò la prima edizione della Christianae religionis institutio, fondamento dottrinale del calvinismo. Chiamato a Ginevra lo stesso anno, cercò di eliminare le tensioni interne alla chiesa riformata e tra magistrati e pastori, ma fu congedato e trascorse un breve periodo di esilio a Strasburgo. Richiamato a Ginevra (1541), stroncò ogni opposizione e impose un regime di inflessibile rigorismo morale e religioso, assicurato da una centrale di formazione, l'Accademia di Ginevra, e organizzato sulla base delle sue Ordinanze ecclesiastiche (1541) creando una vera repubblica teocratica.
Il motivo principale della dottrina del calvinismo è la dottrina della predestinazione per la quale Dio dall'eternità predestina alcuni uomini alla salvezza e altri alla dannazione; di conseguenza solo agli eletti è concessa la grazia. Unici sacramenti ammessi sono il battesimo e la cena eucaristica (dove però è negata la presenza reale di Cristo); vengono respinti il culto dei santi, la preghiera per i defunti e la struttura gerarchica episcopale della chiesa. Da Ginevra il calvinismo si diffuse in Francia (ugonotti), Olanda, Ungheria, Polonia, Scozia (John Knox) (La nuova enciclopedia universale Garzanti, Milano 1982, p. 252).
Enrico VIII (1491-1547), re d'Inghilterra e d'Irlanda, aveva sposato Caterina d'Aragona (1509) dalla quale si era separato per sposare Anna Bolena e poi Jane Seymour, poi Anna di Clèves, poi Caterina Howard e infine Caterina Parr. Dopo aver avuto il titolo di "defensor fidei" per la sua posizione antiluterana (1521), si era staccato da Roma con tutta la chiesa inglese per il rifiuto del papa di dichiarare nullo il suo primo matrimonio. La struttura della chiesa anglicana rimase imperniata sui vescovi (episcopalismo) nominati però dal re il quale, con l'Atto di supremazia (1534) si sostituì al papa nel governo della chiesa. Nella liturgia si mantennero cerimonie e paramenti della chiesa di Roma, nella teologia vennero invece accolte dottrine dei riformatori, soprattutto di Calvino (la sola Bibbia come regola della fede, la predestinazione assoluta, l'eucarestia come simbolo). Furono testi ufficiali dell'anglicanesimo il Libro della preghiera comune (1559) e i Trentanove articoli di fede anglicana (1563) (La nuova enciclopedia universale Garzanti, Milano 1982, p. 82, 473).
3. I processi
A fronte di un incremento demografico che
prosegue per tutto il XV e XVI secolo, i paesi che compongono il Sacro Romano
Impero rispondono con la crescita delle città nell’area occidentale (il bacino
del Reno,
La presenza di un clero tanto potente economicamente quanto corrotto moralmente nei suoi vertici ed invece povero ed ignorante nei suoi strati più bassi, un clero fortemente condizionato dalla sua dipendenza da Roma e dall’asservimento ai potenti signori feudali in Germania, contrasta con ogni tendenza ad un rinnovamento della vita religiosa che si fa strada anche in Germania e con le influenze della cultura umanistica e quelle legate in particolare alla presenza e all’insegnamento di Erasmo da Rotterdam . Gli ecclesiastici sono preoccupati di utilizzare i benefici ecclesiastici dei quali sono stati investiti a beneficio personale e della propria famiglia, asservendo a tal fine anche le regole della Chiesa fino a stravolgere il senso di alcuni momenti fondamentali della vita cristiana come quello legato alla pratica delle penitenze in vista del raggiungimento della salvezza eterna.
