I vescovi, le diocesi e il governo del territorio

nello Stato pontificio

 

 

Indice

 

1. Il governo del territorio                                                                                                                            p.            1

2. Governo e territorio nello Stato pontificio                                                                                         p.            5

3. Il governo della diocesi come modello di governo del territorio                                                  p.            11

4. Il governo della diocesi dopo il Concilio di Trento                                                                         p.            12

5. La diocesi e le altre istituzioni ecclesiastiche nel Lazio settentrionale                                     p.            15

 

 

1.      Il governo del territorio

 

Con l’espressione “governo del territorio” si vuole indicare quell’insieme di decisioni e di controlli esercitati da soggetti dotati di autorità, nei differenti settori della vita sociale, che sono venuti a regolare i rapporti tra le persone, tra le istituzioni e tra queste e i beni materiali all’interno di un territorio determinato.

            I soggetti dotati di “autorità” possono essere una persona o un gruppo di persone che hanno il potere di emanare direttive, di emettere giudizi, di prendere decisioni, di esercitare controlli. Tale potere può derivare dalla proprietà dei beni o dal possesso di mezzi e risorse o per investitura di un’autorità superiore o per l’obbedienza, il seguito che un soggetto riesce ad ottenere.

La proprietà conferisce, sin dalle società più antiche, un potere sull’uso del bene e un potere nei confronti di coloro che a quel bene in qualche modo sono collegati (il feudatario esercita il suo potere non solo sui beni della sua proprietà ma anche sulle persone che vivono all’interno della sua proprietà). Da tale condizione discende, ad esempio, il potere di prendere decisioni e di farle rispettare.

            La fonte del potere può essere anche il possesso di mezzi, come, ad esempio, l’appartenenza ad un ceto sociale (l’aristocrazia feudale, nelle società di antico regime, aveva poteri che discendevano dal suo status particolare, status che era stato riconosciuto o che era stato prodotto da colui che deteneva l’autorità superiore – il sovrano, l’imperatore, il papa - e che le consentiva di amministrare la giustizia, esigere tasse, regolare la vita sociale) o la funzione esercitata per delega ricevuta da un’autorità superiore (il titolare dell’appalto di una gabella aveva il potere di procedere all’esazione di quanto di sua spettanza con qualunque mezzo).

            Nelle società di antico regime il governo del territorio (sia l’intero territorio dello stato sia una sua parte) è esercitato da più  soggetti dotati di  potere, da più autorità che però vengono “gerarchizzandosi” nel corso del tempo:  si parte da una società (quella medievale) che vede la presenza contemporanea di più autorità che hanno poteri di natura e di estensione anche diversa ad una società (quella moderna) che vede al vertice il sovrano che tende a diventare la fonte e la giustificazione di ogni potere.

            Questa tendenza alla gerarchizzazione trova la sua espressione più forte nel corso dei secoli XV-XVIII che vedono la piena affermazione dello stato moderno: si può dire che lo stato moderno sia la causa prima e nello stesso tempo il prodotto di tale gerarchizzazione.

            Tra le autorità che hanno esercitato il potere nelle società di antico regime vi è certamente la Chiesa. Essa ha avuto una funzione preminente durante il Medioevo e, anche dopo la frattura prodotta dallo Scisma d’Oriente e da quella provocata dalla Riforma, le Chiese hanno esercitato una forte influenza nell’organizzare e controllare la vita della società per buona parte dell’età moderna.

            La Chiesa cattolica, dopo il Concilio di Trento, si presenta come la prima interlocutrice del potere dei sovrani con i quali condivide giurisdizioni e controlli che successivamente contenderà tenacemente prima di cedere al maggior potere dello Stato. A livello del governo del territorio, in particolare negli antichi stati italiani e in primo luogo nello Stato pontificio, la Chiesa ha avuto grande potere nei più diversi campi della vita sociale ed ha contribuito in maniera decisiva a scrivere la storia dell’età moderna.

            E’ questa una delle principali giustificazioni della scelta di ricostruire alcuni tratti del governo del territorio esercitato dai vescovi nel corso dell’età moderna, di quel territorio specifico loro affidato che è la diocesi. I mutamenti che intervengono nella gerarchizzazione delle autorità possono trovare nel governo della diocesi e nei rapporti che si vengono a stabilire tra il potere del vescovo, gli altri poteri e il potere del sovrano (che, nel caso dello Stato pontificio, è il Pontefice), un laboratorio importante e un utile angolo di osservazione.

           

Il processo che porta alla concentrazione del potere nelle mani del sovrano non deve far dimenticare che la società si muove e si evolve, in quella stessa fase storica,  anche secondo altre sollecitazioni che non sono provocate dalla nuova struttura del potere nello stato moderno. Per riprendere il riferimento alla Chiesa cattolica, si può dire che la Riforma certamente ha agito in maniera significativa nell’evoluzione della vita della società. E un’azione altrettanto efficace è venuta dall’espansione dei mercati, dalla colonizzazione di nuove aree, dalla modernizzazione dell’agricoltura, dal mutare di costumi e di valori.

            Tutti questi fattori dell’evoluzione sociale ed altri che qui non sono stati ricordati non si può dire però che non si siano trovati in una qualche relazione con il potere dello stato moderno il quale, se non è stato l’unico fattore di cambiamento, certamente è stato il più importante. Questo giustifica una più attenta considerazione della natura del potere che lo stato moderno si trova a gestire, dei soggetti che hanno esercitato tale potere, dei mutamenti che sono intervenuti nel tempo.

            E' percezione frequente nei nostri tempi che la localizzazione del potere, che per alcuni secoli è stata posta nell’apparato dello stato e in quelle persone, ceti e partiti che lo dirigevano, oggi non sia più nello stato. E' altrove: forse in una autorità transnazionale come le multinazionali dell'economia, della finanza, dell'informazione (le imprese che dominano il settore petrolifero all'indomani della seconda guerra mondiale; le grandi industrie meccaniche e siderurgiche degli anni Sessanta; le multinazionali del settore alimentare negli anni Settanta; le banche e le finanziarie degli anni Ottanta;  le imprese dell'informatica e dell'informazione degli anni Novanta). Oppure in una forma statuale diversa, non più nazionale ma sovranazionale a livello internazionale, continentale o addirittura mondiale. Lo stato appare sempre più spesso come un meccanismo che si dimensiona, si dispone in ordine all'esecuzione di direttive che vengono da altri detentori del potere; lo stato è una delle immagini del potere con i suoi riti e le sue procedure, qualche volta ancora così ricche di suggestione e che ricordano un momento in cui quei riti e quelle procedure erano il segno di un potere reale dello stato sul proprio apparato e sull'intera società.

            Anche le società di antico regime hanno avuto momenti di nuova dislocazione del potere. Uno di questi passaggi è avvenuto tra XIV e XVI secolo quando l'avvio della costruzione dello stato moderno ha tolto progressivamente potere ai soggetti che lo detenevano e lo ha attribuito al sovrano. Un secondo passaggio è collocabile tra XVII e XVIII secolo quando lo stato, che prima si identificava con il sovrano, era l’estensione della proprietà del sovrano, ha acquisito una sua identità e una sua storia grazie allo sviluppo del concetto di “stato impersonale”[1]: lo stato è divenuto il detentore del potere politico ed ha cominciato ad intervenire per regolamentare meglio  la vita e l’organizzazione della società negli aspetti legati all’istruzione, alla giustizia, all’economia.

            Gli storici esprimono ipotesi differenti quando devono  definire le cause di quei mutamenti nella dislocazione del potere e devono collocarli temporalmente nei diversi paesi. Concordano sostanzialmente sul processo storico: si tratta di un cambiamento orientato univocamente, di trasmigrazione del potere da un soggetto ad un altro soggetto: soggetto che esercita  un governo globale su di un territorio limitato il primo (il comune, il signore, il vescovo), soggetto che esercita  un governo globale su di un territorio molto più ampio il secondo, lo stato (nel senso che le sue decisioni riguardano ogni aspetto della vita di tutti i cittadini soggetti alla sua autorità).           In una lettura dei processi di questo genere, rimangono aperti una serie di interrogativi di non poco peso. Questi mutamenti, questa nuova dislocazione del potere, quanto e come è stata percepita dai contemporanei? Attraverso quali forme si è espresso il cambiamento? In che modo sono mutati i rapporti di forza tra persone e istituzioni che, a vario titolo, erano chiamate a gestire il potere allo stesso livello della vita sociale? E tra quelle che operavano nello stesso settore ma a livelli differenti? Come, la nuova dislocazione del potere, ha agito nel modificare i costumi e l'organizzazione della vita quotidiana, la vita della campagna e la struttura delle città? Come infine, la nuova dislocazione del potere ha agito modificando i rapporti di forze tra le istituzioni e tra le persone?

