1. Il governo
del territorio p.
1
2. Governo e
territorio nello Stato pontificio p.
5
3. Il governo della
diocesi come modello di governo del territorio p. 11
4. Il governo della
diocesi dopo il Concilio di Trento p. 12
5. La diocesi e le
altre istituzioni ecclesiastiche nel Lazio settentrionale p. 15
1. Il governo del territorio
Con l’espressione “governo del territorio”
si vuole indicare quell’insieme di decisioni e di controlli esercitati da
soggetti dotati di autorità, nei differenti settori della vita sociale, che
sono venuti a regolare i rapporti tra le persone, tra le istituzioni e tra
queste e i beni materiali all’interno di un territorio determinato.
I soggetti
dotati di “autorità” possono essere una persona o un gruppo di persone che
hanno il potere di emanare direttive, di emettere giudizi, di prendere
decisioni, di esercitare controlli. Tale potere può derivare dalla proprietà
dei beni o dal possesso di mezzi e risorse o per investitura di un’autorità
superiore o per l’obbedienza, il seguito che un soggetto riesce ad ottenere.
La proprietà conferisce, sin dalle società
più antiche, un potere sull’uso del bene e un potere nei confronti di coloro
che a quel bene in qualche modo sono collegati (il feudatario esercita il suo
potere non solo sui beni della sua proprietà ma anche sulle persone che vivono
all’interno della sua proprietà). Da tale condizione discende, ad esempio, il
potere di prendere decisioni e di farle rispettare.
La fonte del
potere può essere anche il possesso di mezzi, come, ad esempio, l’appartenenza
ad un ceto sociale (l’aristocrazia feudale, nelle società di antico regime,
aveva poteri che discendevano dal suo status particolare, status che era stato
riconosciuto o che era stato prodotto da colui che deteneva l’autorità
superiore – il sovrano, l’imperatore, il papa - e che le consentiva di
amministrare la giustizia, esigere tasse, regolare la vita sociale) o la
funzione esercitata per delega ricevuta da un’autorità superiore (il titolare
dell’appalto di una gabella aveva il potere di procedere all’esazione di quanto
di sua spettanza con qualunque mezzo).
Nelle società
di antico regime il governo del territorio (sia l’intero territorio dello stato
sia una sua parte) è esercitato da più
soggetti dotati di potere, da più
autorità che però vengono “gerarchizzandosi” nel corso del tempo: si parte da una società (quella medievale)
che vede la presenza contemporanea di più autorità che hanno poteri di natura e
di estensione anche diversa ad una società (quella moderna) che vede al vertice
il sovrano che tende a diventare la fonte e la giustificazione di ogni potere.
Questa tendenza
alla gerarchizzazione trova la sua espressione più forte nel corso dei secoli
XV-XVIII che vedono la piena affermazione dello stato moderno: si può dire che
lo stato moderno sia la causa prima e nello stesso tempo il prodotto di tale
gerarchizzazione.
Tra le
autorità che hanno esercitato il potere nelle società di antico regime vi è
certamente
E’ questa una
delle principali giustificazioni della scelta di ricostruire alcuni tratti del governo
del territorio esercitato dai vescovi nel corso dell’età moderna, di quel
territorio specifico loro affidato che è la diocesi. I mutamenti che
intervengono nella gerarchizzazione delle autorità possono trovare nel governo
della diocesi e nei rapporti che si vengono a stabilire tra il potere del
vescovo, gli altri poteri e il potere del sovrano (che, nel caso dello Stato
pontificio, è il Pontefice), un laboratorio importante e un utile angolo di
osservazione.
Il processo che porta alla concentrazione
del potere nelle mani del sovrano non deve far dimenticare che la società si
muove e si evolve, in quella stessa fase storica, anche secondo altre sollecitazioni che non
sono provocate dalla nuova struttura del potere nello stato moderno. Per
riprendere il riferimento alla Chiesa cattolica, si può dire che
Tutti questi
fattori dell’evoluzione sociale ed altri che qui non sono stati ricordati non
si può dire però che non si siano trovati in una qualche relazione con il
potere dello stato moderno il quale, se non è stato l’unico fattore di
cambiamento, certamente è stato il più importante. Questo giustifica una più
attenta considerazione della natura del potere che lo stato moderno si trova a
gestire, dei soggetti che hanno esercitato tale potere, dei mutamenti che sono
intervenuti nel tempo.
E' percezione
frequente nei nostri tempi che la localizzazione del potere, che per alcuni
secoli è stata posta nell’apparato dello stato e in quelle persone, ceti e
partiti che lo dirigevano, oggi non sia più nello stato. E' altrove: forse in
una autorità transnazionale come le multinazionali dell'economia, della
finanza, dell'informazione (le imprese che dominano il settore petrolifero
all'indomani della seconda guerra mondiale; le grandi industrie meccaniche e
siderurgiche degli anni Sessanta; le multinazionali del settore alimentare
negli anni Settanta; le banche e le finanziarie degli anni Ottanta; le imprese dell'informatica e
dell'informazione degli anni Novanta). Oppure in una forma statuale diversa,
non più nazionale ma sovranazionale a livello internazionale, continentale o
addirittura mondiale. Lo stato appare sempre più spesso come un meccanismo che
si dimensiona, si dispone in ordine all'esecuzione di direttive che vengono da
altri detentori del potere; lo stato è una delle immagini del potere con i suoi
riti e le sue procedure, qualche volta ancora così ricche di suggestione e che
ricordano un momento in cui quei riti e quelle procedure erano il segno di un
potere reale dello stato sul proprio apparato e sull'intera società.
Anche le
società di antico regime hanno avuto momenti di nuova dislocazione del potere.
Uno di questi passaggi è avvenuto tra XIV e XVI secolo quando l'avvio della
costruzione dello stato moderno ha tolto progressivamente potere ai soggetti
che lo detenevano e lo ha attribuito al sovrano. Un secondo passaggio è
collocabile tra XVII e XVIII secolo quando lo stato, che prima si identificava
con il sovrano, era l’estensione della proprietà del sovrano, ha acquisito una
sua identità e una sua storia grazie allo sviluppo del concetto di “stato
impersonale”[1]:
lo stato è divenuto il detentore del potere politico ed ha cominciato ad
intervenire per regolamentare meglio la vita
e l’organizzazione della società negli aspetti legati all’istruzione, alla
giustizia, all’economia.
Gli storici
esprimono ipotesi differenti quando devono
definire le cause di quei mutamenti nella dislocazione del potere e
devono collocarli temporalmente nei diversi paesi. Concordano sostanzialmente
sul processo storico: si tratta di un cambiamento orientato univocamente, di
trasmigrazione del potere da un soggetto ad un altro soggetto: soggetto che
esercita un governo globale su di un
territorio limitato il primo (il comune, il signore, il vescovo), soggetto che
esercita un governo globale su di un
territorio molto più ampio il secondo, lo stato (nel senso che le sue decisioni
riguardano ogni aspetto della vita di tutti i cittadini soggetti alla sua
autorità). In una lettura dei
processi di questo genere, rimangono aperti una serie di interrogativi di non
poco peso. Questi mutamenti, questa nuova dislocazione del potere, quanto e
come è stata percepita dai contemporanei? Attraverso quali forme si è espresso
il cambiamento? In che modo sono mutati i rapporti di forza tra persone e
istituzioni che, a vario titolo, erano chiamate a gestire il potere allo stesso
livello della vita sociale? E tra quelle che operavano nello stesso settore ma
a livelli differenti? Come, la nuova dislocazione del potere, ha agito nel
modificare i costumi e l'organizzazione della vita quotidiana, la vita della
campagna e la struttura delle città? Come infine, la nuova dislocazione del
potere ha agito modificando i rapporti di forze tra le istituzioni e tra le
persone?