In questo contesto fiorisce la polemica sollevata
da Lutero a proposito della "vendita" delle indulgenze. L'indulgenza,
per la dottrina cattolica, equivale alla remissione delle pene temporali
connesse ai peccati: i peccati sono cancellati attraverso il sacramento della
penitenza, le pene sono diminuite e cancellate attraverso le opere di
espiazione che si collegano con il pentimento di chi ha peccato. Nel medioevo
tra le opere di espiazione più diffuse sono i pellegrinaggi (le crociate ne
sono un esempio), le autoflagellazioni, le donazioni di beni in cambio di
preghiere per impetrare la remissione delle pene. In questo contesto nascono le
indulgenze che, nel tempo e per una pratica distorta nella Chiesa, spesso
vengono sostituite dalla semplice offerta di denaro del tutto scollegata con il
pentimento del peccatore. Questa prassi, che già era stata condannata
dall'Università di Parigi nel 1482, fu frequentemente ripresa e in Germania,
negli anni di Lutero, fu utilizzata per raccogliere offerte per la costruzione
di San Pietro, per consentire ad arcivescovi e vescovi di pagare le tasse che
Dalla condanna della prassi distorta della "vendita" delle indulgenze, Lutero allargò poi la sua critica al ruolo di supremo conduttore della Chiesa del Papa, alla svalutazione dei testi sacri operata dalla Chiesa a vantaggio delle costituzioni apostoliche e delle dottrine teologiche ufficializzate dalla Chiesa e infine a quello che sarà il nodo centrale della sua dottrina e cioè la salvezza per fede. Egli, meditando sull'Epistola ai Romani di Paolo e su altri passi del Nuovo Testamento, giunse alla convinzione che la salvezza dell'uomo veniva unicamente da Dio per i meriti di Cristo. La mancanza di fede non può essere sostituita dalle buone opere: dalla fede, che è grazia, scaturiscono le opere che sono la conseguenza naturale della fede; in esse non c'è né redenzione (salvezza) né vita (amore).
"La teologia del luteranesimo si caratterizza per il riconoscimento della Bibbia come unica norma in materia di fede e di morale, per la dottrina della giustificazione per grazia mediante la fede, per il rifiuto del magistero ecclesiastico in nome del sacerdozio universale dei credenti, per il libero esame nel senso che i credenti nella comprensione della Bibbia sono assistiti direttamente dallo Spirito Santo. Fondamento della costituzione ecclesiastica è la comunità dei fedeli in cui i pastori, eletti ma destituibili qualora si discostino dal puro Vangelo, hanno il compito di predicare la parola di Dio, amministrare i sacramenti (battesimo e cena, i soli che Lutero mantenga) e conservare la disciplina" (Enciclopedia Garzanti di filosofia…, Milano 1981, p. 542).
Calvino inserì il suo insegnamento all'interno dei grandi temi della teologia luterana innovando in maniera significativa su alcuni punti. Egli "fonda la sua teologia sul riconoscimento della sovranità assoluta di Dio (soli Deo gloria). Dio regge con la sua provvidenza il cerato e determina il corso degli avvenimenti. L'obbedienza alla volontà di Dio deve essere perseguita con ferma determinazione perché Dio è la fonte di ogni bene, e non bisogna cercare nulla al di fuori di lui…<Chiamiamo predestinazione l'eterno decreto di Dio mediante il quale egli ha stabilito che cosa debba avvenire di ciascun uomo. Infatti non tutti sono creati in eguale condizione, ma agli uni è stata predestinata la vita eterna, agli altri la dannazione eterna>." La salvezza e la dannazione sono stabiliti dalla libera volontà di Dio e il criterio di questa decisione è un mistero insondabile. Inrelazione a questa dottrina si sviluppa la visione di chiesa di Calvino: la chiesa è la società dei fedeli che Dio ha predestinato alla vita eterna. La comunità dei santi, cioè dei predestinati, si riconosce dalla fede (una fede-fiducia) e dalla rettitudine della vita. E la società è campo della santificazione del cristiano, sia attraverso il suo impegno nella costruzione della vita comune che nel suo impegno nel lavoro.
"Il calvinismo (se si eccettua la dottrina della predestinazione) non ha fornito alla riforma contributi dottrinali veramente nuovi, ma piuttosto una teologia più organica e sistematica, un'organizzazione più robusta fondata su unità di direttive e di metodi, uno spirito di proselitismo più alacre e combattivo, una morale più austera… La dottrina del calvinismo è rintracciabile nelle Christianae religionis institutio di Calvino e nelle confessioni di fede delle varie chiese "riformate"…Fondamento della costituzione ecclesiastica calvinista è la comunità dei fedeli in cui l'autorità è affidata agli "anziani" (presbiteri)…La dottrina della elezione (che impegna il credente ad agire perché nell'assolvimento dei comandamenti di Dio egli vede il segno visibile della predestinazione alla salvezza), la dimensione politica della fede che coinvolge tutta la vita, l'etica del lavoro conferirono alle comunità calviniste un grande dinamismo e ne determinarono la fortuna…" (Enciclopedia Garzanti di filosofia…, Milano 1981, p. 118-119).