            Per gli storici del nostro secolo questo non è un problema del tutto nuovo. Quando sul finire dell'Ottocento e ai primi del Novecento si raccoglievano e si studiavano gli statuti dei comuni, delle arti e delle corporazioni, ci si proponeva di capire in che modo si era venuto modificando il rapporto di forza tra  il potere dei comuni e le signorie e i baroni e, più tardi, la nuova autorità del principe e dello stato moderno. Si voleva capire quale potere (oltre che quale civiltà, quale vita sociale e religiosa) quegli statuti esprimessero, come lo ordinassero ed organizzassero tra i ceti e le famiglie. Mano a mano che il principe e lo stato moderno avanzavano,  i comuni e gli altri soggetti di potere (ma i comuni prima degli altri) pur mantenendo intatti gli ordinamenti, le procedure, i magistrati,  registravano la loro progressiva esautorazione a vantaggio degli ordinamenti, procedure e magistrati dello stato moderno[2].

            Mentre sembrano ben noti i termini iniziali e finali del processo di mutamento - l'età dei comuni e quella del trionfo dello stato moderno - molto più confusa è la conoscenza del periodo di passaggio, quei secoli tra il XIV e il XVIII che vedono probabilmente una molteplicità di soluzioni  diverse che sperimentano il modificarsi dei rapporti tra vecchie e nuove autorità e che lasciano intravedere il manifestarsi di soggetti destinati a svolgere ruoli sempre più importanti nella gestione della macchina dello stato e nella vita della società come la borghesia degli uffici e quella degli affari.

 

            Un ostacolo quasi insormontabile allo sviluppo delle ricerche in quella direzione, nel nostro paese,  era lo stato disastroso della conservazione della documentazione prodotta dagli istituti che esercitavano il potere a livello locale (comunità, baronaggio, Chiesa) e la presunta sufficiente definizione dei processi complessivi di passaggio dall'età dei comuni a quella dominata dallo stato moderno.

            Oggi il panorama è mutato  perché va decisamente migliorando la condizione degli archivi storici in genere e di quelli comunali ed ecclesiastici in particolare e questo rende possibili approfondimenti sino ad ora mai tentati. C'è poi da aggiungere che  sembra meno scontato il giudizio positivo dato in passato sul livello di definizione e sulla piena comprensione delle modalità del cambiamento nella gestione del potere nell'età moderna e quindi si apre la strada alla formulazione di domande in parte nuove che portano ad approfondimenti in settori trascurati.

            I termini più frequentemente usati per definire lo stato della gestione del potere nell'età moderna sono quelli di sovrapposizione, indistinzione, commistione e confusione.

E' la commistione e confusione nella realtà istituzionale e sociale che era prodotta dalla presenza di una pluralità di soggetti operanti nello stesso settore, senza una ben definita gerarchia di compiti e di ruoli, almeno nella fase d'avvio dell'esperienza dello stato moderno, e quindi con una frequente sovrapposizione di interventi che produceva una costante conflittualità. Questa era la conflittualità in qualche modo inevitabile, derivante dal lento procedere dello stato moderno nella definizione della nuova gerarchia nella gestione del potere che lo avrebbe visto al vertice. C'era poi la conflittualità che nasceva dalla mancata osservanza delle gerarchie, quando queste erano già state definite; dalla ribellione al nuovo ordine politico; dall'insofferenza verso politiche economiche e sociali troppo restrittive e impopolari.

Ma c’era una confusione ancora più radicale e che si legava all’interpretazione del termine “giurisdizione” e alla mancanza di distinzioni tra le competenze giurisdizionali (che, diciamo noi oggi, riguardano l’applicazione del diritto) e quelle amministrative (che, diciamo noi oggi, riguardano l’esercizio del potere politico). L’età moderna eredita dall’epoca precedente l’interpretazione di “giurisdizione” come l’esplicitazione dell’unico potere di fare le norme e di giudicare sulla loro applicazione.

 

Anteriormente al secolo XVIII la parola iurisdictio (e le parole che nelle varie lingue traducevano più o meno soddisfacentemente quella parola latina) indicava la titolarità e l’estensione di un potere giuridico di applicare diritto (di creazione sia altrui che propria) e di produrre diritto (sia precedentemente, sia in concomitanza con l’applicazione); il carattere giuridico del potere e l’efficacia coercitiva del suo esercizio costituivano il designato della parola  iurisdictio, molto di più di quanto non lo costituisse il rapporto tra l’attività interpretativa di un diritto preesistente e la pronuncia del risultato di tale attività in riferimento ad un caso di specie (anche se tale rapporrto era senza dubbio presente alla consapevolezza degli operatori giuridici).

Immediatamente collegato con questa concezione era uno stato di indistinzione tra le competenze che oggi chiamiamo giurisdizionali e quelle che oggi chiamiamo amministrative, nel senso che le formazioni di centri di potere politico (come le concessioni, delegazioni, ritenzioni di esso) non seguivano partizioni su linee così formali quali sono quelle di ogni concepibile distinzione tra il provvedere alla tutela di interessi o alla decisione di loro conflitti e il dichiarare diritto; e persino nella dottrina che, alla metà del secolo XVIII, pone le premesse di quella che sarà interpretata come dottrina della distinzione e separazione dei poteri, cioè quella di Montesquieu, le potestà giudiziarie ed amministrative sono ancora chiamate con lo stesso nome di potestà “esecutive” (“puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens” la potestà amministrativa, e “puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit civil” la potestà giudiziaria). Stato di indistinzione che favoriva, indubbiamente, l’ulteriore indistinzione fra funzioni applicative e funzioni creative di diritto.[3]

 

            A partire dai secoli XVI e XVII si sviluppa, negli stati di antico regime, la tendenza ad organizzare la pluralità delle giurisdizioni in una struttura organica e subordinata al sovrano. Le autorità con poteri giurisdizionali vedono ridurre le loro competenze; a livello territoriale avviene una graduale unificazione delle giurisdizioni nelle mani degli ufficiali designati dal potere centrale; in molti stati si costituiscono uffici centrali con giurisdizione superiore nei confronti degli uffici periferici e, in alcuni casi, con competenza esclusiva in alcuni settori. Quando questo processo è in avanzato stato di realizzazione, lo stato moderno comincia a divenire per tutti i soggetti dotati di autorità il principale e poi l’unico punto di riferimento. Ma il cammino è lungo e faticoso. In alcuni degli antichi stati, come in quelli italiani, è ancora più lungo e ancora più faticoso e talvolta segue percorsi molto differenti, come nel caso dello Stato pontificio.

Lungo il cammino che porta alla trasformazione, quello che risalta è per un verso la predetta confusione e dall’altra la grande frammentazione dei poteri. Nel campo dell'amministrazione della giustizia, per fare un esempio, era il trionfo del "particolarismo giuridico" cioè della totale mancanza di unitarietà e coerenza dell'insieme delle disposizioni in vigore per un determinato settore ma anche degli organi che erano preposti all’amministrazione della giustizia. La situazione era resa più complessa poi dall'esistenza di immunità e di privilegi, cioè di persone e di luoghi che erano sottratti a qualsiasi giustizia o di persone e istituzioni che avevano la facoltà di fare giustizia con tribunali, giudici e norme proprie. Un altro esempio è quello della regolazione della materia ecclesiastica sulla quale erano competenti lo Stato e la Chiesa e, all'interno di quest'ultima, le congregazioni romane in concorrenza spesso con i vescovi, gli abati, i superiori degli ordini religiosi e tutti costoro insieme in concorrenza con le associazioni laicali (dalle confraternite ai monti frumentari, dalle chiese recettizie agli ospedali).

            Ogni nuova tappa nella dislocazione del potere generava commistione e confusione, nel senso detto sopra. Ed era una confusione diversa in relazione al grado di evoluzione della macchina dello stato, alla forza dei soggetti titolari di potere, al numero dei soggetti stessi, alla struttura e alla forza della società civile.