Per gli storici del nostro secolo
questo non è un problema del tutto nuovo. Quando sul finire dell'Ottocento e ai
primi del Novecento si raccoglievano e si studiavano gli statuti dei comuni,
delle arti e delle corporazioni, ci si proponeva di capire in che modo si era
venuto modificando il rapporto di forza tra
il potere dei comuni e le signorie e i baroni e, più tardi, la nuova
autorità del principe e dello stato moderno. Si voleva capire quale potere
(oltre che quale civiltà, quale vita sociale e religiosa) quegli statuti
esprimessero, come lo ordinassero ed organizzassero tra i ceti e le famiglie.
Mano a mano che il principe e lo stato moderno avanzavano, i comuni e gli altri soggetti di potere (ma i
comuni prima degli altri) pur mantenendo intatti gli ordinamenti, le procedure,
i magistrati, registravano la loro
progressiva esautorazione a vantaggio degli ordinamenti, procedure e magistrati
dello stato moderno[2].
Mentre
sembrano ben noti i termini iniziali e finali del processo di mutamento - l'età
dei comuni e quella del trionfo dello stato moderno - molto più confusa è la
conoscenza del periodo di passaggio, quei secoli tra il XIV e il XVIII che
vedono probabilmente una molteplicità di soluzioni diverse che sperimentano il modificarsi dei
rapporti tra vecchie e nuove autorità e che lasciano intravedere il
manifestarsi di soggetti destinati a svolgere ruoli sempre più importanti nella
gestione della macchina dello stato e nella vita della società come la borghesia
degli uffici e quella degli affari.
Un ostacolo quasi insormontabile
allo sviluppo delle ricerche in quella direzione, nel nostro paese, era lo stato disastroso della conservazione
della documentazione prodotta dagli istituti che esercitavano il potere a
livello locale (comunità, baronaggio, Chiesa) e la presunta sufficiente
definizione dei processi complessivi di passaggio dall'età dei comuni a quella
dominata dallo stato moderno.
Oggi il
panorama è mutato perché va decisamente
migliorando la condizione degli archivi storici in genere e di quelli comunali
ed ecclesiastici in particolare e questo rende possibili approfondimenti sino
ad ora mai tentati. C'è poi da aggiungere che
sembra meno scontato il giudizio positivo dato in passato sul livello di
definizione e sulla piena comprensione delle modalità del cambiamento nella
gestione del potere nell'età moderna e quindi si apre la strada alla
formulazione di domande in parte nuove che portano ad approfondimenti in
settori trascurati.
I termini più
frequentemente usati per definire lo stato della gestione del potere nell'età
moderna sono quelli di sovrapposizione, indistinzione, commistione e
confusione.
E' la commistione e confusione nella realtà
istituzionale e sociale che era prodotta dalla presenza di una pluralità di
soggetti operanti nello stesso settore, senza una ben definita gerarchia di
compiti e di ruoli, almeno nella fase d'avvio dell'esperienza dello stato
moderno, e quindi con una frequente sovrapposizione di interventi che produceva
una costante conflittualità. Questa era la conflittualità in qualche modo
inevitabile, derivante dal lento procedere dello stato moderno nella
definizione della nuova gerarchia nella gestione del potere che lo avrebbe
visto al vertice. C'era poi la conflittualità che nasceva dalla mancata
osservanza delle gerarchie, quando queste erano già state definite; dalla
ribellione al nuovo ordine politico; dall'insofferenza verso politiche
economiche e sociali troppo restrittive e impopolari.
Ma c’era
una confusione ancora più radicale e che si legava all’interpretazione del
termine “giurisdizione” e alla mancanza di distinzioni tra le competenze
giurisdizionali (che, diciamo noi oggi, riguardano l’applicazione del diritto)
e quelle amministrative (che, diciamo noi oggi, riguardano l’esercizio del
potere politico). L’età moderna eredita dall’epoca precedente l’interpretazione
di “giurisdizione” come l’esplicitazione dell’unico potere di fare le norme e
di giudicare sulla loro applicazione.
Anteriormente
al secolo XVIII la parola iurisdictio
(e le parole che nelle varie lingue traducevano più o meno soddisfacentemente
quella parola latina) indicava la titolarità e l’estensione di un potere
giuridico di applicare diritto (di creazione sia altrui che propria) e di produrre
diritto (sia precedentemente, sia in concomitanza con l’applicazione); il
carattere giuridico del potere e l’efficacia coercitiva del suo esercizio
costituivano il designato della parola iurisdictio, molto di più di quanto non
lo costituisse il rapporto tra l’attività interpretativa di un diritto
preesistente e la pronuncia del risultato di tale attività in riferimento ad un
caso di specie (anche se tale rapporrto era senza dubbio presente alla
consapevolezza degli operatori giuridici).
Immediatamente collegato con questa concezione era uno
stato di indistinzione tra le competenze che oggi chiamiamo giurisdizionali e
quelle che oggi chiamiamo amministrative, nel senso che le formazioni di centri
di potere politico (come le concessioni, delegazioni, ritenzioni di esso) non
seguivano partizioni su linee così formali quali sono quelle di ogni
concepibile distinzione tra il provvedere alla tutela di interessi o alla
decisione di loro conflitti e il dichiarare diritto; e persino nella dottrina
che, alla metà del secolo XVIII, pone le premesse di quella che sarà
interpretata come dottrina della distinzione e separazione dei poteri, cioè
quella di Montesquieu, le potestà giudiziarie ed amministrative sono ancora
chiamate con lo stesso nome di potestà “esecutive” (“puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit des gens” la
potestà amministrativa, e “puissance
exécutrice des choses qui dépendent du droit civil” la potestà
giudiziaria). Stato di indistinzione che favoriva, indubbiamente, l’ulteriore
indistinzione fra funzioni applicative e funzioni creative di diritto.[3]
A partire dai
secoli XVI e XVII si sviluppa, negli stati di antico regime, la tendenza ad
organizzare la pluralità delle giurisdizioni in una struttura organica e
subordinata al sovrano. Le autorità con poteri giurisdizionali vedono ridurre
le loro competenze; a livello territoriale avviene una graduale unificazione
delle giurisdizioni nelle mani degli ufficiali designati dal potere centrale;
in molti stati si costituiscono uffici centrali con giurisdizione superiore nei
confronti degli uffici periferici e, in alcuni casi, con competenza esclusiva
in alcuni settori. Quando questo processo è in avanzato stato di realizzazione,
lo stato moderno comincia a divenire per tutti i soggetti dotati di autorità il
principale e poi l’unico punto di riferimento. Ma il cammino è lungo e
faticoso. In alcuni degli antichi stati, come in quelli italiani, è ancora più
lungo e ancora più faticoso e talvolta segue percorsi molto differenti, come
nel caso dello Stato pontificio.