Il panorama delle chiese riformate non sarebbe completo senza un riferimento all'anabattismo: era un movimento radicale sorto dall'interno della chiesa luterana che tendeva alla creazione di una comunità religiosa di puri e perfetti, in totale rottura con la tradizione e con tutti i compromessi. Gli anabattisti si erano sviluppati all'origine a Zurigo (Ulrich Zwingli), poi, dopo la battaglia di Kappel nella quale furono sconfitti da un esercito formato dai cantoni della svizzera rimasta cattolica, si dispersero in Europa, soprattutto in Germania e nelle Province Unite, sempre perseguitato da tutte le altre Chiese riformate e dalla Chiesa cattolica.
4. Il dibattito
tra Erasmo e Lutero intorno alla libertà del cristiano
Dopo l’avvio della predicazione di Lutero, Erasmo
da Rotterdam (1469-1536), che era stato sollecitato da più parti e più volte in
tal senso, scrive un trattato con
l’obiettivo di esporre pacatamente le sue ragioni contro quelle sostenute da
Lutero: egli crede che sia possibile
ancora con la saggezza e con la moderazione mantenere la pace e l’unità tra i
cristiani e si impegna a chiarire quelli che sono i punti nodali della
controversia tra Lutero e
Il trattato di Erasmo portava il titolo De libero arbitrio diatribé sive collatio per Desiderium Erasmum Roterodamum[2] e fu stampato a Basilea nel 1524. Lutero rispose a distanza di pochi mesi con il trattato De servo arbitrio[3] apparso a Wittemberg alla fine dello stesso anno e nella traduzione tedesca nei primi mesi del 1526.
Il testo di Erasmo si suddivide in quattro parti:
1. l’introduzione, nella quale si richiama a dibattiti avvenuti negli anni
precedenti tra luterani e cattolici e al documento che Lutero aveva redatto in
risposta alla bolla di Leone X che minacciava la scomunica; 2. una esposizione
dei testi in favore del libero arbitrio; 3. una esposizione dei testi contro il
libero arbitrio; 4. una conclusione che indica una via mediana tra le opposte
tesi. Poiché Lutero dice di non
accettare nessun autore che non sia
La risposta di Lutero, il De servo arbitrio, può essere suddivisa in cinque parti. Una Prefazione nella quale Lutero spiega il ritardo con il quale aveva risposto all’opera di Erasmo. Una Introduzione, una Prima parte dedicata a discutere gli argomenti di Erasmo in favore del libero arbitrio, una Seconda parte nella quale si esaminano i suoi argomenti contro il libero arbitrio, infine una Terza parte nella quale si confuta il libero arbitrio.
Da “Il libero arbitrio”:
B10 … “Innanzi tutto non si può negare che esistano
nelle Sacre Scritture numerosi passi che sembrano stabilire in modo definitivo
la dottrina del libero arbitrio e qualche altro passo, invece, che sembra
negarla totalmente. Ora, è evidente che
B3 “Non vogliamo annoiare il lettore recensendo tutti i passi del genere esistenti nelle Sacre Scritture: a chiunque sarà facile e di contarli e di facilmente reperirli. Esaminiamo piuttosto se presso Paolo, questo strenuo assertore della grazia ed infaticabile avversario delle opere della legge, ci è possibile reperire qualche frase che deponga a favore del libero arbitrio. Innanzi tutto troviamo il testo dell’Epistola ai Romani, II, 4: “Sprezzi tu le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e della sua longanimità? Ignori tu che è la benignità di Dio che ti trae a ravvedimento?”