 

 

1.      Governo e territorio nello Stato pontificio

 

           

Lo Stato pontificio è stato oggetto di studi particolarmente accurati negli ultimi tre decenni che, se hanno contribuito a mettere in luce aspetti nuovi e ad approfondire altri momenti già noti nelle grandi linee, hanno creato non poco sconcerto negli studiosi perché alcune delle ricerche sono giunte a conclusioni notevolmente diverse sul punto, che è centrale per la mia indagine, relativo alla presenza e alle modalità del processo di modernizzazione dello stato nei secoli che vanno dalla fine del Quattrocento alla fine del Settecento.

Alla fine degli anni Settanta un'opera di sintesi sulle vicende dello Stato pontificio tra Martino V e Pio IX, dovuta a Mario Caravale (per il XV e XVI secolo) e Alberto Caracciolo (per quelli successivi), affermava che la mancanza di un esercito permanente, di una diplomazia stabile e di una struttura di burocrati al servizio del monarca dello Stato pontificio, autorizzava a sostenere che, certamente ancora alla fine del Cinquecento, quello non poteva essere considerato alla stregua dei nuovi stati del Rinascimento[4] e che, per alcuni versi, quel processo di modernizzazione non si poteva considerare completamente avviato nemmeno dopo.

La progressiva realizzazione di un sistema di governo sul modello di quanto realizzato dagli altri stati moderni era impedita dal persistere di una rete di autonomie feudali, signorili, baronali e cittadine che contrastavano il potere del sovrano e degli uffici centrali dello stato. Caravale, a conclusione della prima parte del volume, ribadiva che:

 

A nostro parere le istituzioni temporali della Chiesa alla fine del pontificato di Gregorio XIII si differenziano solo in pochi punti da quelle restaurate da Martino V all'inizio del Quattrocento.  Rispetto ad allora, la Romagna e Camerino sono tornate al governo diretto della Santa Sede, il Comune di Roma ha perso gran parte della sua antica libertà, e qualche altra città, come Perugia, ha subito una riduzione della sfera di autonomia.  Ma il sistema istituzionale è rimasto inalterato. Come allora, esso continua a basarsi sull'esistenza di due tipi di terre, quelle mediate subiectae e quelle di dominio diretto.  L'estensione delle prime non si è ridotta di molto, dato che le terre feudali non sono diminuite e quelle signorili, se hanno perso la zona romagnola e quella camerinese, hanno acquistato quelle di Parma, Piacenza e Castro.  Immutate, anzi rafforzate, risultano le potestà dei feudatari e signori, i quali si comportano in modo affatto indipendente dalla S. Sede e nei loro domini esercitano in pieno le potestà pubbliche.  Nei comuni delle zone di dominio diretto ovunque esiste un governo diarchico composto, come già ai tempi di Martino V, dal rappresentante pontificio e dai magistrati municipali.  Per lo più il rapporto interno alla diarchia risulta in equilibrio o a favore dei rappresentanti della comunità cittadina; solo in pochi comuni è a vantaggio del legato.  Anche sotto il profilo del sistema fiscale le novità introdotte specialmente a partire da Clemente VII non hanno modificato le precedenti immunità, né hanno spezzato il diaframma tradizionale della finanza comunale.  Il passaggio alla Camera Apostolica delle entrate di alcune città, disposto da Martino V, non è stato esteso a nessun altro Comune; soggetti passivi dei tributi continuano ad essere le comunità e non i singoli sudditi; così che le modifiche introdotte nel Cinquecento consistono esclusivamente nell'aumento del numero dei contributi richiesti alle varie collettività della S. Sede.[5]

      

E Caracciolo, parlando ancora del rapporto tra le città e il governo centrale dello Stato pontificio, affermava che nel XVI e nel XVII secolo

 

La tendenza generale nelle provincie, non a Bologna soltanto, è dunque verso il rafforzamento di oligarchie ben circoscritte, che nella protezione del governo romano trovano garanzie di sicurezza sociale e di limitato ma stabile dominio sulle 'cento città' e sulle terre, castelli, baronie che compongono i Domini pontifici.  Tornano alla mente le vicende di Perugia e di Fermo, di Viterbo e di Ancona, fra i municipi più gelosi della propria indipendenza, verso i quali il governo romano è largo di concessioni, che rendono quanto mai frastagliato il sistema istituzionale dello Stato.  E si è portati a rileggere studi antichi e recenti dedicati a singoli luoghi delle Marche e di Urbino - da Gualdo Tadino a Gubbio - per riconoscere quanto contrastato e vario sia stato il processo di stabilizzazione delle magistrature e delle loro competenze sotto la pressione dei commissari, dei legati, dei governatori nominati da Roma.  Se il settore militare - soprattutto con evidenza nelle terre di confine e nelle fortezze come Civitavecchia e Ancona - è fra quelli dove un po' più di progressi ottiene l'intervento del governo centrale, per la maggioranza delle materie resta in atto il massimo particolarismo, su basi consuetudinarie e statutarie, ben al di là del pur vistoso proliferare di dogane interne e di pedaggi, di esenzioni e di uffici privilegiati.  Ma è proprio da meravigliarsi di ciò?  Non vediamo forse questa medesima mancanza di uniformità, questa persistenza di privilegi e particolarismi, sopravvivere accanto alle moderne strutture unificate anche- nelle grandi Monarchie più tipiche di un moderno centralismo, come la Francia? E’ ben comprensibile come assai più lento, contraddittorio, spesso soltanto epidermico, debba essere, al confronto, il processo di uniformazione amministrativa nei Domini della Chiesa nella stessa  età. [6]

           

            Le ultime parole del Caracciolo, quel riferimento alla persistenza di privilegi e di particolarismi che si riscontrano lungo la strada dell'affermazione delle nuove strutture centralizzate di gestione del potere negli stati moderni, aprono un fronte di nuove considerazioni circa la gradualità di processi che una esperienza plurisecolare di stato moderno ci fa spesso trascurare.  Siamo tentati di misurare il cammino di queste realizzazioni con il nostro passo di oggi; e quando verifichiamo che il loro progresso è decisamente lento, ci può sembrare addirittura che non vi sia stato alcun progresso.  Come se ogni epoca, ogni società potesse essere valutata con lo stesso metro, come se la storia avesse la stessa unità di tempo, come se ogni cultura dovesse essere considerata in relazione alla nostra cultura e l'uomo medioevale letto attraverso la mentalità e la visione del mondo dell'uomo del XX secolo.

            Sul tema specifico del rapporto tra affermazione dello stato temporale della Chiesa e nascita dello stato moderno è stato pubblicato nel 1982 uno studio di Paolo Prodi, uno dei più attenti e profondi conoscitori delle vicende dello Stato pontificio[7] che propone un'analisi nuova di alcuni nodi che la storiografia non ha saputo liberare: il primo riguarda «lo sviluppo del nuovo modello monarchico del papato dopo la conclusione della crisi conciliarista», il secondo «l’esercizio concreto del potere nella Chiesa universale durante il tramonto della res publica Christiana medievale e l'ascesa irresistibile del sistema politico degli Stati moderni e della nuova economia»[8].  L'indagine non si basa sugli scritti dei teologi e dei cronisti ma sull'ideologia operante nel costume della corte romana, nella letteratura, nell'arte, nell'oratoria e nella liturgia.  Essa considera lo sviluppo della centralizzazione del potere ecclesiastico come una risposta data da Roma alle tendenze centrifughe che la minacciavano da ogni parte e valuta essenziale il carattere bidimensionale, spirituale e temporale, «della sovranità papale sulla Chiesa universale e sul proprio dominio, lo Stato pontificio» per comprendere il processo di assunzione dei metodi della società secolarizzata all'interno della Chiesa, che portano alla costituzione di una immagine, di una gerarchia, di una organizzazione della Chiesa fatta a somiglianza di quanto avviene contemporaneamente nella società laica.