Lungo il cammino che porta alla
trasformazione, quello che risalta è per un verso la predetta confusione e
dall’altra la grande frammentazione dei poteri. Nel campo dell'amministrazione
della giustizia, per fare un esempio, era il trionfo del "particolarismo
giuridico" cioè della totale mancanza di unitarietà e coerenza
dell'insieme delle disposizioni in vigore per un determinato settore ma anche
degli organi che erano preposti all’amministrazione della giustizia. La
situazione era resa più complessa poi dall'esistenza di immunità e di
privilegi, cioè di persone e di luoghi che erano sottratti a qualsiasi
giustizia o di persone e istituzioni che avevano la facoltà di fare giustizia
con tribunali, giudici e norme proprie. Un altro esempio è quello della
regolazione della materia ecclesiastica sulla quale erano competenti lo Stato e
Ogni nuova
tappa nella dislocazione del potere generava commistione e confusione, nel senso
detto sopra. Ed era una confusione diversa in relazione al grado di evoluzione
della macchina dello stato, alla forza dei soggetti titolari di potere, al
numero dei soggetti stessi, alla struttura e alla forza della società civile.
1. Governo e territorio nello Stato pontificio
Lo Stato pontificio è stato oggetto di studi
particolarmente accurati negli ultimi tre decenni che, se hanno contribuito a
mettere in luce aspetti nuovi e ad approfondire altri momenti già noti nelle
grandi linee, hanno creato non poco sconcerto negli studiosi perché alcune
delle ricerche sono giunte a conclusioni notevolmente diverse sul punto, che è
centrale per la mia indagine, relativo alla presenza e alle modalità del
processo di modernizzazione dello stato nei secoli che vanno dalla fine del
Quattrocento alla fine del Settecento.
Alla
fine degli anni Settanta un'opera di sintesi sulle vicende dello Stato
pontificio tra Martino V e Pio IX, dovuta a Mario Caravale (per il XV e XVI
secolo) e Alberto Caracciolo (per quelli successivi), affermava che la mancanza
di un esercito permanente, di una diplomazia stabile e di una struttura di
burocrati al servizio del monarca dello Stato pontificio, autorizzava a
sostenere che, certamente ancora alla fine del Cinquecento, quello non poteva
essere considerato alla stregua dei nuovi stati del Rinascimento[4] e
che, per alcuni versi, quel processo di modernizzazione non si poteva
considerare completamente avviato nemmeno dopo.
La
progressiva realizzazione di un sistema di governo sul modello di quanto
realizzato dagli altri stati moderni era impedita dal persistere di una rete di
autonomie feudali, signorili, baronali e cittadine che contrastavano il potere
del sovrano e degli uffici centrali dello stato. Caravale, a conclusione della
prima parte del volume, ribadiva che:
A
nostro parere le istituzioni temporali della Chiesa alla fine del pontificato
di Gregorio XIII si differenziano
solo in pochi punti da quelle restaurate da Martino V all'inizio del
Quattrocento. Rispetto ad allora,
E
Caracciolo, parlando ancora del rapporto tra le città e il governo centrale
dello Stato pontificio, affermava che nel XVI e nel XVII secolo
La
tendenza generale nelle provincie, non a Bologna soltanto, è dunque verso il
rafforzamento di oligarchie ben circoscritte, che nella protezione del governo
romano trovano garanzie di sicurezza sociale e di limitato ma stabile dominio
sulle 'cento città' e sulle terre, castelli, baronie che compongono i Domini
pontifici. Tornano alla mente le vicende
di Perugia e di Fermo, di Viterbo e di Ancona, fra i municipi più gelosi della
propria indipendenza, verso i quali il governo romano è largo di concessioni,
che rendono quanto mai frastagliato il sistema istituzionale dello Stato. E si è portati a rileggere studi antichi e
recenti dedicati a singoli luoghi delle Marche e di Urbino - da Gualdo Tadino a
Gubbio - per riconoscere quanto contrastato e vario sia stato il processo di
stabilizzazione delle magistrature e delle loro competenze sotto la pressione
dei commissari, dei legati, dei governatori nominati da Roma. Se il settore militare - soprattutto con
evidenza nelle terre di confine e nelle fortezze come Civitavecchia e Ancona -
è fra quelli dove un po' più di progressi ottiene l'intervento del governo
centrale, per la maggioranza delle materie resta in atto il massimo
particolarismo, su basi consuetudinarie e statutarie, ben al di là del pur
vistoso proliferare di dogane interne e di pedaggi, di esenzioni e di uffici
privilegiati. Ma è proprio da
meravigliarsi di ciò? Non vediamo forse
questa medesima mancanza di uniformità, questa persistenza di privilegi e
particolarismi, sopravvivere accanto alle moderne strutture unificate anche-
nelle grandi Monarchie più tipiche di un moderno centralismo, come
Le ultime parole del Caracciolo, quel riferimento alla
persistenza di privilegi e di particolarismi che si riscontrano lungo la strada
dell'affermazione delle nuove strutture centralizzate di gestione del potere
negli stati moderni, aprono un fronte di nuove considerazioni circa la
gradualità di processi che una esperienza plurisecolare di stato moderno ci fa
spesso trascurare. Siamo tentati di
misurare il cammino di queste realizzazioni con il nostro passo di oggi; e
quando verifichiamo che il loro progresso è decisamente lento, ci può sembrare
addirittura che non vi sia stato alcun progresso. Come se ogni epoca, ogni società potesse
essere valutata con lo stesso metro, come se la storia avesse la stessa unità
di tempo, come se ogni cultura dovesse essere considerata in relazione alla
nostra cultura e l'uomo medioevale letto attraverso la mentalità e la visione
del mondo dell'uomo del XX secolo.
Sul tema specifico del rapporto tra affermazione dello
stato temporale della Chiesa e nascita dello stato moderno è stato pubblicato
nel 1982 uno studio di Paolo Prodi, uno dei più attenti e profondi conoscitori
delle vicende dello Stato pontificio[7] che
propone un'analisi nuova di alcuni nodi che la storiografia non ha saputo
liberare: il primo riguarda «lo sviluppo del nuovo modello monarchico del
papato dopo la conclusione della crisi conciliarista», il secondo «l’esercizio
concreto del potere nella Chiesa universale durante il tramonto della res publica Christiana medievale e
l'ascesa irresistibile del sistema politico degli Stati moderni e della nuova
economia»[8]. L'indagine non si basa sugli scritti dei
teologi e dei cronisti ma sull'ideologia operante nel costume della corte
romana, nella letteratura, nell'arte, nell'oratoria e nella liturgia. Essa considera lo sviluppo della centralizzazione
del potere ecclesiastico come una risposta data da Roma alle tendenze
centrifughe che la minacciavano da ogni parte e valuta essenziale il carattere
bidimensionale, spirituale e temporale, «della sovranità papale sulla Chiesa
universale e sul proprio dominio, lo Stato pontificio» per comprendere il
processo di assunzione dei metodi della società secolarizzata all'interno della
Chiesa, che portano alla costituzione di una immagine, di una gerarchia, di una
organizzazione della Chiesa fatta a somiglianza di quanto avviene
contemporaneamente nella società laica.