. Come si potrebbe rimproverare a qualcuno di aver disprezzato un precetto se non esistesse il libero arbitrio? O come potrebbe Dio nello stesso tempo invitarci alla penitenza ed essere l’autore del nostro rifiuto? Com’è possibile considerare la pena giusta quando è il giudice stesso che spinge ad agire male? E tuttavia, un po’ prima, Paolo aveva detto: “Noi sappiamo che il giudizio di Dio è conforme a verità quando colpisce quelli che fanno tali cose”. Comprendi bene che qui si parla di “azioni umane” e di “giudizio di Dio conforme a verità”? Dov’è in tutto ciò la pura necessità e dov’è la volontà unicamente passiva? Guarda invece a chi Paolo imputa il peccato: “Seguendo la durezza e l’impenitenza del tuo cuore tu vai raccogliendo contro di te la collera per il giorno in cui Dio manifesterà il suo corruccio ed il suo giusto giudizio e nel quale renderà a ciascuno secondo le sue opere”. Tu capisci bene che qui si tratta di un giusto giudizio di Dio e di opere meritevoli di eterno supplizio. Se Dio si limitasse ad imputarci le buone azioni che Egli opera in noi in vista della gloria, dell’onore e dell’immortalità, la sua benevolenza sarebbe ancora plausibile (notiamo tuttavia che Paolo aggiunge una condizione: “pèer quelli che perseverano nelle buone opere” o ancora “per quelli che cercano la vita eterna”. Ma in nome di quale giustizia si può fare ricadere la sua collera, la sua indignazione, le disgrazie e l’angoscia su un uomo che, lungi dal fare qualche cosa di suo arbitrio, sarebbe costretto a fare il male per costrizione necessaria?” (p. 87-88)
B8 “Ed infatti noi siamo come quello strumento, se è vera la dottrina di Wycliff, il quale afferma che tutti gli atti degli uomini, prima e dopo la grazia, siano essi buoni o cattivi, ed anche i mezzi che servono per compiere sia l’uno che l’altro, sono diretti dalla pura necessità: tale è infatti la dottrina che anche Lutero approva. E onde non si vada poi a pretendere che l’ho inventata, trascrivo i termini esatti dei quali egli si serve: “E’ dunque necessario che si sopprima questo articolo. Ho avuto infatti torto di dire che prima della grazia il libero arbitrio era qualche cosa di puramente nominale: avrei dovuto dire semplicemente: il libero arbitrio è una finzione o una parola senza contenuto, perché non è in potere di nessuno di pensare alcunché di bene o di male, ma come insegna molto giustamente il passo di Wycliff condannato a Costanza: ogni cosa avviene per assoluta necessità”. Abbiamo citato qui proprio le parole esatte di Lutero. Avrei ancora molti altri passi degli Atti o dell’Apocalisse da citare, ma credo più prudente lasciarli da parte per non importunare il lettore. Non è dunque senza ragione che la massa dei passi citati ha condotto la più parte dei dottori e dei santi a non sopprimere interamente il libero arbitrio. Con tutto ciò dobbiamo rammaricarci che tanti, spinti dallo spirito di Satana, si siano preparati alla dannazione fidandosi delle loro opere” (p. 93)
7 … “Noi qui possiamo calmare quelli che non ammettono che l’uomo sia capace di un qualunque bene senza doverlo a Dio e lo possiamo dicendo che ogni opera è dovuta a Dio senza che noi possiamo fare alcunché, che quel che è dovuto al libero arbitrio è veramente poca cosa e che è ancora un dono di Dio il poter volgere l’anima nostra alle cose della salvezza o collaborare con la grazia….Quanto a Lutero egli aveva cominciato con il riconoscere un certo ruolo al libero arbitrio, ma il calore della discussione lo trascinò a togliergli ogni valore. …” (p. 144-145)
Da “Il servo arbitrio”:
662. “Cominceremo dalla definizione del libero arbitrio. Questa definizione, tu la formuli così: ‘Intendiamo per libero arbitrio un potere della volontà umana in virtù del quale l’uomo può sia applicarsi a tutto ciò che lo conduce all’eterna salvezza, sia, al contrario, allontanarsene’. Ti sei saggiamente limitato a porre questa definizione, senza spiegarne alcun termine (come altri han l’abitudine di fare); infatti devi aver avuto timore di far naufragio più di una volta…