Ai fini della mia indagine, mi pare utile portare l’attenzione su un momento centrale della sua indagine. A partire dalla metà del Quattrocento, dice Prodi, i pontefici sono diventati anche principi temporali, signori di uno stato che si sta irrobustendo e consolidando: queste novità sono ricche di conseguenze per le vicende della istituzione papale nel suo complesso e portano ad innovazioni nella dottrina teologica relativa al potere temporale del pontefice ed a modifiche che si registrano a livello della produzione normativa, sia di quella riferita allo stato che di quella riferita alla Chiesa.  La doppia persona del pontefice - sovrano di uno stato e capo della Chiesa - ha come conseguenza più diretta una «commistione» e una «mixtura» di poteri nell'esercizio del governo all'interno del territorio dello Stato pontificio che fa di questo ben presto un modello conosciuto e largamente imitato dalle monarchie europee del tempo, perché nello Stato pontificio prende presto piede un apparato burocratico stabile, una rete di rapporti diplomatici permanenti, un sistema fiscale efficiente pur se insufficiente rispetto alle sempre crescenti esigenze della corte e della Curia, un controllo sui centri di potere autonomo all'interno dello stato, in particolare sulle autonomie feudali e sulle autonomie cittadine.  Si può affermare dunque che, dalla metà del XV secolo, è «possibile cogliere nell'azione politica del papato una linea di continuità in ordine alla costruzione dello Stato che non nega certamente gli evidenti e gravi momenti di riflusso e di sbandamento (ma quale Stato non li ebbe in questo periodo?) ma li comprende nel lungo ciclo che in questa esperienza si consuma”[9],  che “lo Stato pontificio nella prima età moderna ha fornito alla politica europea un anello forse essenziale (e certamente da tenere in considerazione) nella concatenazione di elementi che porta ad un nuovo modo di concepire e di vivere la politica e l'attività di uno Stato che viene ad invadere con la sua presenza ingombrante e protettiva settori e nodi vitali della realtà nuova che antecedentemente erano ritenuti del tutto estranei alla sfera del pubblico inteso come politico»[10].

Un potere centrale che è il fondamento di fatto del nuovo stato a fronte del quale gli altri poteri dello stato riconoscono la loro subordinazione.  I baroni sono venuti mano a mano perdendo il loro potere politico e giuridico all'interno dello stato, così che quella distinzione che era ancora valida nel XV secolo tra le terre immediatamente soggette e quelle mediatamente soggette va perdendo di significato: tutto il territorio è sotto il dominio diretto del sovrano pontefice.  Il potente ceto aristocratico è trasformato in nobiltà cortigiana ed è attirato a Roma, sotto il più diretto controllo della corte papale, allettato da grandi concessioni sul piano economico, dal prestigio e dal privilegio sociale, invischiato in una rete di politica matrimoniale che salda i suoi interessi con quelli di un potere alternativo o contrapposto al potere statale.

Un disegno analogo va fatto per il rapporto tra il potere centrale e le autonomie cittadine.  Per un verso vi sono concessioni di autonomia finanziaria ed organizzativa, finalizzate a rendere più duratura e solida la sottomissione della classe dirigente cittadina, per l'altro verso lo Stato accentua il suo controllo e la presenza attraverso le funzioni svolte dai governatori e dai podestà in quei settori della vita sociale che sono essenziali per la prosecuzione del processo di consolidamento del potere: il governo locale, l'amministrazione della giustizia, la struttura fiscale:

 

Da una parte gli statuti preesistenti sono sottoposti all'approvazione delle autorità statali, centrali o periferiche, il cui assenso diviene vincolante anche per la emanazione di nuove normative statutarie; dall'altra le riforme sono introdotte a partire dai primi decenni del Cinquecento, mediante costituzioni apostoliche che innovano, senza l'impaccio di consultazioni preliminari, le norme statutarie l'allargarsi graduale dell'intervento dello Stato nel monopolio della forza e della conservazione dell'ordine pubblico, nella politica fiscale e in quella annonaria, nell'urbanistica, nello sviluppo della rete stradale etc. che si consolida poco a poco in un nuovo ordinamento, dai lineamenti ancora confusi ma in cui il vecchio diritto municipale vive soltanto di luce riflessa.[11]

 

Se le linee generali di questo processo di espropriazione del potere dei baroni e delle città sono sufficientemente definite, quello che il Prodi sollecita è una serie di indagini particolari per verificare come e in quale momento il processo si sia avviato localmente, attraverso quali vicende sia passato, quali ne siano stati gli esiti per l'assetto dei nuovi equilibri all'interno dei ceti dirigenti nell'apparato dello Stato e nelle amministrazioni delle città.  E intanto, per parte sua, dice che

 

L'impressione generale è che questo processo si sia avviato, che lo sviluppo del centralismo politico e amministrativo si sia accompagnato allo sforzo di costruire un ordinamento comune in parallelo o in anticipo con quanto avveniva contemporaneamente negli altri Stati europei.  Punto centrale è l'estensione a tutto lo Stato pontificio, con la bolla di Sisto IV Etsi de cunctorum del 30 maggio 1478, delle costituzioni emanate dal cardinale Egidio Albornoz nel 1357 per la Marca Anconitana [...] Con Sisto V appare consolidata, almeno per quanto riguarda il diritto penale, una gerarchia precisa di norme: costituzioni pontificie, statuti approvati dai pontefici da Paolo IV in poi (si è visto il senso di questa approvazione a proposito degli statuti di Roma): “quod si ea valide non extiterint, debeant iudicare, procedere, absolvere, condemnare, et sententias ferre juxta tenorem constitutionum Provinciae Marchiae...”';  soltanto nei rimanenti casi si osservino i bandi e gli editti pubblicati localmente. Anche per quanto riguarda i bandi e gli editti [...] Si passa dalla fase della emanazione di bandi in modo occasionale nella prima parte del periodo qui esaminato da parte delle autorità periferiche (legati, vicelegati o governatori) sino alla formazione, verso la metà del Cinquecento, dei “bandi generali” in cui il nuovo legato o governatore riepilogava le principali norme di ordine pubblico in modo quasi programmatico, sino all'emanazione nel 1599 del bando che il cardinale nipote Aldobrandini fece pubblicare per tutto lo Stato (e che costituì poi il modello per tutto il secolo successivo) per garantire l'uniformità e la chiarezza delle norme “essendo molto ragionevole, che i popoli sudditi dello stesso Principe si governino con leggi quanto più conformi, che si può, ed essendosi anco trovato che molti dal tempo si sono ridotti superflui, e molti altri non sufficienti per provvedere alle cose che occorrono.[12]

 

            Il contributo forse più originale il Prodi  lo offre a proposito dei rapporti che si vengono a stabilire tra l’apparato dello stato e quella che è la più articolata e antica forma di governo ecclesiastico del territorio che è la diocesi, riprendendo in parte annotazioni  già presenti nella sua ricerca sull’arcivescovo di Bologna, il cardinale Giovanni Paleotti [13]. Quella che secondo la storiografia tradizionale era questione priva di spessore in quanto era automatico che nello Stato del Papa ogni aspetto della vita dello stato fosse  sottomesso alla Chiesa, in Prodi  diviene una delle pagine più affascinanti e in grado di suscitare una serie di studi di approfondimento e di comparazione con la situazione bolognese.

            All’indomani del Concilio di Trento quei vescovi delle diocesi dello Stato pontificio che si mettono sulla strada di un rinnovamento della vita e della disciplina religiosa per riformare la Chiesa, si trovano a dover fronteggiare l’opposizione delle autorità politiche, cioè della Corte pontificia e dei rappresentanti del governo papale. A Bologna il Paleotti, sottolinea Prodi,  lamenta che “la  giurisdizione del vescovo è menomata con l’invio di commissari speciali investiti di questioni ecclesiastiche, con la sottrazione al medesimo della collazione dei benefici e delle cause di prima istanza, con l’intervento continuo dei legati e dei governatori in problemi puramente religiosi e di disciplina ecclesiastica, con procedimenti contro sacerdoti e perfino con interventi diretti contro il vescovo e i suoi ufficiali” [14]: la situazione si aggraverà negli anni successivi sino al punto che durante la legazione di Pier Donato Cesi, costui aveva ricevuto facoltà speciali direttamente dal pontefice per intervenire in materia giudiziaria anche contro gli ecclesiastici, senza alcuna considerazione della materia del procedere e dello status della persona, in aperta violazione delle norme che erano state definite dal Concilio di Trento e di quanto era riconosciuto di competenza della giurisdizione ecclesiastica in quasi tutti gli altri stati cattolici[15].