Ai
fini della mia indagine, mi pare utile portare l’attenzione su un momento
centrale della sua indagine. A partire dalla metà del Quattrocento, dice Prodi,
i pontefici sono diventati anche principi temporali, signori di uno stato che
si sta irrobustendo e consolidando: queste novità sono ricche di conseguenze
per le vicende della istituzione papale nel suo complesso e portano ad
innovazioni nella dottrina teologica relativa al potere temporale del pontefice
ed a modifiche che si registrano a livello della produzione normativa, sia di
quella riferita allo stato che di quella riferita alla Chiesa. La doppia persona del pontefice - sovrano di
uno stato e capo della Chiesa - ha come conseguenza più diretta una
«commistione» e una «mixtura» di poteri nell'esercizio del governo all'interno
del territorio dello Stato pontificio che fa di questo ben presto un modello
conosciuto e largamente imitato dalle monarchie europee del tempo, perché nello
Stato pontificio prende presto piede un apparato burocratico stabile, una rete
di rapporti diplomatici permanenti, un sistema fiscale efficiente pur se
insufficiente rispetto alle sempre crescenti esigenze della corte e della
Curia, un controllo sui centri di potere autonomo all'interno dello stato, in particolare
sulle autonomie feudali e sulle autonomie cittadine. Si può affermare dunque che, dalla metà del
XV secolo, è «possibile cogliere nell'azione politica del papato una linea di
continuità in ordine alla costruzione dello Stato che non nega certamente gli
evidenti e gravi momenti di riflusso e di sbandamento (ma quale Stato non li
ebbe in questo periodo?) ma li comprende nel lungo ciclo che in questa
esperienza si consuma”[9], che “lo Stato pontificio nella prima età
moderna ha fornito alla politica europea un anello forse essenziale (e
certamente da tenere in considerazione) nella concatenazione di elementi che
porta ad un nuovo modo di concepire e di vivere la politica e l'attività di uno
Stato che viene ad invadere con la sua presenza ingombrante e protettiva
settori e nodi vitali della realtà nuova che antecedentemente erano ritenuti
del tutto estranei alla sfera del pubblico inteso come politico»[10].
Un
potere centrale che è il fondamento di fatto del nuovo stato a fronte del quale
gli altri poteri dello stato riconoscono la loro subordinazione. I baroni sono venuti mano a mano perdendo il
loro potere politico e giuridico all'interno dello stato, così che quella
distinzione che era ancora valida nel XV secolo tra le terre immediatamente
soggette e quelle mediatamente soggette va perdendo di significato: tutto il
territorio è sotto il dominio diretto del sovrano pontefice. Il potente ceto aristocratico è trasformato
in nobiltà cortigiana ed è attirato a Roma, sotto il più diretto controllo
della corte papale, allettato da grandi concessioni sul piano economico, dal
prestigio e dal privilegio sociale, invischiato in una rete di politica
matrimoniale che salda i suoi interessi con quelli di un potere alternativo o
contrapposto al potere statale.
Un
disegno analogo va fatto per il rapporto tra il potere centrale e le autonomie
cittadine. Per un verso vi sono
concessioni di autonomia finanziaria ed organizzativa, finalizzate a rendere
più duratura e solida la sottomissione della classe dirigente cittadina, per
l'altro verso lo Stato accentua il suo controllo e la presenza attraverso le
funzioni svolte dai governatori e dai podestà in quei settori della vita
sociale che sono essenziali per la prosecuzione del processo di consolidamento
del potere: il governo locale, l'amministrazione della giustizia, la struttura
fiscale:
Da
una parte gli statuti preesistenti sono sottoposti all'approvazione delle
autorità statali, centrali o periferiche, il cui assenso diviene vincolante anche
per la emanazione di nuove normative statutarie; dall'altra le riforme sono
introdotte a partire dai primi decenni del Cinquecento, mediante costituzioni
apostoliche che innovano, senza l'impaccio di consultazioni preliminari, le
norme statutarie l'allargarsi graduale dell'intervento dello Stato nel
monopolio della forza e della conservazione dell'ordine pubblico, nella
politica fiscale e in quella annonaria, nell'urbanistica, nello sviluppo della
rete stradale etc. che si consolida poco a poco in un nuovo ordinamento, dai
lineamenti ancora confusi ma in cui il vecchio diritto municipale vive soltanto
di luce riflessa.[11]
Se
le linee generali di questo processo di espropriazione del potere dei baroni e
delle città sono sufficientemente definite, quello che il Prodi sollecita è una
serie di indagini particolari per verificare come e in quale momento il
processo si sia avviato localmente, attraverso quali vicende sia passato, quali
ne siano stati gli esiti per l'assetto dei nuovi equilibri all'interno dei ceti
dirigenti nell'apparato dello Stato e nelle amministrazioni delle città. E intanto, per parte sua, dice che
L'impressione
generale è che questo processo si sia avviato, che lo sviluppo del centralismo
politico e amministrativo si sia accompagnato allo sforzo di costruire un
ordinamento comune in parallelo o in anticipo con quanto avveniva
contemporaneamente negli altri Stati europei.
Punto centrale è l'estensione a tutto lo Stato pontificio, con la bolla
di Sisto IV Etsi de cunctorum del 30
maggio 1478, delle costituzioni emanate dal cardinale Egidio Albornoz nel 1357
per
Il contributo forse più originale il
Prodi lo offre a proposito dei rapporti
che si vengono a stabilire tra l’apparato dello stato e quella che è la più
articolata e antica forma di governo ecclesiastico del territorio che è la
diocesi, riprendendo in parte annotazioni
già presenti nella sua ricerca sull’arcivescovo di Bologna, il cardinale
Giovanni Paleotti [13].
Quella che secondo la storiografia tradizionale era questione priva di spessore
in quanto era automatico che nello Stato del Papa ogni aspetto della vita dello
stato fosse sottomesso alla Chiesa, in
Prodi diviene una delle pagine più
affascinanti e in grado di suscitare una serie di studi di approfondimento e di
comparazione con la situazione bolognese.
All’indomani del Concilio di Trento quei
vescovi delle diocesi dello Stato pontificio che si mettono sulla strada di un
rinnovamento della vita e della disciplina religiosa per riformare
L’autorità dei vescovi nello Stato ecclesiastico era quindi forzatamente
più debole di quella dei vescovi sottoposti ai sovrani: questi infatti potevano
essere soggetti a pressioni, a limitazioni dall’esterno –basti pensare ai già
ricordati continui conflitti del Borromeo con il governo spagnolo- ma quelli si
vedevano svuotati dall’interno di ogni potestà pastorale sul piano stesso della
giurisdizione spirituale. Sottomettendo le autorità episcopali e puramente
ecclesiastiche alle ferree leggi del dominio temporale, il governo pontificio
si poneva in certo modo –usando strumenti dei quali nessun altro sovrano poteva
disporre-all’avanguardia del processo di secolarizzazione dello Stato moderno,
arrivando ad un controllo della vita religiosa quale nessun’altra
organizzazione politica poteva raggiungere alla fine del Cinquecento: certo
questo era pagato con una posizione equivoca di fondo, con l’uso cioè di strumenti
giuridici ecclesiastici e di armi spirituali nella conduzione degli affari di
Stato, unicamente e meramente politici.[16]
Dunque, per concludere con Prodi, lo Stato pontificio ha
contribuito in maniera significativa allo sviluppo del nuovo sistema di governo
che è caratteristico dello stato moderno ed è anzi stato un laboratorio che ha
sperimentato soluzioni che più tardi sono state riprese e sviluppate dalle
altre monarchie nazionali mentre lui finiva per essere travolto dal processo
che aveva avviato: “La conclusione del processo sarà l’affermazione di una
dimensione gerarchica e clericale che accentua la separazione della Chiesa
dalla società secolare –abbandonando la simbiosi tradizionale dell’epoca
precedente- e nello stesso tempo assorbe al proprio interno i metodi della
società secolarizzata. La nuova disciplina tende a riprodurre all’interno della
Chiesa, ben al di là delle prospettive coscienti degli individui, un volto
esterno, una gerarchia, una organizzazione il più separati possibile ma in
qualche modo speculari a quelli della società laica, con la clericalizzazione
di molte sfere della vita cristiana precedentemente autonome”[17].