Potrai forse a buon diritto accordare all’uomo una volontà: ma attribuirgli una volontà libera nelle cose divine è troppo. Infatti, per mezzo di questa espressione ‘volontà libera’ o ‘libero arbitrio’, ciascuno intende una volontà che può fare e che fa, nei confronti di Dio, tutto ciò che le piace; una volontà che non sarebbe ostacolata da alcuna legge, né da alcuna forza superiore…
665. “Trovo più accettabile l’opinione dei sofisti o per lo meno del padre loro Pietro Lombardo. Essi dicono che il libero arbitrio è la facoltà di discernere e di scegliere il bene se la grazia è presente ed il male se la grazia è assente. D’accordo con Agostino, Pietro Lombardo pensa che il libero arbitrio, abbandonato a se stesso, non può che fallire e condurre al peccato. E’ per questo che nel suo secondo libro contro Giuliano, Agostino lo chiama ‘servo’ piuttosto che ‘libero’ arbitrio. Ma tu, tu attribuisci al libero arbitrio una doppia facoltà e dici che da se stesso, senza la grazia, può volgersi al bene e al male…Ma allora tu escludi lo Spirito Santo con tutta la sua potenza, come se fosse una cosa inutile e superflua.” (p. 188)
695. “Noi diciamo ancora: è piaciuto a Dio di
accordare all’uomo il Santo Spirito per mezzo della Parola onde noi si diventi
‘collaboratori di Dio’. Dobbiamo annunziare esteriormente ciò che Dio stesso ci
suggerisce interiormente, quando e come Egli vuole. Egli potrebbe benissimo
anche farlo senza il mezzo della Parola, ma non lo vuole. Chi siamo noi per
voler indagare la ragione riposta della volontà divina? Ci sia sufficiente
sapere che Dio vuole così, e riveriamo questa volontà, amiamola e adoriamola,
riducendo al silenzio la nostra temeraria ragione… Una cosa è dunque ben
stabilita: la ricompensa non dimostra il merito, almeno secondo
696. “Ecco per esempio un bel sofisma. Tu citi queste parole: “Voi li riconoscerete dai loro frutti (Matteo VII, 20)”. Ciò che Gesù chiama ‘frutti’ sono le opere: e le chiama le ‘nostre’ opere. Ma – dici tu – come potrebbero delle opere essere chiamate ‘nostre’ se tutto accadesse per pura necessità? Ma, ti scongiuro: non possiamo forse noi a buon diritto chiamare ‘nostre’ quelle opere che non abbiamo fatto noi stessi, ma che abbiamo ricevuto da qualcun altro?”…
697. [Erasmo] poi – allo stesso modo – si prende
gioco della Parola del Cristo sulla croce (Luca XXIII, 34): ‘Padre, perdona
loro perché non sanno quel che si fanno’. Mi aspettavo qui una frase che
dimostrasse l’esistenza del libero arbitrio; ma di nuovo [Erasmo] mi presenta
le sue deduzioni. E dice: il Signore avrebbe potuto scusarli molto più
giustamente se non avessero avuto il libero arbitrio e se non avessero potuto
agire altrimenti. Ma questa deduzione non prova quel libero arbitrio che non
può volere il bene e del quale si tratta qui; essa prova quel libero arbitrio
che può tutto e che tutto il mondo è d’accordo nel negare, salvo i Pelagiani.
Quando Cristo dichiara pubblicamente che non sanno quello che fanno, non
afferma forse nello stesso tempo che non possono volere il bene?… Tu citi
ancora Giovanni I (v. 12): ‘
698. “Ma ecco quel che Giovanni vuol dire: con la venuta del Cristo nel mondo e la predicazione del suo Vangelo che ci offre la grazia, non è più richiesta alcuna opera umana, ma gli uomini ricevono questo dono magnifico: il potere di diventare figliuoli di Dio, se vogliono credere… [Erasmo] arriva infine a Paolo, il nemico più irriducibile del libero arbitrio. Anche lui è costretto da Erasmo a testimoniare in favore del libero arbitrio…” (p. 203-205).
[1] Erasmo da Rotterdam, Il libero arbitrio. Martin Lutero,Il servo arbitrio, Introduzione, versione e note a cura di Roberto Jouvenal, Milano, Fabbri Editori, 1996, p. 28.
[2] De libero arbitrio diatribé sive collatio per Desiderium Erasmum Roterodamum, Basilea 1524
[3] De servo arbitrio, Wittenberg 1525