 

L’autorità dei vescovi nello Stato ecclesiastico era quindi forzatamente più debole di quella dei vescovi sottoposti ai sovrani: questi infatti potevano essere soggetti a pressioni, a limitazioni dall’esterno –basti pensare ai già ricordati continui conflitti del Borromeo con il governo spagnolo- ma quelli si vedevano svuotati dall’interno di ogni potestà pastorale sul piano stesso della giurisdizione spirituale. Sottomettendo le autorità episcopali e puramente ecclesiastiche alle ferree leggi del dominio temporale, il governo pontificio si poneva in certo modo –usando strumenti dei quali nessun altro sovrano poteva disporre-all’avanguardia del processo di secolarizzazione dello Stato moderno, arrivando ad un controllo della vita religiosa quale nessun’altra organizzazione politica poteva raggiungere alla fine del Cinquecento: certo questo era pagato con una posizione equivoca di fondo, con l’uso cioè di strumenti giuridici ecclesiastici e di armi spirituali nella conduzione degli affari di Stato,  unicamente e meramente politici.[16]

 

            Dunque, per concludere con Prodi, lo Stato pontificio ha contribuito in maniera significativa allo sviluppo del nuovo sistema di governo che è caratteristico dello stato moderno ed è anzi stato un laboratorio che ha sperimentato soluzioni che più tardi sono state riprese e sviluppate dalle altre monarchie nazionali mentre lui finiva per essere travolto dal processo che aveva avviato: “La conclusione del processo sarà l’affermazione di una dimensione gerarchica e clericale che accentua la separazione della Chiesa dalla società secolare –abbandonando la simbiosi tradizionale dell’epoca precedente- e nello stesso tempo assorbe al proprio interno i metodi della società secolarizzata. La nuova disciplina tende a riprodurre all’interno della Chiesa, ben al di là delle prospettive coscienti degli individui, un volto esterno, una gerarchia, una organizzazione il più separati possibile ma in qualche modo speculari a quelli della società laica, con la clericalizzazione di molte sfere della vita cristiana precedentemente autonome”[17].

 

Le differenti conclusioni alle quali giungono i volumi citati spingono ancora di più nella direzione degli approfondimenti che Prodi reclamava e che dovrebbero verificare meglio attraverso quali forme si sia venuto operando questo avvio di rafforzamento del potere dello stato, nello Stato pontificio, e poi in quale maniera si sia sviluppato il processo di clericalizzazione dell’apparato burocratico di questo Stato e della Chiesa.

La mia ricerca  si colloca qui e si propone di analizzare il governo della diocesi esercitato dai vescovi come uno dei luoghi nei quali si possono cogliere i segni del mutare delle regole che disciplinano il rapporto tra governanti e governati. Questi mutamenti sono una delle testimonianze dell’incedere dello stato moderno il quale sottrae competenze, giurisdizioni, poteri a tutti coloro che esercitano il governo di un territorio, quindi anche ai vescovi. Attraverso la ricostruzione delle modalità d’esercizio del governo del vescovo e il modificarsi di tali modalità, nei due secoli che seguono il Concilio di Trento, la mia ricerca si propone di aggiungere qualche elemento che serva a capire in che modo l’avvento dello stato moderno, nello Stato pontificio, ha modificato il sistema dei poteri e ha dato luogo a nuovi modelli di governo del territorio.

 

2.      Il governo della diocesi come  modello di governo del territorio

 

Quando si affronta il problema delle forme del potere nella fase che porta alla piena manifestazione dello stato moderno, in Italia come negli altri paesi europei, non si accenna alla diocesi ma solo ai feudi, ai comuni, alle signorie, in una visione forse eccessivamente lineare  e in qualche modo debitrice delle Ottocentesche separazioni tra Stato e Chiesa.

Alla dissoluzione dell’Impero romano d’Occidente è seguito un periodo che ha visto l’Italia divisa tra sovranità diverse e in rapida successione. Ciò ha favorito il consolidarsi del potere di colui che deteneva o veniva acquisendo la proprietà della terra perché alla proprietà della terra si sarebbero col tempo aggiunti una serie di diritti, quasi estensione di quello originario della piena disponibilità del fondo, e che riguardavano la vita delle persone che  erano al servizio e alle dipendenze del proprietario. Per tale via si è venuto individuando  un territorio sul quale il proprietario ha esercitato un controllo sempre più ampio che più avanti riceverà dall’Imperatore, dal Papa, dal Re anche una specifica ufficializzazione attraverso l’investitura: la proprietà diventerà un feudo e il proprietario un signore feudale.

Accanto ai feudi, tra XI e XIII secolo, assistiamo in Italia al nascere e, in alcuni casi, al rifiorire di città. Sorgono spesso intorno ad un vescovo ed alla sua chiesa dalla quale riescono presto a distaccarsi, attribuendo il governo della comunità a magistrati scelti dai cittadini più importanti secondo le norme che ricevono poi consacrazione nello statuto della comunità. Con il XII secolo questa situazione di compresenza di feudi e di città è già sufficientemente definita. Nello stesso periodo il ruolo preminente svolto nella nostra penisola dal Pontefice, in particolare nei territori dell’Italia centrale, consente alla figura del vescovo di emergere con più ampie funzioni e competenze e finisce per porsi come potere concorrente con quello delle magistrature cittadine e quello dei feudatari. Un  territorio può far parte di un feudo o del contado di un Comune o appartenere direttamente al sovrano ma è anche – contemporaneamente – il territorio sul quale si esprime l’autorità e il potere del vescovo (o dell’abate che ha giurisdizione territoriale). La fase successiva che vede il fiorire delle signorie e dei principati non cambia in maniera sostanziale quello che è il fondamento del potere di queste istituzioni dell’epoca medievale: la subordinazione al potere del magistrato, del signore, del principe, quindi la professione di obbedienza, quella stessa obbedienza che è alla base, che è la radice essenziale del sistema di autorità nello stato moderno. Ma è la stessa obbedienza che caratterizza anche il potere del vescovo il quale, nella fase di passaggio dal Comune al Principato, è impegnato a far sì che tutto il clero  e tutti i fedeli riconoscano tale dipendenza da lui in tutte quelle materie che sono connesse con la salute delle anime ma anche con la gestione dei patrimoni ecclesiastici, con l’esercizio della giustizia, con la tutela dei deboli, con i privilegi e le esenzioni che gli sono riconosciute.

La diocesi quindi si può considerare come il luogo nel quale si manifesta l’autorità e il potere del vescovo, autorità non concorrente (di norma) e potere invece normalmente concorrente con quello delle signorie e dei feudi.

E’ per questa ragione che la mia ricerca prende in considerazione la diocesi come luogo della manifestazione del governo del vescovo, del potere che gli deriva dalla nomina ricevuta dal capo della Chiesa e che egli esercita nei confronti di tutti coloro che gli rendono obbedienza. Perché la diocesi è il luogo del governo per eccellenza, in quanto è qui che si verifica la più ampia concentrazione di potere che si espande in tutti i campi della vita quotidiana. Si può supporre che qui, più che nella corte del Signore o nelle assemblee del Comune, vi sia stata l’attenzione più meticolosa nel dare corpo a tutto ciò che contribuiva a regolamentare, disciplinare, dirimere la maggior parte delle questioni connesse con il vivere quotidiano. Se ciò è vero, è nella diocesi, tra XV e XVII secolo almeno, che si può misurare il più frequente esercizio del potere nel senso che era nelle strutture della diocesi che venivano deliberate la maggior quantità di decisioni, e di decisioni di importanza cruciale, che riguardavano la quotidianità delle persone che vivevano in quel territorio.

In questo senso la storia della diocesi in età moderna fa parte della storia dello stato moderno se consideriamo lo stato moderno come l’esperienza di potere pieno e diffuso sull’intera popolazione che insisteva nel territorio dello stato. Quando lo stato moderno ha raggiunto la pienezza delle sue funzioni, la diocesi non scompare (come invece scompare il feudo e, in parte, il Comune) ma si trasforma in maniera radicale. Rimane la denominazione e il territorio ma il potere che il vescovo eserciterà sarà principalmente e poi esclusivamente rivolto alla salvaguardia, al radicamento, alla propagazione della fede. Ciò comporta un ritirarsi del potere del vescovo da aree che in precedenza gli erano state familiari (quella della giustizia e quella della fiscalità in primo luogo) mentre la sua giurisdizione sarà limitata a persone, materie, circostanze fortemente legate alla vita sacramentale e liturgica e la sua funzione sociale ne risulterà ampiamente ridimensionata.