Le
differenti conclusioni alle quali giungono i volumi citati spingono ancora di
più nella direzione degli approfondimenti che Prodi reclamava e che dovrebbero
verificare meglio attraverso quali forme si sia venuto operando questo avvio di
rafforzamento del potere dello stato, nello Stato pontificio, e poi in quale
maniera si sia sviluppato il processo di clericalizzazione dell’apparato
burocratico di questo Stato e della Chiesa.
La mia ricerca si colloca qui e si propone di analizzare il
governo della diocesi esercitato dai vescovi come uno dei luoghi nei quali si
possono cogliere i segni del mutare delle regole che disciplinano il rapporto
tra governanti e governati. Questi mutamenti sono una delle testimonianze
dell’incedere dello stato moderno il quale sottrae competenze, giurisdizioni,
poteri a tutti coloro che esercitano il governo di un territorio, quindi anche
ai vescovi. Attraverso la ricostruzione delle modalità d’esercizio del governo
del vescovo e il modificarsi di tali modalità, nei due secoli che seguono il
Concilio di Trento, la mia ricerca si propone di aggiungere qualche elemento
che serva a capire in che modo l’avvento dello stato moderno, nello Stato
pontificio, ha modificato il sistema dei poteri e ha dato luogo a nuovi modelli
di governo del territorio.
2. Il governo della diocesi come modello di governo del territorio
Quando si affronta il problema delle forme
del potere nella fase che porta alla piena manifestazione dello stato moderno,
in Italia come negli altri paesi europei, non si accenna alla diocesi ma solo
ai feudi, ai comuni, alle signorie, in una visione forse eccessivamente lineare e in qualche modo debitrice delle
Ottocentesche separazioni tra Stato e Chiesa.
Alla dissoluzione dell’Impero romano
d’Occidente è seguito un periodo che ha visto l’Italia divisa tra sovranità
diverse e in rapida successione. Ciò ha favorito il consolidarsi del potere di
colui che deteneva o veniva acquisendo la proprietà della terra perché alla
proprietà della terra si sarebbero col tempo aggiunti una serie di diritti,
quasi estensione di quello originario della piena disponibilità del fondo, e
che riguardavano la vita delle persone che
erano al servizio e alle dipendenze del proprietario. Per tale via si è
venuto individuando un territorio sul
quale il proprietario ha esercitato un controllo sempre più ampio che più
avanti riceverà dall’Imperatore, dal Papa, dal Re anche una specifica
ufficializzazione attraverso l’investitura: la proprietà diventerà un feudo e
il proprietario un signore feudale.
Accanto ai feudi, tra XI e XIII secolo,
assistiamo in Italia al nascere e, in alcuni casi, al rifiorire di città. Sorgono
spesso intorno ad un vescovo ed alla sua chiesa dalla quale riescono presto a
distaccarsi, attribuendo il governo della comunità a magistrati scelti dai
cittadini più importanti secondo le norme che ricevono poi consacrazione nello
statuto della comunità. Con il XII secolo questa situazione di compresenza di
feudi e di città è già sufficientemente definita. Nello stesso periodo il ruolo
preminente svolto nella nostra penisola dal Pontefice, in particolare nei
territori dell’Italia centrale, consente alla figura del vescovo di emergere
con più ampie funzioni e competenze e finisce per porsi come potere concorrente
con quello delle magistrature cittadine e quello dei feudatari. Un territorio può far parte di un feudo o del
contado di un Comune o appartenere direttamente al sovrano ma è anche –
contemporaneamente – il territorio sul quale si esprime l’autorità e il potere
del vescovo (o dell’abate che ha giurisdizione territoriale). La fase
successiva che vede il fiorire delle signorie e dei principati non cambia in
maniera sostanziale quello che è il fondamento del potere di queste istituzioni
dell’epoca medievale: la subordinazione al potere del magistrato, del signore,
del principe, quindi la professione di obbedienza, quella stessa obbedienza che
è alla base, che è la radice essenziale del sistema di autorità nello stato
moderno. Ma è la stessa obbedienza che caratterizza anche il potere del vescovo
il quale, nella fase di passaggio dal Comune al Principato, è impegnato a far
sì che tutto il clero e tutti i fedeli
riconoscano tale dipendenza da lui in tutte quelle materie che sono connesse
con la salute delle anime ma anche con la gestione dei patrimoni ecclesiastici,
con l’esercizio della giustizia, con la tutela dei deboli, con i privilegi e le
esenzioni che gli sono riconosciute.
La diocesi quindi si può considerare come il
luogo nel quale si manifesta l’autorità e il potere del vescovo, autorità non
concorrente (di norma) e potere invece normalmente concorrente con quello delle
signorie e dei feudi.
E’ per questa ragione che la mia ricerca
prende in considerazione la diocesi come luogo della manifestazione del governo
del vescovo, del potere che gli deriva dalla nomina ricevuta dal capo della Chiesa
e che egli esercita nei confronti di tutti coloro che gli rendono obbedienza.
Perché la diocesi è il luogo del governo per eccellenza, in quanto è qui che si
verifica la più ampia concentrazione di potere che si espande in tutti i campi
della vita quotidiana. Si può supporre che qui, più che nella corte del Signore
o nelle assemblee del Comune, vi sia stata l’attenzione più meticolosa nel dare
corpo a tutto ciò che contribuiva a regolamentare, disciplinare, dirimere la
maggior parte delle questioni connesse con il vivere quotidiano. Se ciò è vero,
è nella diocesi, tra XV e XVII secolo almeno, che si può misurare il più
frequente esercizio del potere nel senso che era nelle strutture della diocesi
che venivano deliberate la maggior quantità di decisioni, e di decisioni di
importanza cruciale, che riguardavano la quotidianità delle persone che
vivevano in quel territorio.
In questo senso la storia della diocesi in
età moderna fa parte della storia dello stato moderno se consideriamo lo stato
moderno come l’esperienza di potere pieno e diffuso sull’intera popolazione che
insisteva nel territorio dello stato. Quando lo stato moderno ha raggiunto la
pienezza delle sue funzioni, la diocesi non scompare (come invece scompare il
feudo e, in parte, il Comune) ma si trasforma in maniera radicale. Rimane la
denominazione e il territorio ma il potere che il vescovo eserciterà sarà
principalmente e poi esclusivamente rivolto alla salvaguardia, al radicamento,
alla propagazione della fede. Ciò comporta un ritirarsi del potere del vescovo
da aree che in precedenza gli erano state familiari (quella della giustizia e
quella della fiscalità in primo luogo) mentre la sua giurisdizione sarà
limitata a persone, materie, circostanze fortemente legate alla vita
sacramentale e liturgica e la sua funzione sociale ne risulterà ampiamente
ridimensionata.
3. Il governo della diocesi dopo il Concilio di
Trento
La direzione del governo della diocesi, la
sede del potere, nella chiesa diocesana, è nelle mani del vescovo. Anche quando
egli non ha giuridizione di tipo feudale (ma talvolta il vescovo è anche
signore del luogo che regge), il suo potere è amplissimo e, dopo il Concilio di
Trento, egli dovrebbe avere strumenti nuovi per renderlo ancora più efficace.