 

3.      Il governo della diocesi dopo il Concilio di Trento

 

La direzione del governo della diocesi, la sede del potere, nella chiesa diocesana, è nelle mani del vescovo. Anche quando egli non ha giuridizione di tipo feudale (ma talvolta il vescovo è anche signore del luogo che regge), il suo potere è amplissimo e, dopo il Concilio di Trento, egli dovrebbe avere strumenti nuovi per renderlo ancora più efficace. Cura l'applicazione dei decreti dei concili generali e di quelli provinciali, dispone l'esecuzione dei bandi e degli editti generali del Papa, delle decisioni delle Congregazioni romane e degli altri organismi dotati di giurisdizione  nei campi per i quali il vescovo stesso ha giurisdizione. Accanto a ciò egli governa in proprio: decreta, controlla, nomina, rimuove, giudica, regolamenta, istituisce, compie tutti quegli atti che manifestano il suo potere con il solo limite di quei settori e di quegli atti che gli sono impediti da altri poteri concorrenti.

 

La visita pastorale

 

La manifestazione più conosciuta dell'esercizio del potere di governo da parte del vescovo è il compimento della visita pastorale. Il momento più significativo del suo governo è la decretazione che ne consegue, sono le disposizioni che promulga chiesa per chiesa, luogo pio per luogo pio, parrocchia per parrocchia. E la sintesi di questa modalità di governo è il sinodo diocesano: è l'occasione in cui  vengono dettate le regole alle quali tutti gli ecclesiastici e tutti i fedeli si debbono attenere, regole calibrate sulla base delle osservazioni che sono state formulate e raccolte in occasione della visita pastorale.

La visita pastorale con le sue caratteristiche di controllo della gestione del patrimonio dei benefici ecclesiastici, dello stato di conservazione e del decoro degli edifici di culto, della vita del clero nasce in età medioevale ma si sviluppa completamente dopo il Concilio di Trento. Molto più tardi, e cioè ad Ottocento inoltrato, la sua attenzione prevalente diventerà di carattere amministrativo-pastorale mentre sino ad allora aveva prevalso  quella giuridico-fiscale.

Sono note numerose visite pastorali condotte in età medievale. In quell’epoca la visita che il vescovo o il suo vicario compivano alle parrocchie o la raccolta delle informazioni che venivano poi organizzate in un unico testo rispondeva alla necessità di controllare che il patrimonio ecclesiastico fosse opportunamente amministrato e alla necessità di dirimere le controversie giudiziarie che opponevano ecclesiastici o che avevano per imputati gli ecclesiastici.

La visita pastore in età moderna muta in parte le sue caratteristiche. Dopo il Concilio di Trento e soprattutto dopo l’edizione degli atti dei concili provinciali e dei sinodi diocesani di s. Carlo Borromeo e l’edizione del Pontificale Romanum del 1595, i vescovi avevano avuto una guida per l’impostazione e la conduzione della visita. L’obiettivo è ampliato: il vescovo, in ogni parrocchia dove vi sia la cura d’anime, deve indagare, verificare, giudicare, consigliare. L’oggetto dell’esame è lo stato di conservazione e il decoro dell’edificio di culto e delle sue pertinenze, poi la corretta amministrazione dei benefici ecclesiastici, infine lo stato dei luoghi pii (confraternite, ospedali, monti frumentari, monti di pietà) e dei conventi e monasteri dipendenti dalla giurisdizione del vescovo o affidati al suo controllo (i monasteri femminili), infine i problemi morali nella vita del clero e del popolo. Tutto deve essere annotato e con questi appunti deve essere redatto poi un verbale-diario della visita che dovrà essere conservato nell’Archivio vescovile per consentire i necessari confronti con le visite successive dello stesso vescovo e un’adeguata informazione dei vescovi che succederanno in quella diocesi. Con il passare del tempo la visita pastorale diviene più attenta e particolareggiata: è annunziata con congruo anticipo, è preparata da una commissione di ecclesiastici che predispongono una sorta di questionario che fisserà tutti gli aspetti dell’indagine e che dovrà essere riempito e completato da una serie di documenti, prevalentemente di natura contabile, sullo stato del patrimonio ecclesiastico e sui titoli che ne legittimano la proprietà.

Tutta la documentazione raccolta in occasione della visita del vescovo alla sua diocesi è venuta a costituire la serie “Visite pastorali” che negli archivi diocesani odierni è in assoluto quella più frequentemente utilizzata da studenti laureandi e da studiosi per la ricostruzione delle vicende di un vescovo e di una diocesi e per la storia delle opere d’arte presenti negli edifici di culto oltre che per quella degli edifici stessi.

Nelle pagine del latino ecclesiastico sempre più frequentemente mescolato al volgare acquista concretezza il governo del vescovo. Le sue disposizioni, per essere più chiaramente intese, sono spesso in volgare e riguardano il patrimonio eccelsiastico, altre volte il decoro dei luoghi di culto, altre volte ancora la condotta e la preparazione del clero.

 

Il sinodo

 

 Questa caratteristica del vescovo emerge ancora più chiaramente nella documentazione relativa ai sinodi diocesani. Le diverse situazioni che sono state considerate nel corso della visita pastorale, i problemi incontrati durante l'ispezione costituiscono il riferimento per la determinazione degli interventi che il vescovo proclama nel corso della adunanza  con il suo clero, il sinodo appunto, che è il logico coronamento della visita pastorale. Mentre gli atti delle visite pastorali sono sempre rimasti inediti negli archivi vescovili, spesso i sinodi diocesani hanno avuto una circolazione molto ampia grazie alla stampa degli atti. E proprio la possibilità di una più facile consultazione dei sinodi a stampa rispetto a quelli rimasti inediti e di tutti questi atti rispetto alla documentazione relativa alle visite pastorali ha fatto parlare spesso di una sostanziale uniformità degli statuti sinodali, quasi che si tratti di un copione continuamente riproposto e modellato sui decreti tridentini e sulla produzione sinodale ben presto additata come esemplare per tutta la Chiesa,  intendo quella di s. Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano dal 1565 al 1584.

In realtà il sinodo, sia quello a stampa e ancor più quello rimasto inedito,  sono una norma che intende diventare vita quotidiana e quindi si intreccia variamente con le diverse situazioni che sono la premessa per l'applicazione della norma. Quello che ne consegue non è la pura e semplice riproduzione di una norma tridentina o di una disposizione romana ma l'innesto di quelle disposizioni in un contesto più o meno ricettivo e comunque segnato da abitudini, tradizioni, costumi, riti e pratiche spesso così diverse da produrre, come sintesi, risultati non scontati nè omogenei.

Il sinodo diocesano è forse il momento in cui più chiaramente si esprime la commistione e la confusione del potere nel passaggio verso lo stato moderno. Nello Stato pontificio, in particolare nell'Alto Lazio che è l'area geografica presa in considerazione, i sinodi sono le tappe di un percorso non lineare e spesso segnato da arresti e da arretramenti, che dovrebbero portare alla piena affermazione della chiesa post-tridentina in tutto il territorio. Alla fine del periodo considerato (dal XVI al XVIII secolo, con pochi sconfinamenti), il modello tridentino ha senza dubbio fatto passi avanti, almeno per quanto riguarda l'uniformità della dottrina, delle pratiche liturgiche, del ruolo del prete. Ma c'è qualcosa d'altro che si esprime attraverso la legislazione sinodale. Ad esempio l'ansia del vescovo di vedere effettivamente riconosciuta anche dal suo clero e dai suoi fedeli, dalle comunità e dai baroni, dalle congregazioni romane e dal clero regolare la sua autorità di governo, il suo potere. E ancora il progetto di salvaguardare un patrimonio ecclesiastico non solo trascurato ma sottoposto a veri e propri assalti da parte di un ceto di piccoli proprietari e di burocrati (ma anche da parte degli aristocratici) con la corresponsabilità degli stessi ecclesiastici. E infine la percezione del cambiamento culturale e sociale che interviene in modo più evidente tra fine Seicento e la prima metà del Settecento, rispetto al quale l'istituzione ecclesiastica nel suo complesso si scopre impreparata e incapace di reagire se non isolandosi rispetto alle forze trainanti nella direzione del cambiamento (che sono soprattutto l'istruzione e un rinnovamento in campo economico che riguarda dapprima l'agricoltura e poi l'intera organizzazione economica). C'è soprattutto l'espressione nelle forme più diverse della nuova dislocazione del potere misurata dalla constatazione della giurisdizione episcopale sempre più contrastata, accertata dall'inosservanza di norme continuamente riproposte, suggerita dal mutare dei temi sui quali interviene la decretazione sinodale, in particolare dall'accento posto su quelli più strettamente legati  alla formazione religiosa del clero e dei fedeli, alla pratica sacramentale, alla liturgia e alle devozioni.

Non è senza significato che la grande stagione dei sinodi, sia di quelli a stampa che di quelli rimasti inediti, si chiuda con il primo quarto del XVIII secolo quando ormai, anche nello Stato pontificio, la costruzione dello stato moderno si può considerare completata pur se sarà caratterizzata dal suo definitivo asservimento alla cultura e alla visione politica dell'ordine ecclesiastico (non dei vescovi in quanto responsabili delle chiese locali) o meglio, come dice Prodi, dalla secolarizzazione della Chiesa e dalla clericalizzazione dello Stato. Il paradosso è rappresentato dal I° Concilio romano, del 1725 (a metà tra il concilio provinciale e il concilio nazionale riguardante lo Stato pontificio) che Benedetto XIII convocherà con il fine di rilanciare l'istituto sinodale proprio nel momento in cui il sinodo aveva esaurito la funzione storica assegnatagli dal Concilio di Trento e non aveva più un suo ruolo nella definizione dei funzioni giurisdizionali del vescovo. Dopo quella data i sinodi sono rarissimi (perchè unicamente finalizzati all'organizzazione della vita religiosa) e quando riprenderanno, nella seconda metà dell'Ottocento, sarà in una situazione completamente cambiata sia per lo Stato che per la Chiesa.

 

La visita “ad limina”

 

            Lo stretto collegamento tra visita pastorale  e decretazione vescovile – in particolare quella attuata attraverso i sinodi – è una costante della precettistica di età moderna che definisce i doveri del vescovo. Allo stesso modo si comportano i trattati per quanto riguarda la relazione che periodicamente il vescovo deve presentare al Papa e alla Curia: la relazione è consegnata in occasione della visita “ad limina apostolorum Petri et Pauli” (comunemente citata come relazione “ad limina”). Se attraverso il sinodo il vescovo rende manifesti al suo clero e poi all’intero popolo della diocesi i problemi sui quali sente di dover intervenire, attraverso la relazione “ad limina”  il vescovo informa il Papa e la Curia dello stato della diocesi, dei problemi incontrati nel governo, del suo operato.

            La relazione può essere completata in maniera soddisfacente solo se vi è stata una accurata analisi dello stato della diocesi attraverso la visita pastorale e se il vescovo ha preso i provvedimenti conseguenti nel corso del sinodo. Dopo il Concilio di Trento, che confermò le disposizioni già vigenti in materia e soprattutto dopo la costituzione di Sisto V "Romanus Pontifex" (20 dicembre 1585), i vescovi italiani ogni tre anni dovevano visitare personalmente le tombe degli apostoli, dovevano fare atto di sottomissione al Pontefice e dovevano presentare la relazione sullo stato della diocesi. Le relazioni venivano vagliate da una commissione costituita all’interno della Congregazione del Concilio e se ne dava conto direttamente al Papa il quale provvedeva a far recapitare al vescovo le sue osservazioni in merito. La prassi, definitivamente instaurata con il finire del XVI secolo, è ancora vigente pur se la relazione ha subito nel corso del tempo una serie di modifiche e di adattamenti.

I documenti così raccolti sono conservati nell’Archivio Segreto Vaticano, nel fondo “S. Congregatio Concilii. Relationes ad limina”.

 

            Attraverso questi tre momenti – la visita pastorale, il sinodo, la relazione “ad limina” – il sistema di governo della diocesi trova il suo coronamento. Il meccanismo dei controlli –il vescovo controlla i parroci e gli ecclesiastici secolari mediante la visita pastorale, la Curia romana controlla il vescovo sulla base della relazione “ad limina” – è costruito per rendere efficiente una macchina che aveva avuto il compito di riorganizzare la vita dell’istituzione ecclesiastica dopo il Concilio di Trento e per dare nuovo impulso alla fede del popolo cristiano. E’ materia aperta alla discussione quanto la Chiesa dopo Trento abbia tratto effettivo giovamento da queste innovazioni di carattere amministrativo. E’ certo però che esse agirono in modo sensibile nel modernizzare il governo della diocesi e nel rendere più efficace e importante la presenza e il ruolo del vescovo ma anche nell’avviare quella trasformazione della diocesi che la porterà a divenire il territorio nel quale si esprimeva la direzione pastorale del vescovo dopo che, così a lungo, era stato il territorio sul quale si era esercitata la sua azione di governo.

 

 

5. Le diocesi e le altre istituzioni ecclesiastiche nel Lazio settentrionale.

 

            Il rinvio frequente che sarà fatto in questo testo alle diocesi ed alle altre istituzioni ecclesiastiche nel Lazio settentrionale, nel periodo che va dal XIII al XIX secolo,  rende opportuna una introduzione che consenta di avere un quadro complessivo della situazione.

            L’area geografica interessata,  che qui viene denominata Lazio settentrionale, è tutta quella a nord e nord-nord-est dell’attuale diocesi-comune di Roma. Dal punto di vista dell’odierna organizzazione amministrativa, si tratta di parte della provincia di Roma (quella appunto a nord della città), di tutta la provincia di Viterbo , di tutta la provincia di Rieti, di parte della provincia di Terni (il circondario di Orvieto).

Tra età medievale ed età contemporanea questi territori hanno avuto diverse denominazioni e si sono aggregati tra di loro - dal punto di vista amministrativo - con soluzioni differenti rispetto alle attuali. Le aggregazioni che possono essere considerate le più rilevanti per gran parte dell’età moderna sono state:

- il territorio dell’Agro Romano (o della Campagna romana o del Distretto di Roma), che a nord andava da Roma fino alla linea Civitavecchia-Bracciano-Monterosi-Monterotondo;

- il territorio della Provincia del Patrimomio (tutta l’attuale provincia di Viterbo con l’aggiunta di Civitavecchia a ovest e Orvieto a nord) con capoluogo Viterbo o con capoluoghi Viterbo e Orvieto e Civitavecchia;

- il territorio della Provincia della Sabina (meno il territorio di Rieti che faceva parte della Legazione dell’Umbria e le comunità ad est di Rieti, che facevano parte del Viceregno e poi Regno di Napoli) con capoluogo Collevecchio[18].

Dopo il Moto proprio di riorganizzazione dell’amministrazione pontificia di Pio VII del 1816, questo territorio fu riorganizzato come segue:

-                     il Distretto di Roma, che comprendeva il Governo distrettuale di Tivoli, il Governo

distrettuale di Subiaco, il Governo di Castel Gandolfo;

-         la Provincia della Sabina che, nella Delegazione di Rieti, comprendeva il Governo

distrettuale di Rieti e il Governo distrettuale di Poggio Mirteto;

-         la Provincia del Patrimonio che, nella Delegazione di Viterbo, comprendeva  il Governo

distrettuale di Viterbo e il Governo distrettuale di Orvieto; nella Delegazione di Civitavecchia, il Governo di Civitavecchia e del suo territorio[19]

 

Erano compresi in questi territori sia comunità direttamente dipendenti dal governo centrale sia luoghi baronali. Tra questi ultimi, alcune venivano a formare delle vere e proprie isole all’interno delle Provincie, sia dal punto di vista cartografico sia per la  larga autonomia amministrativa e giudiziaria di cui godevano come il feudo dell’Ospedale di Santo Spirito (dal Mar Tirreno alle porte di Roma ai confini con la Toscana e a Manziana nell’interno), il Principato Orsini (intorno al Lago di Bracciano), il Ducato di Castro e la contea di Ronciglione (dei Farnese), lo “stato” di Montelibretti in Sabina (sempre degli Orsini), il territorio dell’Abbazia di Farfa (in Sabina) e di S. Giorgio Maggiore (nel Reatino), quello dell’Abbazia delle Tre Fontane e quello dell’Abbazia di San Paolo (tra la Via Cassia e la Via Teverina), quello dell’Abbazia di S. Martino al Cimino. Già questo lascia intendere la varietà di situazioni dal punto di vista amministrativo, giuridico, fiscale che si potevano riscontrare all’interno di comunità attigue.

C’erano poi le istituzioni ecclesiastiche che, sul piano delle giurisdizioni che esercitavano, in molti settori erano in concorrenza con le istituzioni statali e baronali di governo delle province e delle comunità nell’esercizio del potere.