Cura l'applicazione dei decreti dei concili generali e di quelli provinciali,
dispone l'esecuzione dei bandi e degli editti generali del Papa, delle
decisioni delle Congregazioni romane e degli altri organismi dotati di
giurisdizione nei campi per i quali il
vescovo stesso ha giurisdizione. Accanto a ciò egli governa in proprio:
decreta, controlla, nomina, rimuove, giudica, regolamenta, istituisce, compie
tutti quegli atti che manifestano il suo potere con il solo limite di quei
settori e di quegli atti che gli sono impediti da altri poteri concorrenti.
La manifestazione più conosciuta
dell'esercizio del potere di governo da parte del vescovo è il compimento della
visita pastorale. Il momento più significativo del suo governo è la
decretazione che ne consegue, sono le disposizioni che promulga chiesa per
chiesa, luogo pio per luogo pio, parrocchia per parrocchia. E la sintesi di
questa modalità di governo è il sinodo diocesano: è l'occasione in cui vengono dettate le regole alle quali tutti
gli ecclesiastici e tutti i fedeli si debbono attenere, regole calibrate sulla
base delle osservazioni che sono state formulate e raccolte in occasione della
visita pastorale.
La visita pastorale con le sue
caratteristiche di controllo della gestione del patrimonio dei benefici
ecclesiastici, dello stato di conservazione e del decoro degli edifici di
culto, della vita del clero nasce in età medioevale ma si sviluppa
completamente dopo il Concilio di Trento. Molto più tardi, e cioè ad Ottocento
inoltrato, la sua attenzione prevalente diventerà di carattere
amministrativo-pastorale mentre sino ad allora aveva prevalso quella giuridico-fiscale.
Sono note numerose visite pastorali condotte
in età medievale. In quell’epoca la visita che il vescovo o il suo vicario
compivano alle parrocchie o la raccolta delle informazioni che venivano poi
organizzate in un unico testo rispondeva alla necessità di controllare che il
patrimonio ecclesiastico fosse opportunamente amministrato e alla necessità di
dirimere le controversie giudiziarie che opponevano ecclesiastici o che avevano
per imputati gli ecclesiastici.
La visita pastore in età moderna muta in
parte le sue caratteristiche. Dopo il Concilio di Trento e soprattutto dopo
l’edizione degli atti dei concili provinciali e dei sinodi diocesani di s.
Carlo Borromeo e l’edizione del Pontificale
Romanum del 1595, i vescovi avevano avuto una guida per l’impostazione e la
conduzione della visita. L’obiettivo è ampliato: il vescovo, in ogni parrocchia
dove vi sia la cura d’anime, deve indagare, verificare, giudicare, consigliare.
L’oggetto dell’esame è lo stato di conservazione e il decoro dell’edificio di
culto e delle sue pertinenze, poi la corretta amministrazione dei benefici
ecclesiastici, infine lo stato dei luoghi pii (confraternite, ospedali, monti
frumentari, monti di pietà) e dei conventi e monasteri dipendenti dalla
giurisdizione del vescovo o affidati al suo controllo (i monasteri femminili),
infine i problemi morali nella vita del clero e del popolo. Tutto deve essere
annotato e con questi appunti deve essere redatto poi un verbale-diario della
visita che dovrà essere conservato nell’Archivio vescovile per consentire i
necessari confronti con le visite successive dello stesso vescovo e un’adeguata
informazione dei vescovi che succederanno in quella diocesi. Con il passare del
tempo la visita pastorale diviene più attenta e particolareggiata: è annunziata
con congruo anticipo, è preparata da una commissione di ecclesiastici che
predispongono una sorta di questionario che fisserà tutti gli aspetti
dell’indagine e che dovrà essere riempito e completato da una serie di
documenti, prevalentemente di natura contabile, sullo stato del patrimonio
ecclesiastico e sui titoli che ne legittimano la proprietà.
Tutta la documentazione raccolta in
occasione della visita del vescovo alla sua diocesi è venuta a costituire la
serie “Visite pastorali” che negli archivi diocesani odierni è in assoluto
quella più frequentemente utilizzata da studenti laureandi e da studiosi per la
ricostruzione delle vicende di un vescovo e di una diocesi e per la storia
delle opere d’arte presenti negli edifici di culto oltre che per quella degli
edifici stessi.
Nelle pagine del latino ecclesiastico sempre
più frequentemente mescolato al volgare acquista concretezza il governo del
vescovo. Le sue disposizioni, per essere più chiaramente intese, sono spesso in
volgare e riguardano il patrimonio eccelsiastico, altre volte il decoro dei
luoghi di culto, altre volte ancora la condotta e la preparazione del clero.
Questa caratteristica del vescovo emerge
ancora più chiaramente nella documentazione relativa ai sinodi diocesani. Le
diverse situazioni che sono state considerate nel corso della visita pastorale,
i problemi incontrati durante l'ispezione costituiscono il riferimento per la
determinazione degli interventi che il vescovo proclama nel corso della
adunanza con il suo clero, il sinodo
appunto, che è il logico coronamento della visita pastorale. Mentre gli atti
delle visite pastorali sono sempre rimasti inediti negli archivi vescovili,
spesso i sinodi diocesani hanno avuto una circolazione molto ampia grazie alla
stampa degli atti. E proprio la possibilità di una più facile consultazione dei
sinodi a stampa rispetto a quelli rimasti inediti e di tutti questi atti rispetto
alla documentazione relativa alle visite pastorali ha fatto parlare spesso di
una sostanziale uniformità degli statuti sinodali, quasi che si tratti di un
copione continuamente riproposto e modellato sui decreti tridentini e sulla
produzione sinodale ben presto additata come esemplare per tutta
In realtà il sinodo, sia quello a stampa e
ancor più quello rimasto inedito, sono
una norma che intende diventare vita quotidiana e quindi si intreccia
variamente con le diverse situazioni che sono la premessa per l'applicazione
della norma. Quello che ne consegue non è la pura e semplice riproduzione di
una norma tridentina o di una disposizione romana ma l'innesto di quelle disposizioni
in un contesto più o meno ricettivo e comunque segnato da abitudini,
tradizioni, costumi, riti e pratiche spesso così diverse da produrre, come
sintesi, risultati non scontati nè omogenei.
Il sinodo diocesano è forse il momento in
cui più chiaramente si esprime la commistione e la confusione del potere nel
passaggio verso lo stato moderno. Nello Stato pontificio, in particolare
nell'Alto Lazio che è l'area geografica presa in considerazione, i sinodi sono
le tappe di un percorso non lineare e spesso segnato da arresti e da
arretramenti, che dovrebbero portare alla piena affermazione della chiesa
post-tridentina in tutto il territorio. Alla fine del periodo considerato (dal
XVI al XVIII secolo, con pochi sconfinamenti), il modello tridentino ha senza
dubbio fatto passi avanti, almeno per quanto riguarda l'uniformità della
dottrina, delle pratiche liturgiche, del ruolo del prete. Ma c'è qualcosa
d'altro che si esprime attraverso la legislazione sinodale. Ad esempio l'ansia
del vescovo di vedere effettivamente riconosciuta anche dal suo clero e dai
suoi fedeli, dalle comunità e dai baroni, dalle congregazioni romane e dal
clero regolare la sua autorità di governo, il suo potere. E ancora il progetto
di salvaguardare un patrimonio ecclesiastico non solo trascurato ma sottoposto
a veri e propri assalti da parte di un ceto di piccoli proprietari e di
burocrati (ma anche da parte degli aristocratici) con la corresponsabilità
degli stessi ecclesiastici. E infine la percezione del cambiamento culturale e sociale
che interviene in modo più evidente tra fine Seicento e la prima metà del
Settecento, rispetto al quale l'istituzione ecclesiastica nel suo complesso si
scopre impreparata e incapace di reagire se non isolandosi rispetto alle forze
trainanti nella direzione del cambiamento (che sono soprattutto l'istruzione e
un rinnovamento in campo economico che riguarda dapprima l'agricoltura e poi
l'intera organizzazione economica). C'è soprattutto l'espressione nelle forme
più diverse della nuova dislocazione del potere misurata dalla constatazione
della giurisdizione episcopale sempre più contrastata, accertata
dall'inosservanza di norme continuamente riproposte, suggerita dal mutare dei
temi sui quali interviene la decretazione sinodale, in particolare dall'accento
posto su quelli più strettamente legati
alla formazione religiosa del clero e dei fedeli, alla pratica
sacramentale, alla liturgia e alle devozioni.
Non
è senza significato che la grande stagione dei sinodi, sia di quelli a stampa
che di quelli rimasti inediti, si chiuda con il primo quarto del XVIII secolo
quando ormai, anche nello Stato pontificio, la costruzione dello stato moderno
si può considerare completata pur se sarà caratterizzata dal suo definitivo
asservimento alla cultura e alla visione politica dell'ordine ecclesiastico
(non dei vescovi in quanto responsabili delle chiese locali) o meglio, come
dice Prodi, dalla secolarizzazione della Chiesa e dalla clericalizzazione dello
Stato. Il paradosso è rappresentato dal I° Concilio romano, del 1725 (a metà
tra il concilio provinciale e il concilio nazionale riguardante lo Stato
pontificio) che Benedetto XIII convocherà con il fine di rilanciare l'istituto
sinodale proprio nel momento in cui il sinodo aveva esaurito la funzione
storica assegnatagli dal Concilio di Trento e non aveva più un suo ruolo nella
definizione dei funzioni giurisdizionali del vescovo. Dopo quella data i sinodi
sono rarissimi (perchè unicamente finalizzati all'organizzazione della vita
religiosa) e quando riprenderanno, nella seconda metà dell'Ottocento, sarà in
una situazione completamente cambiata sia per lo Stato che per
Lo stretto collegamento tra visita pastorale e decretazione vescovile – in particolare quella
attuata attraverso i sinodi – è una costante della precettistica di età moderna
che definisce i doveri del vescovo. Allo stesso modo si comportano i trattati
per quanto riguarda la relazione che periodicamente il vescovo deve presentare
al Papa e alla Curia: la relazione è consegnata in occasione della visita “ad
limina apostolorum Petri et Pauli” (comunemente citata come relazione “ad
limina”). Se attraverso il sinodo il vescovo rende manifesti al suo clero e poi
all’intero popolo della diocesi i problemi sui quali sente di dover
intervenire, attraverso la relazione “ad limina” il vescovo informa il Papa e
La relazione può essere completata in maniera soddisfacente
solo se vi è stata una accurata analisi dello stato della diocesi attraverso la
visita pastorale e se il vescovo ha preso i provvedimenti conseguenti nel corso
del sinodo. Dopo il Concilio di Trento, che confermò le disposizioni già
vigenti in materia e soprattutto dopo la costituzione di Sisto V "Romanus
Pontifex" (20 dicembre 1585), i vescovi italiani ogni tre anni dovevano
visitare personalmente le tombe degli apostoli, dovevano fare atto di
sottomissione al Pontefice e dovevano presentare la relazione sullo stato della
diocesi. Le relazioni venivano vagliate da una commissione costituita
all’interno della Congregazione del Concilio e se ne dava conto direttamente al
Papa il quale provvedeva a far recapitare al vescovo le sue osservazioni in
merito. La prassi, definitivamente instaurata con il finire del XVI secolo, è
ancora vigente pur se la relazione ha subito nel corso del tempo una serie di
modifiche e di adattamenti.
I
documenti così raccolti sono conservati nell’Archivio Segreto Vaticano, nel
fondo “S. Congregatio Concilii. Relationes ad limina”.
Attraverso
questi tre momenti – la visita pastorale, il sinodo, la relazione “ad limina” –
il sistema di governo della diocesi trova il suo coronamento. Il meccanismo dei
controlli –il vescovo controlla i parroci e gli ecclesiastici secolari mediante
la visita pastorale,
5. Le diocesi e le altre istituzioni ecclesiastiche nel Lazio
settentrionale.
Il rinvio frequente che sarà fatto in questo testo alle
diocesi ed alle altre istituzioni ecclesiastiche nel Lazio settentrionale, nel
periodo che va dal XIII al XIX secolo,
rende opportuna una introduzione che consenta di avere un quadro
complessivo della situazione.
L’area geografica interessata, che qui viene denominata Lazio
settentrionale, è tutta quella a nord e nord-nord-est dell’attuale
diocesi-comune di Roma. Dal punto di vista dell’odierna organizzazione
amministrativa, si tratta di parte della provincia di Roma (quella appunto a
nord della città), di tutta la provincia di Viterbo , di tutta la provincia di
Rieti, di parte della provincia di Terni (il circondario di Orvieto).
Tra
età medievale ed età contemporanea questi territori hanno avuto diverse
denominazioni e si sono aggregati tra di loro - dal punto di vista
amministrativo - con soluzioni differenti rispetto alle attuali. Le
aggregazioni che possono essere considerate le più rilevanti per gran parte
dell’età moderna sono state:
- il territorio dell’Agro
Romano (o della Campagna romana o del Distretto di Roma), che a nord andava da
Roma fino alla linea Civitavecchia-Bracciano-Monterosi-Monterotondo;
- il territorio della
Provincia del Patrimomio (tutta l’attuale provincia di Viterbo con l’aggiunta
di Civitavecchia a ovest e Orvieto a nord) con capoluogo Viterbo o con
capoluoghi Viterbo e Orvieto e Civitavecchia;
- il territorio della
Provincia della Sabina (meno il territorio di Rieti che faceva parte della
Legazione dell’Umbria e le comunità ad est di Rieti, che facevano parte del
Viceregno e poi Regno di Napoli) con capoluogo Collevecchio[18].
Dopo
il Moto proprio di riorganizzazione dell’amministrazione pontificia di
Pio VII del 1816, questo territorio fu riorganizzato come segue:
-
il Distretto di Roma, che comprendeva il
Governo distrettuale di Tivoli, il Governo
distrettuale di Subiaco,
il Governo di Castel Gandolfo;
-
distrettuale di Rieti e
il Governo distrettuale di Poggio Mirteto;
-
distrettuale di Viterbo e
il Governo distrettuale di Orvieto; nella Delegazione di Civitavecchia, il Governo
di Civitavecchia e del suo territorio[19]
Erano
compresi in questi territori sia comunità direttamente dipendenti dal governo
centrale sia luoghi baronali. Tra questi ultimi, alcune venivano a formare
delle vere e proprie isole all’interno delle Provincie, sia dal punto di vista
cartografico sia per la larga autonomia
amministrativa e giudiziaria di cui godevano come il feudo dell’Ospedale di
Santo Spirito (dal Mar Tirreno alle porte di Roma ai confini con
C’erano
poi le istituzioni ecclesiastiche che, sul piano delle giurisdizioni che
esercitavano, in molti settori erano in concorrenza con le istituzioni statali
e baronali di governo delle province e delle comunità nell’esercizio del
potere.