 

Gli ordini e le congregazioni religiose maschili e femminili erano presenti in  moltissime località del Lazio settentrionale: si può dire che non vi fosse centro abitato anche di modeste dimensioni che non contasse una o più case religiose. Tra gli ordini religiosi più presenti le famiglie francescane (Frati minori, Conventuali e Cappuccini), gli Agostiniani, i Carmelitani, i Servi di Maria, i  Gesuiti e le Maestre Pie Venerini tra quelli femminili. Ogni convento o monastero rispondeva al proprio Padre provinciale e i confini delle Province di ciascun ordine religioso erano ogni volta diversi e, all’interno dello stesso ordine religioso, destinati talvolta a variare nel tempo (la Provincia romana dell’Ordine dei Cappuccini comprendeva, sino al 1632, quasi tutto l’odierno Lazio mentre dopo quella data fu suddivisa in tre circoscrizioni: una per il nord, una per il centro e una per il sud del territorio[20]). Le immunità, le esenzioni e i privilegi di cui godevano gli ordini religiosi si estendevano ai loro conventi e monasteri e impedivano abitualmente ai vescovi di esercitare i controlli sulla loro vita e sulla loro attività ma talvolta impedivano anche alle autorità dello stato di applicare nei loro confronti le norme soprattutto di carattere fiscale e giudiziario.

            L’istituzione ecclesiastica che domina la scena, accanto al governo delle comunità, è certamente la diocesi. Nel Lazio settentrionale erano numerose ed alcune variazioni intervenute nei secoli che stiamo considerando rendono necessaria una presentazione diacronica che consenta di cogliere i mutamenti.

            All’inizio del XIV secolo le diocesi del Lazio settentrionale sono 11 e precisamente (partendo dal Mare Tirreno e muovendo verso l’interno) la diocesi di Porto e S. Rufina (lungo la costa), la diocesi di Viterbo-Toscanella (oggi Tuscania), la diocesi di Castro (tra il lago di Bolsena e il mare), la diocesi di Bagnoregio (ad est del lago di Bolsena e in direzione del Tevere), la diocesi di Orvieto (a nord est del lago di Bolsena, lungo la valle del fiume Paglia), la diocesi di Orte (tra il Tevere e i monti Cimini), la diocesi di Civita Castellana (tra i monti Cimini e il Soratte), la diocesi di Sutri (lungo la Via Cassia), la diocesi di Nepi (tra la Via Cassia e la Via Tiberina), la diocesi di Sabina (sulla sinistra del Tevere, in corrispondenza delle diocesi di Civita Castellana e Nepi), la diocesi di Rieti.

            Nel corso del XIV secolo (nel 1369) viene creata la diocesi di Montefiascone, con territori sottratti alla diocesi di Bagnoregio, di  Orvieto e di Castro.

            Nel XV secolo, e precisamente nel 1435, due modifiche importanti: è ricostituita la diocesi di Tarquinia (che allora si chiamava Corneto) che viene unita a quella di Montefiascone (nonostante non vi sia contiguità territoriale) sino al 1854;  vengono riunite le diocesi di Sutri e Nepi. Nel 1437 la diocesi di Orte e quella di Civita Castellana vengono riunite anch’esse

            Nel corso del XVII secolo  la diocesi di Castro viene soppressa al momento della distruzione della città e dell’incorporazione del Ducato dei Farnese nello Stato pontificio e al suo posto viene creata la diocesi di Acquapendente che si estende a nord e ad ovest del lago di Bolsena (comprendendo anche Capalbio e Manciano che sono nei confini del Granducato di Toscana).

            Nel XIX secolo sarà ricostituita la diocesi di Civitavecchia e sarà unita a Porto e S. Rufina e poi a Corneto. Nella Sabina, nel 1841, con  territori già appartenuti all’abbazia di S. Salvatore Maggiore e di Farfa e alla diocesi della Sabina, viene costituita la diocesi di Poggio Mirteto che più avanti sarà unita con quella della Sabina.

            Accanto alle diocesi sopra citate è necessario ricordare l’esistenza di territori sui quali si estendeva la giurisdizione ecclesiastica degli abati che avevano giurisdizione baronale; si tratta dei territori sui quali esercitavano il loro potere gli abati di Farfa, di S. Salvatore Maggiore nel Reatino, di San Paolo fuori le Mura e delle Tre Fontane tra il Monte Soratte e la Via Flaminia, di S. Martino al Cimino alle porte di Viterbo. Mentre le due abbazie del Reatino verranno assorbite dalla diocesi della Sabina nel corso del XVIII secolo, le altre continueranno a mantenere la loro giurisdizione fino alla metà del XX secolo[21].

            Nel 1986, nel quadro di una riorganizzazione complessiva delle diocesi italiane che ha portato il loro totale da 325 a 226 (comprese le abbazie che hanno giurisdizione territoriale), quelle del Lazio settentrionale si sono ridotte a sette: Porto e S. Rufina, Civitavecchia-Tarquinia, Viterbo, Orvieto, Civita Castellana, Sabina-Poggio Mirteto, Rieti.

 

Le diocesi del Lazio nord



[1]  Joseph H. Shennan, Le origini dello stato moderno in Europa, Bologna, il Mulino, 1991, pp. 154-155.

[2]  Jean-Claude Maire Vigueur, Comuni e Signorie in Umbria, Marche e Lazio, Torino, Utet Libreria, 1987

[3]  Giovanni Tarello, Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, il Mulino, 1976, pp. 53-54.

[4]  Mario Caravale, Alberto Caracciolo, Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX, Torino, Utet, 1978, pp. 352-356.

[5]  Ivi, pp. 353-354.

[6]  Ivi, pp. 395-396.

[7]  Paolo Prodi, Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, Bologna, il Mulino, 1982

[8]  Ivi, p. 8

[9]   Ivi, p. 88.

[10]  Ivi, p. 117.

[11]  Ivi, p. 155.

[12]  Ivi, pp. 148-150.

[13]  Paolo Prodi, Il Cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597), vol. 2, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1959-1967.

[14]  Paolo Prodi, Il sovrano pontefice, cit., p. 255.

[15]  Ivi, p. 286.

[16]  Ivi, p. 293.

[17]  Ivi, p. 9.

[18] Su tutta la materia delle circoscrizione amministrative nello Stato pontificio si veda R. Volpi, Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio, Bologna, il Mulino, 1983; sulla Sabina e sul Reatino in particolare si può consultare L. Osbat. Dalla Sabina preromana alla Sabina contemporanea, in  Itinerari sabini. Storia e cultura di città e paesi della Provincia di Rieti, Rieti, DEUI, 1995, p. 9-46; utili sintesi vengono dai testi e dalle tavole dell’Atlante storico-politico del Lazio, Roma-Bari, Editori Laterza, 1996; precise puntualizzazioni sono nell’articolo di Claudio Canonici, Giurisdizioni e microaggregazioni nel Patrimonio fra Antico regime e Restaurazione, in “Rivista storica del Lazio”, 8, 1998, p. 155-166..

[19]  Moto Proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo In data de’ 6 Luglio 1816 Sulla Organizzazione dell’Amministrazione Pubblica, Roma, Presso Vincenzo Poggioli Stampatore della Rev. Cam. Apost. , MDCCCXVI, p. 7-22.

[20] Atlante storico-politico del Lazio, op. cit.., Tav. XXXIII

[21] Sulla storia delle diocesi nella Provincia del Patrimonio in questi secoli la bibliografia è stata sino ad anni recenti molto ridotta e quasi tutta di produzione locale; cfr. Mario Mastrocola, Note storiche circa le diocesi di Civita C. Orte e Gallese, Parte 2°: Vescovadi e Vescovi fino all’unione del 1437;  Parte 3°: I Vescovi dalla unione delle Diocesi alla fine del Concilio di Trento, Civitacastellana, 1965-1972; Giuseppe Signorelli, Viterbo nella storia della Chiesa, Viterbo, 1907-1908; D. Waley, Mediaeval Orvieto. The political history of an Italian city-state, 1157-1334, Cambridge 1952. Non diversa la situazione per Rieti nonostante gli studi  recenti di  Giovanni Maceroni (La diocesi di Rieti nell’età moderna e contemporanea, Rieti 1984; Società religiosa e civile dall’epoca postridentina alle soglie della rivoluzione francese nella diocesi di Rieti, Rieti 1985 , in collaborazione con Anna Maria Tassi) e per la Sabina (G. Tomassetti, G. Biasiotti, La diocesi Sabina, Roma 1909).