Gli
ordini e le congregazioni religiose maschili e femminili erano presenti in moltissime località del Lazio settentrionale:
si può dire che non vi fosse centro abitato anche di modeste dimensioni che non
contasse una o più case religiose. Tra gli ordini religiosi più presenti le
famiglie francescane (Frati minori, Conventuali e Cappuccini), gli Agostiniani,
i Carmelitani, i Servi di Maria, i
Gesuiti e le Maestre Pie Venerini tra quelli femminili. Ogni convento o
monastero rispondeva al proprio Padre provinciale e i confini delle Province di
ciascun ordine religioso erano ogni volta diversi e, all’interno dello stesso
ordine religioso, destinati talvolta a variare nel tempo (
L’istituzione ecclesiastica che domina la scena, accanto
al governo delle comunità, è certamente la diocesi. Nel Lazio settentrionale
erano numerose ed alcune variazioni intervenute nei secoli che stiamo
considerando rendono necessaria una presentazione diacronica che consenta di
cogliere i mutamenti.
All’inizio del XIV secolo le diocesi del Lazio
settentrionale sono 11 e precisamente (partendo dal Mare Tirreno e muovendo
verso l’interno) la diocesi di Porto e S. Rufina (lungo la costa), la diocesi
di Viterbo-Toscanella (oggi Tuscania), la diocesi di Castro (tra il lago di
Bolsena e il mare), la diocesi di Bagnoregio (ad est del lago di Bolsena e in
direzione del Tevere), la diocesi di Orvieto (a nord est del lago di Bolsena,
lungo la valle del fiume Paglia), la diocesi di Orte (tra il Tevere e i monti
Cimini), la diocesi di Civita Castellana (tra i monti Cimini e il Soratte), la
diocesi di Sutri (lungo
Nel corso del XIV secolo (nel 1369) viene creata la
diocesi di Montefiascone, con territori sottratti alla diocesi di Bagnoregio,
di Orvieto e di Castro.
Nel XV secolo, e precisamente nel 1435, due modifiche
importanti: è ricostituita la diocesi di Tarquinia (che allora si chiamava
Corneto) che viene unita a quella di Montefiascone (nonostante non vi sia
contiguità territoriale) sino al 1854;
vengono riunite le diocesi di Sutri e Nepi. Nel 1437 la diocesi di Orte
e quella di Civita Castellana vengono riunite anch’esse
Nel corso del XVII secolo
la diocesi di Castro viene soppressa al momento della distruzione della
città e dell’incorporazione del Ducato dei Farnese nello Stato pontificio e al
suo posto viene creata la diocesi di Acquapendente che si estende a nord e ad
ovest del lago di Bolsena (comprendendo anche Capalbio e Manciano che sono nei
confini del Granducato di Toscana).
Nel XIX secolo sarà ricostituita la diocesi di
Civitavecchia e sarà unita a Porto e S. Rufina e poi a Corneto. Nella Sabina,
nel 1841, con territori già appartenuti
all’abbazia di S. Salvatore Maggiore e di Farfa e alla diocesi della Sabina,
viene costituita la diocesi di Poggio Mirteto che più avanti sarà unita con
quella della Sabina.
Accanto alle diocesi sopra citate è necessario ricordare
l’esistenza di territori sui quali si estendeva la giurisdizione ecclesiastica
degli abati che avevano giurisdizione baronale; si tratta dei territori sui
quali esercitavano il loro potere gli abati di Farfa, di S. Salvatore Maggiore
nel Reatino, di San Paolo fuori le Mura e delle Tre Fontane tra il Monte
Soratte e
Nel 1986, nel quadro di una riorganizzazione complessiva
delle diocesi italiane che ha portato il loro totale da
[1] Joseph H. Shennan, Le origini dello stato moderno in Europa, Bologna, il Mulino, 1991, pp. 154-155.
[2] Jean-Claude Maire Vigueur, Comuni e Signorie in Umbria, Marche e Lazio, Torino, Utet Libreria, 1987
[3] Giovanni Tarello, Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto, Bologna, il Mulino, 1976, pp. 53-54.
[4] Mario Caravale, Alberto Caracciolo, Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX, Torino, Utet, 1978, pp. 352-356.
[5] Ivi, pp. 353-354.
[6] Ivi, pp. 395-396.
[7] Paolo Prodi, Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, Bologna, il Mulino, 1982
[8] Ivi, p. 8
[9] Ivi, p. 88.
[10] Ivi, p. 117.
[11] Ivi, p. 155.
[12] Ivi, pp. 148-150.
[13] Paolo Prodi, Il Cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597), vol. 2, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1959-1967.
[14] Paolo Prodi, Il sovrano pontefice, cit., p. 255.
[15] Ivi, p. 286.
[16] Ivi, p. 293.
[17] Ivi, p. 9.
[18] Su tutta la materia delle circoscrizione amministrative nello Stato pontificio si veda R. Volpi, Le regioni introvabili. Centralizzazione e regionalizzazione dello Stato pontificio, Bologna, il Mulino, 1983; sulla Sabina e sul Reatino in particolare si può consultare L. Osbat. Dalla Sabina preromana alla Sabina contemporanea, in Itinerari sabini. Storia e cultura di città e paesi della Provincia di Rieti, Rieti, DEUI, 1995, p. 9-46; utili sintesi vengono dai testi e dalle tavole dell’Atlante storico-politico del Lazio, Roma-Bari, Editori Laterza, 1996; precise puntualizzazioni sono nell’articolo di Claudio Canonici, Giurisdizioni e microaggregazioni nel Patrimonio fra Antico regime e Restaurazione, in “Rivista storica del Lazio”, 8, 1998, p. 155-166..
[19] Moto Proprio della Santità di Nostro Signore Papa Pio Settimo In data de’ 6 Luglio 1816 Sulla Organizzazione dell’Amministrazione Pubblica, Roma, Presso Vincenzo Poggioli Stampatore della Rev. Cam. Apost. , MDCCCXVI, p. 7-22.
[20] Atlante storico-politico del Lazio, op. cit.., Tav. XXXIII
[21]
Sulla storia delle diocesi nella Provincia del Patrimonio in questi secoli la
bibliografia è stata sino ad anni recenti molto ridotta e quasi tutta di
produzione locale; cfr. Mario Mastrocola, Note
storiche circa le diocesi di Civita C. Orte e Gallese, Parte 2°: Vescovadi e Vescovi fino all’unione del 1437; Parte
3°: I Vescovi dalla unione delle Diocesi alla fine del Concilio di Trento,
Civitacastellana, 1965-1972; Giuseppe Signorelli, Viterbo nella storia della Chiesa, Viterbo, 1907-1908; D. Waley, Mediaeval Orvieto. The political history of
an Italian city-state, 1157-1334, Cambridge 1952. Non diversa la situazione
per Rieti nonostante gli studi recenti
di Giovanni Maceroni (La diocesi di Rieti nell’età moderna e
contemporanea, Rieti 1984; Società
religiosa e civile dall’epoca postridentina alle soglie della rivoluzione
francese nella diocesi di Rieti, Rieti 1985 , in collaborazione con Anna
Maria Tassi) e per